Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La società S.V. S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Sardegna, decidendo parzialmente sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti dalla medesima società avverso gli atti di adozione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sassari e sul provvedimento di archiviazione di una dichiarazione autocertificativa (D.U.A.A.P.) dalla stessa in precedenza presentata per la realizzazione di un intervento di cui all’art. 1, commi 21 e seguenti, della legge regionale 5 marzo 2008, nr. 3, nel mentre ha disposto incombenti istruttori, ha respinto una sola censura articolata nel ricorso e nei motivi aggiunti in questione.

A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto: violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; violazione dell’art. 1, comma 4, dello Statuto del Comune di Sassari; violazione dei generali principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione della p.a. di cui all’art. 97 Cost.; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e, ancora, erroneità e/o insufficienza e/o irragionevolezza della motivazione (in relazione alla reiezione della doglianza di illegittimità degli atti di adozione e di "adozione definitiva" del P.U.C. per violazione dell’obbligo di astensione da parte di alcuni Consiglieri Comunali).

Il Comune di Sassari, nel costituirsi, ha riproposto le seguenti eccezioni preliminari formulate in primo grado, non esaminate dal T.A.R.:

– efficacia e inoppugnabilità del provvedimento prot. 08/6143 di diniego della D.U.A.A.P. prot. nr. 56862/2008 e conseguente improcedibilità del ricorso per carenza di interesse;

– inammissibilità del ricorso per inefficacia della D.U.A.A.P.;

– inammissibilità dell’impugnazione della delibera di approvazione definitiva del Piano Urbanistico.

Alla camera di consiglio del 28 settembre 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita sull’accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.

All’udienza del 17 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La società S.V. S.r.l., proprietaria di immobili siti nel Comune di Sassari, nel 2005 è stata autorizzata alla realizzazione di un complesso produttivo ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 20 ottobre 1998, nr. 447; durante l’esecuzione dei lavori, ha poi presentato una dichiarazione autocertificativa (D.U.A.A.P.) per modifica in corso d’opera, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 5 marzo 2008, nr. 3.

Tale dichiarazione è stata però "archiviata" dall’Amministrazione comunale, in quanto contrastante col Piano Urbanistico Comunale medio tempore adottato con delibera consiliare nr. 61 del 10 luglio 2008.

Sia il provvedimento di archiviazione che la delibera da ultimo citata sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla società istante, la quale poi, con successivi motivi aggiunti, ha censurato l’ulteriore delibera nr. 71 del 21 luglio 2009, di "adozione definitiva" del P.U.C.

Con la sentenza parziale e interlocutoria oggetto dell’odierna impugnazione, il T.A.R. ha da un lato disposto incombenti istruttori e dall’altro respinto la censura, articolata avverso entrambe le delibere di adozione del P.U.C., di illegittimità per violazione dell’obbligo di astensione che incombeva ad alcuni Consiglieri Comunali, in quanto proprietari di suoli ricadenti nel territorio oggetto dello strumento urbanistico de quo.

2. Tanto premesso, non possono essere esaminate in questa sede le eccezioni preliminari formulate dall’Amministrazione in primo grado, qui riproposte con la memoria di costituzione.

Infatti, con la sentenza parziale impugnata il T.A.R. della Sardegna si è espressamente riservato "ogni ulteriore decisione di rito, nel merito e sulle spese": di tal che il mancato esame delle predette eccezioni non può essere inteso quale omessa pronuncia, idonea ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. a legittimare la loro riproposizione dinanzi al giudice d’appello.

In altri termini, l’esame delle eccezioni in questione, in questa sede, comporterebbe un’indebita sottrazione della loro cognizione al giudice di prime cure, che su di esse allo stato non si è ancora pronunciato.

Inoltre, la maggior parte delle eccezioni de quibus afferisce all’impugnazione del provvedimento di archiviazione della D.U.A.A.P., che non è per nulla interessato dalla sentenza parziale qui impugnata, e comunque quest’ultima certamente non ne pregiudica una successiva positiva delibazione, tenuto conto che con appositi motivi aggiunti la parte ricorrente ha formulato anche domanda di risarcimento dei danni.

3. Nel merito, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

4. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto non sussistente in capo alla società istante l’interesse a far valere il vizio derivante dalla mancata astensione di alcuni Consiglieri Comunali, asseritamente in posizione di conflitto di interessi in quanto proprietari di suoli ricadenti nel territorio interessato dal P.U.C. oggetto di deliberazione, muovendo dal presupposto che tale vizio – se anche esistente – non fosse tale da rendere illegittimo in toto lo strumento urbanistico, ma ne inficiasse soltanto le determinazioni relative ai suoli interessati dal predetto conflitto d’interessi; con la conseguenza che legittimato a far valere tale profilo di illegittimità è unicamente chi dimostri di essere titolare di un interesse qualificato a una specifica utilità, in ragione di situazioni di collegamento con le aree interessate dal vizio (ed è incontestato che l’odierna appellante non fosse titolare di un siffatto interesse).

Tale opinione, in effetti, corrisponde all’indirizzo giurisprudenziale più recente (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, nr. 3744), che la Sezione reputa di dover seguire perché maggiormente coerente col principio di conservazione degli atti giuridici; esso, peraltro, risulta confermato anche dall’ulteriore arresto che considera scindibile lo strumento urbanistico anche nel momento stesso della sua formazione, nel senso dell’ammissibilità di una sua approvazione frazionata o "per stralci", proprio al fine di evitare incompatibilità e conflitti di interessi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429).

Né può avere alcuna rilevanza, al riguardo, la circostanza evidenziata da parte appellante per cui, qualora i Consiglieri in posizione di incompatibilità si fossero astenuti, ciò avrebbe comportato il mancato raggiungimento del quorum statutariamentenecessario per deliberare sul Piano: infatti, tale vizio in ogni caso, per quanto sopra evidenziato, investirebbe a sua volta le sole parti del P.U.C. colpite dal conflitto de quo, con la conseguente insussistenza di ogni interesse a farlo valere da parte della società istante.

5. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone una pronuncia di reiezione del gravame e di conferma della sentenza di primo grado.

6. In ogni caso, l’esistenza di giurisprudenza oggettivamente oscillante sulla questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *