Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-08-2012, n. 14637

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Svolgimento del processo
che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in data 17 dicembre 2010, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 39, da P.T., D. B., B.R. e B.S., nella qualità di eredi di B.O., per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’irragionevole durata di una procedura fallimentare, svoltasi dinanzi al Tribunale di Roma, nella quale il de cuius, dipendente della società xxx dichiarata fallita, aveva proposto istanza di ammissione al passivo per i suoi crediti di lavoro;
che la Corte d’appello ha rilevato che il fallimento era stato dichiarato il 6 ottobre 1994 e che, sebbene questo fosse stato chiuso con decreto del 4 dicembre 2009, B.O. aveva ottenuto il pagamento di tutte le sue spettanze dal fondo di garanzia dell’INPS nel 1996;
che secondo la Corte d’appello alla data della morte del B., avvenuta il (OMISSIS), dopo circa undici anni dalla presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, il termine di durata ragionevole era stato superato da circa otto anni: e tuttavia l’istante aveva perduto ogni interesse alla definizione della procedura fallimentare, appunto perchè era stato integralmente soddisfatto dei crediti ammessi al passivo, con gli interessi, ben prima che fosse superato il termine di ragionevole durata;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello P. T. e gli altri consorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5 gennaio 2012, sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che – come eccepito dal Ministero controricorrente – il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato, per impugnare il decreto depositato il 17 dicembre 2010, soltanto il 5 gennaio 2012, e quindi oltre il termine semestrale previsto per l’impugnazione dal novellato art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis in quanto il ricorso ex L. n. 89 del 2001 è stato depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 6 novembre 2009, quando era già entrata in vigore la L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato il citato art. 327;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, liquidate in complessivi Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2012

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