Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-08-2012, n. 14612

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Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata veniva dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto daxxx S.p.a. nei confronti della sentenza del Tribunale di Parma con la quale era stata accolta l’azione revocatoria proposta dal Fallimento della S.P.A.xxx, relativa a rimesse bancarie realizzate su di un conto corrente intestato alla società fallita, in essere presso la Banca dixxx s.p.a. Per quel che interessa, La Corte d’Appello di Bologna aveva accolto l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata in comparsa conclusionale dal fallimento, per difetto d’ idonea procura ad litem da parte dell’appellante, in quanto era stato rilevato che l’impugnazione proposta daxxx, soggetto giuridico diverso da quello che figurava come parte nel procedimento di primo grado, si fondava su procure generali alle liti risalenti al 1993 rilasciate da Banca dixxx S.P.A., ovvero da una società estinta, in epoca ampiamente anteriore alla costituzione dixxx s.p.a.
Pertanto, riteneva il giudice d’appello, dovendosi escludere una semplice modificazione della ragione sociale in mancanza di contestazioni relative alla indicata costituzione ex novo dixxx, doveva concludersi che la società appellante fosse diversa dalla società soccombente nel giudizio di primo grado e che fosse del tutto mancata la prova del trasferimento del rapporto dedotto in giudizio dall’uno all’altro soggetto, mancando sul punto ogni enunciazione da parte dell’appellante. In conclusione, il giudizio doveva considerarsi instaurato da difensore privo di valida procura, con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale per difetto del necessario jus postulandi del difensore, non sanabile per mezzo di successiva ratifica in corso di giudizio.
Osservava, peraltro, la Corte d’appello come non potesse pervenirsi a diverse conclusioni sulla base del rapporto di mandato dichiarato daxxx rispetto a Banca dixxx, dedotto in sede di memoria di replica, dal momento che l’appello non risultava proposto in tale qualità ma in proprio, con conseguente impossibilità di esercitare il potere officioso previsto dall’art. 182 cod. proc. civ..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.P.Axxx affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Fallimento della S.P.A.xxx. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 3, dell’art. 184 bis c.p.c., degli artt. 101, 189, 190 e 359 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) per aver fondato la propria decisione su una questione rilevabile d’ufficio non preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti, non potendosi intendere per tale la mera possibilità di contro dedurre nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, nella quale per la prima volta è stata prospettata l’eccezione d’invalidità della procura ad litem.
Nel secondo motivo viene dedotta la falsa applicazione dell’art. 125 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111 c.p.c., comma 1 e dell’art. 183 c.p.c., comma 3 e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto inesistente la procura alle liti rilasciata da Banca dixxx s.p.a. in quanto soggetto diverso daxxx, costituitasi in appello. La censura si fonda sulle seguenti argomentazioni:
a)xxx s.p.a. è esclusivamente il diverso nome assunta da Banca dixxx s.p.a. come da verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 16 maggio 2002;
b) Con verbale di assemblea straordinaria del 14 maggio 2002 si è perfezionata la cessione di ramo d’azienda da Banca dixxx s.p.a. a "Nuova" Banca dixxx. Il trasferimento di ramo d’azienda ha riguardato la universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni immobili ad esso pertinenti, come da relazione di stima;
c) Banca dixxx s.p.a., dopo il cambio di denominazione inxxx ed il trasferimento di ramo d’azienda ha conservato un restante perspicuo grado d’identità, avendo conservato la raccolta di risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme;
d) Banca dixxx si è trasformata solo nel nome inxxx. La prima non è un ente estinto ma vitale salvo il trasferimento di ramo d’azienda. Pertanto si è realizzata una successione a titolo particolare del diritto controverso che, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., priva il cedente della qualità di parte solo se si determina l’estromissione ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3.
e) I documenti che attestano quanto illustrato possono essere prodotti in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., in quanto la capacità delle parti a stare in giudizio in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale.
La parte controricorrente ha contestato l’ammissibilità della produzione.
