Corte di Cassazione – Sentenza n. 26062 del 2011 Marito separato fa mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 aprile 2008, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 23 novembre 2006 del Tribunale di Napoli, appellata da F. E., condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile e al versamento di una provvisionale di euro 5.000, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata e alle figlie minorenni (in Napoli, dal maggio 1999 fino alla sentenza di primo grado).
Veniva inoltre revocato l’ indulto concesso in primo grado.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. A. N., che denuncia la mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità penale, sulla valutazione di equivalenza (e non di prevalenza) delle attenuanti generiche, sulla entità della pena e sull’ammontare della provvisionale.
Inoltre denuncia il divieto di reformatio in peius, in quanto, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, era stato revocato l’indulto concesso in primo grado in considerazione del fatto che la permanenza del reato era continuata sino alla sentenza di primo grado.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
Quanto alla affermazione di responsabilità penale, la Corte di appello ha dato conto del fatto, ammesso dallo stesso imputato, della mancata somministrazione da parte di quest’ultimo dei mezzi necessari per la sussistenza dei congiunti; quanto al giudizio di comparazione tra le circostanze, è stato fatto ineccepibile riferimento ai precedenti penali e alla durata e gravità della condotta delittuosa; quanto, infine, alla provvisionale, questa è stata correttamente commisurata alla entità del danno subito dalle parti civili.
2. Il secondo motivo è invece fondato.
Il punto relativo all’applicabilità dell’indulto, affermata dal giudice di primo grado, non può essere rivisitato dal giudice di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ostandovi il principio devolutivo segnato dall’art. 597 cod. proc. pen. (v., in analoghi termini, Cass., sez. 3, n. 39748 del 28/09/2010, ric. P.).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio su tale punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto relativo alla statuizione di revoca dell’indulto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 04.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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