Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 09-08-2013, n. 34650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. In data 1.2.2013, la Corte di assise di Savona convalidava il provvedimento di fermo disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nei confronti di X.P., imputato per i reati di concorso in omicidio e concorso in tentato omicidio, commessi l'(OMISSIS). All’esito emetteva ordinanza con la quale applicava al predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la ordinanza di convalida del fermo ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge, con conseguente nullità del provvedimento di convalida, per omesso avviso al difensore della fissazione dell’udienza di convalida.

Motivi della decisione

Deve essere precisato che trattandosi in ricorso avverso l’ordinanza di convalida del fermo si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 611 c.p.p.; tuttavia, all’evidenza, il procedimento disposto ex art. 127 c.p.p. consente un più ampio contraddittorio con conseguente maggiore garanzia per il ricorrente.

Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato.

Invero, dagli atti risulta che il Presidente della Corte di assise ha fissato l’udienza per la convalida del fermo disponendo l’avviso al difensore di fiducia, Avv.to Andrea Alpicrovi, del foro di Savona, che risulta regolarmente effettuato. Dal verbale dell’udienza, peraltro, si rileva che il predetto difensore era presente e che era presente, altresì, l’Avv.to R. Carmello, del foro di Genova, nominato in udienza.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2013

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