Deve essere preliminarmente affrontata la censura d’inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte controricorrente ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Tale censura è fondata perchè i documenti in oggetto, volti ad attestare la validità della procura rilasciata in calce all’atto di appello, attraverso le delibere societarie riguardanti gli avvicendamenti societari del gruppoxxx s.p.a., non hanno ad oggetto nè l’ammissibilità del ricorso nè sono volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata, nè per vizi propri, nè per vizi del procedimento, ma al contrario mirano a contestare nel merito, la declaratoria d’invalida costituzione del rapporto processuale, in capo all’appellante, nel giudizio di secondo grado, affermata dalla corte d’Appello di Bologna. All’inammissibilità della produzione consegue l’inibizione del loro diretto esame da parte di questa Corte. Del pari fondato è il primo motivo di ricorso. L’invalida costituzione del rapporto processuale per difetto dello jus postulandi è certamente un vizio rilevabile d’ufficio e non subisce limitazioni per effetto del regime delle decadenze e degli obblighi di allegazione incombenti sulle parti che caratterizzano, ancorchè in modo diversificato, i due gradi del giudizio di merito. Tale vizio può, conseguentemente, essere dedotto dalla parte anche per la prima volta in comparsa conclusionale, ma il giudice che lo esamina e lo ritiene meritevole di accoglimento ha l’obbligo di precostituire il contraddittorio in modo da consentire alle parti di esercitare in modo effettivo il diritto costituzionale di difesa. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass. 15194 del 2008; 10062 del 2010), la lesione del diritto al contraddittorio si verifica in presenza di tre condizioni: a) la decisività della soluzione assunta senza preventiva attivazione del contraddittorio delle parti, b) la necessità che vengano prospettate in concreto le ragioni che si sarebbero potute spendere qualora il contraddittorio si fosse realizzato, (Cass. 6051 del 2010), c) la non configurabilità della questione come di puro diritto, ovvero attinente, per un verso, al potere di qualificazione del giudice, e dall’altro alla categoria della mera argomentazione difensiva (Cass. S.U. 20935 del 2009). Nella specie ricorrono tutti e tre i requisiti.
La decisività, deriva dall’esclusiva cognizione del vizio d’invalidità della procura da parte della Corte d’Appello in quanto impediente la valutazione del merito; la deduzione di contestazioni specifiche volte a dimostrare, anche attraverso i documenti non potuti produrre nel giudizio di secondo grado, che il soggetto conferente la procura non si era estinto, emerge dalla lettura del ricorso; la contestata questione di nullità, non ha natura astrattamente interpretativa o richiedente un mero giudizio di sussunzione e qualificazione giuridica, ma si fonda su specifici elementi di fatto quali l’esistenza o l’estinzione del soggetto formalmente conferente al procura; la preesistenza di un mandato o di una procura generale idonei a giustificare il potere del conferente la procura ad litem; la realizzazione, in concreto, di una successione a titolo particolare od universale tra Banca dixxx s.p.a. exxx s.p.a..
Tali valutazioni, ancorchè inerenti ad un vizio processuale, non possono essere svolte per la prima volta nel giudizio di legittimità senza il concreto esame dei documenti la cui produzione è stata ritenuta inammissibile in questa sede. Peraltro, alla parte ricorrente non era consentito di produrre documenti unitamente alla memoria di replica alla conclusionale avversaria nel procedimento di secondo grado, essendo formalmente decaduta da tale potere ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ..
Con la decisione a sorpresa, assunta dalla Corte d’Appello, risultano, in conclusione, violati gli artt. 24 e 111 Cost., in correlazione con l’art. 183, comma 4, ratione temporis vigente, non essendo applicabile alla controversia in questione il novellato art. 101 cod. proc. civ..
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento dei rimanenti, essendo rimessa al giudice del rinvio, la valutazione, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, della valutazione della validità della procura alle liti rilasciata in appello sulla base delle complessive allegazioni e produzioni delle parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso inxxx, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2012

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