T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 81

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Svolgimento del processo
Il 30 e 31 maggio 2010 e, secondo turno, ed il 13 e 14 giugno si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di xxx.
Alla competizione elettorale hanno partecipato, quali candidati alla di Consigliere nella lista "xxx", il controinteressato C.P., che ha ottenuto n. 195 voti di preferenza ed il ricorrente C.S., che ha ottenuto n. 190 voti.
Sostiene il ricorrente che durante le operazioni elettorali sono stati commessi degli errori che hanno determinato la mancata attribuzione di voti in suo favore.
1) Con il primo motivo sostiene che non gli sarebbero state attribuite le preferenze con la scritta S.C. in luogo di S.C.. La mancata attribuzione delle preferenze sarebbe illegittima essendo notorio che fosse conosciuto con il prenome Sebastian.
Inoltre non gli sarebbero state riconosciute le preferenze con la scritta C., nonostante l’assenza di omonimi.
In particolare le irregolarità sarebbero avvenute nelle seguenti sezioni, nelle quali il numero dei voti riconosciuti non corrisponde al numero degli elettori che hanno dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatte ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 447/2000, di aver espresso voto di preferenza in suo favore:
– Sezione 19 voti riconosciuti n. 5, voti di preferenza pretesi n. 7;
– Sezione 25 voti riconosciuti n. 0, voti di preferenza pretesi n. 2;
– Sezione 34 voti riconosciuti n. 9, voti di preferenza pretesi n. 11;
– Sezione 36 voti riconosciuti n. 2, voti di preferenza pretesi n. 3.
2) Con questo motivo deduce che "elettori hanno scritto il nome del ricorrente accanto al simbolo del xxx, anziché dei xxx".
Sostiene che illegittimamente non gli sono stati riconosciuti i voti nonostante non ci fossero omonimi nel xxx e nonostante fosse noto che la lista "xxx" è sorta per effetto di una scissione all’interno del "xxx".
3) E’ stata illegittimamente annullata una scheda recante crocesegno per due candidati sindaci, con l’indicazione nominativa del ricorrente accanto al simbolo "xxx".
Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, proponendo, con ricorso incidentale, la seguente censura per l’ipotesi in cui il ricorso principale fosse ritenuto ammissibile.
Nella sezione n. 25 è stata illegittimamente dichiarato nullo n. 1 voto espresso in favore del controinteressato P.C., perché l’elettore aveva espresso la preferenza nel riquadro della lista "xxx".
All’udienza del 20 ottobre 2010 il ricorrente aveva chiesto al Collegio, conformemente alle conclusioni rassegnate nel ricorso, di disporre la verificazione delle schede relative alle sezioni ed ai vizi segnalati.
La sezione con l’ordinanza n. 80 del 29.10.2010 ha accolto la richiesta disponendo l’acquisizione delle schede nulle e la verificazione delle stesse.
Le operazioni di verificazione sono state eseguite in data 20.12.2010.
All’odierna udienza di discussione la difesa del ricorrente ha chiesto la verificazione sulle schede assegnate al xxx, rilevando che vi erano schede contenenti espressioni di voto in favore del ricorrente che non gli sono state riconosciute.
Il controinteressato si è opposto alla richiesta.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione
Va precisato che in sede di verificazione delle schede nulle, non sono state rinvenute le schede censurate e di conseguenza vanno respinti i relativi motivi di ricorso.
La richiesta di un supplemento di istruttoria per l’acquisizione delle schede attribuite al xxx deve essere respinta.
Questa la censura posta a fondamento della richiesta del ricorrente: alcuni voti di preferenza in suo favore, espressi nel riquadro del xxx, non gli sarebbero stati attribuiti nonostante non ci fossero ominimi nel xxx e tenuto conto del fatto che la lista "xxx", ove era candidato il ricorrente, era sorta per effetto di una scissione all’interno del xxx. Sostiene il ricorrente che "non si esclude… che qualche elettore fosse convinto che S.C., malgrado i contrasti e le posizioni critiche nei confronti dei dirigenti locali, fosse comunque candidato col xxx e, conseguentemente, abbiano espresso la preferenza accanto al simbolo di quest’ultimo".
La censura è infondata.
Con l’art. 57 comma 7 t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvate con d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo il quale "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata", il legislatore ha inteso far prevalere il voto accordato alla lista rispetto alla preferenza accordata (nel riquadro a quella stessa lista corrispondente) a favore di candidato di altra lista; pertanto, nella contraddittorietà insanabile tra le due opposte espressioni di voto, si è inteso privilegiare – con scelta che non appare manifestamente irragionevole – il voto accordato alla lista, in quanto avente, evidentemente, maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio Stato, sez. V, 26 settembre 2006, n. 5643).
Ritiene il Collegio che nessuna rilevanza può avere il collegamento esistente tra il candidato e la lista nel cui riquadro è stata erroneamente inserita la preferenza, sia per la indimostrabilità della volontà dell’elettore di voler preferire il voto di preferenza a quello di lista e sia per l’insuperabilità del dato testuale di cui al comma 7 dell’articolo 57, prima riportato.
Il ricorso va pertanto respinto, senza che vi sia la necessità di esaminare il ricorso incidentale proposto dal controinteressato P.C..
Le spese del giudizio non seguono la regola della soccombenza in quanto il difensore del controinteressato, risultato vittorioso, ha chiesto la integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso come in epigrafe proposto.
Compensa integralmente fra le parti, su accordo fra le stesse, le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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