T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 80

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Svolgimento del processo
I ricorrenti espongono di essere proprietari, ciascuno per la propria quota, dei lotti ricadenti nell’ambito del comparto C e D della lottizzazione denominata "xxx", ubicata in zona F – turistico collinare del Comune dixxx.
Il piano di lottizzazione generale e quello dei comparti C e D, riferiscono i ricorrenti, sono stati approvati con deliberazioni del Consiglio comunale 8.10.2002 n. 32 e 21.6.2004 n. 12; con gli stessi atti è stato approvato anche il relativo schema di convenzione.
Con la delibera impugnata il Consiglio comunale ha annullato le delibere consiliari, n. 32/02 e 12/04, di approvazione del piano di lottizzazione, ritenendole illegittime per il mancato coinvolgimento, da parte dei lottizzanti, della signora P.F. proprietaria di una delle aree comprese nel piano di lottizzazione.
Avverso la delibera n. 26 del 10.6.2006 i ricorrenti hanno proposto le seguenti censure:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore nel presupposto;
2) violazione dell’art. 21 octies co. 2°, 2^ parte L. n. 241/1990:
3) violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Il Comune dixxx ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento della delibera, descritta in epigrafe, con la quale il Consiglio comunale dixxx ha annullato in via di autotutela le delibere, n. 32/02 e 12/04, di approvazione del piano di lottizzazione denominato "xxx", ritenendole illegittime per il mancato coinvolgimento, da parte dei lottizzanti, della signora P.F. proprietaria di una delle aree comprese nel piano di lottizzazione.
Con il primo motivo si deduce la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Si sostiene al riguardo che è errata l’affermazione, contenuta nella delibera impugnata, "secondo la quale la signora xxx sarebbe proprietaria di un terreno di oltre 2 ha. di superficie, il che avrebbe comportato la possibilità che la sua proprietà costituisse un comparto a parte e non essere invece inserita nel più vasto comparto A", mentre sarebbe proprietaria di soli 7000 mq di terreno.
La censura non può essere accolta.
La circostanza che il terreno della signora xxx sia interessato solo in parte dal piano di lottizzazione, mq. 7000, o 8000 come afferma la difesa del Comune, anziché di 20.000 mq, non determina una minore o irrilevante illegittimità delle delibere di approvazione del piano di lottizzazione.
Al riguardo la giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere che ai fini del rilascio di una concessione di lottizzazione, come pure al fine del rilascio di una concessione di variante, occorre il necessario assenso di tutti i proprietari delle aree comprese nel piano (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 19 febbraio 2010, n. 191). Il vizio di legittimità derivante dal mancato coinvolgimento della signora xxx, indipendentemente dall’esatta misura dell’area interessata, non può essere messo in dubbio.
L’ulteriore elemento erroneamente considerato nel provvedimento (la possibilità per la xxx di presentare un autonomo progetto di piano di lottizzazione, connessa alla maggiore estensione dell’area) rappresenta un ulteriore elemento, rappresentativo di un maggior danno per l’interessata, che nulla toglie al vizio di legittimità in questione, puntualmente evidenziato nella delibera impugnata.
Con il secondo motivo si propone la censura di violazione dell’art. 21 octies comma 2°, 2^ parte della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sostengono i ricorrenti che se anche la signora xxx fosse stata interpellata, il provvedimento auto annullato non sarebbe stato differente e non sarebbe potuto essere differente, alla stregua della volontà e dei desiderata della signora xxx di mantenere l’utilizzo agricolo dell’area.
La censura non può essere condivisa.
Ove la signora xxx fosse stata chiamata a partecipare alle scelte relative al piano di lottizzazione, la stessa ben avrebbe potuto convincere gli altri partecipanti all’iniziativa a mutare le originarie intenzioni o quantomeno avrebbe potuto ottenere una soluzione progettuale diversa e più rispondente agli interessi della stessa signora xxx.
Con il terzo si deduce la censura di violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Sostengono i ricorrenti che nella motivazione della delibera impugnata viene addotto un interesse al mero ripristino della legalità, ma non un interesse pubblico diverso e attuale che giustifichi il ritiro; inoltre la delibera non conterrebbe la motivazione in ordine alla considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, in violazione dell’art. 21 nonies.
La censura è fondata.
La delibera impugnata individua l’interesse pubblico all’annullamento, nella finalità di evitare eventuali "azioni legali da parte della proprietaria pretermessa", senza evidenziare l’oggetto delle paventate azioni legali, considerato che il termine per proporre impugnazione da parte della signora xxx era ormai decorso e che l’azione risarcitoria, oltre ad essere anch’essa soggetta a stringenti regole (allora per la pregiudiziale amministrativa, ora per i termini ridotti previsti dal cod. proc. amm.), richiede un oggettivo danno, difficilmente riscontrabile nell’ipotesi di modifica di utilizzazione di un’area da agricola a edificabile, essendo evidente il maggior valore dell’area disciplinata da un piano attuativo rispetto a quella, allo stato, utilizzabile come area agricola.
La delibera di annullamento di ufficio deve essere sorretta da un concreto interesse pubblico al ritiro dell’atto, da evidenziare con la motivazione del provvedimento di secondo grado, che non può farsi rientrare nella cura dell’interesse particolare dei soggetti eventualmente lesi dall’atto ritenuto viziato, essendo la cura degli interessi privati rimessa alla valutazione dei rispettivi titolari, sui quali incombe uno specifico onere di rituale impugnativa dell’atto ritenuto lesivo.
Simile motivazione è del tutto assente.
La delibera impugnata è altresì illegittima perché non prende in considerazione, motivando al riguardo, gli interessi dei destinatari e dei controinteressati dal provvedimento di ritiro.
Non fa difatti nessuna menzione dell’interesse dei ricorrenti, titolari della concessione di lottizzazione, al mantenimento degli atti ritirati, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla data di adozione degli atti annullati (ben quattro anni dalla delibera di adozione e due anni dalla delibera di approvazione), a fronte del quale non viene evidenziato uno specifico e prevalente interesse pubblico che giustifichi l’annullamento.
Ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che ha introdotto un principio peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza, negli atti di ritiro deve trovare spazio la considerazione "degli interessi dei destinatari e dei controinteressati", quindi il provvedimento amministrativo illegittimo può essere legittimamente annullato d’ufficio, entro un termine ragionevole, solo se sussista un concreto e attuale interesse pubblico al ritiro, diverso dal mero interesse al ripristino della legalità violata, e si evidenzi, con la motivazione dell’atto di secondo grado, la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Atteso che nella motivazione dell’atto impugnato, adottato, invero in un termine non ragionevole, non si rinviene la valutazione di tali contrapposti interessi il ricorso va accolto e conseguentemente lo stesso deve essere annullato.
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Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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