Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 692

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Gli odierni ricorrenti erano proprietarii di terreni liberi, coltivati ad agrumeto, siti alla località xxx del Comune di xxx.
Ad essi il Comune stesso notificava, in data 19 giugno 2006, un decreto di occupazione d’urgenza dei terreni medesimi, per un’estensione complessiva dell’area di loro proprietà di mq. 2.413, preordinata alla realizzazione di un " Parco comunale a tema – Un parco per l’arte ", di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127/2005.
Avverso l’intera serie degli atti della relativa procedura espropriativa, così come risultante da detto decreto, essi proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, ampliando poi l’oggetto del giudizio con due successivi atti di motivi aggiunti, rivolti avverso i provvedimenti della stessa serie successivamente intervenuti e/o conosciuti.
Con sentenza 19 aprile 2007, n. 418, il T.A.R. accoglieva il ricorso di primo grado:
– nel suo petitum di annullamento, ritenendo pregiudiziale, fondata ed assorbente la censura inerente all’inesistenza della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ex art. 7 della legge n. 241/1990, con particolare riguardo alla deliberazione giuntale di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, che "non risulta essere stata preceduta dalla previa comunicazione alla ditta catastale ricorrente dell’avvio del procedimento ed è stata, quindi, posta in essere in carenza dell’indefettibile modulo di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la cui finalità partecipativa non risulta né assorbita né superata dagli adempimenti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865" (pag. 13 sent.);
– parimenti quanto all’istanza di risarcimento danni pure proposta dai ricorrenti, per la quantificazione dei quali dettava criterii ex art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 80/1998, da osservarsi da parte del Comune ai fini della proposta da formulare, in favore degli aventi titolo, per la determinazione della somma dovuta.
La sentenza veniva appellata dall’Amministrazione comunale, con ricorso R.G. n. 5125/2007, quanto alla sola statuizione di annullamento degli atti oggetto del giudizio, sostenendo la infondatezza dell’unica, veduta, doglianza espressamente esaminata, accolta dal Giudice di primo grado e posta a base della detta statuizione di illegittimità.
La sezione, con decisione n. 4661/2009, pronunciando sull’appello, una volta ritenutolo fondato quanto al motivo proposto avverso la censura accolta dal Giudice di primo grado, passava ad esaminare i motivi del ricorso di primo grado, e successivi motivi aggiunti, dichiarati assorbiti dal T.A.R. ed in quella sede riproposti dagli appellati e, ritenuto assorbente e fondato il primo motivo del ricorso di primo grado (secondo cui gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi perché la previsione del P.R.G., che include i suoli di proprietà degli appellati nella zona omogenea F2 – verde pubblico con specifico utilizzo a "xxx", sarebbe decaduta per decorrenza del termine quinquennale, sicché detti suoli sarebbero da qualificarsi come "xxx"), respingeva l’appello, con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo ed annullamento degli atti oggetto del giudizio, se pure con motivazione diversa da quella posta a base della sentenza impugnata.
La decisione stessa precisava, infine, che "quanto alla statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata con il ricorso originario, recata dalla sentenza stessa, essa, una volta che risulta confermato l’annullamento degli atti impugnati che ne rappresenta il presupposto, deve ritenersi insuscettibile di riesame da parte di questo Giudice, in quanto non fatta oggetto di specifiche censùre con l’atto di appello" (pag. 13 sent.).
Gli originarii, vittoriosi, ricorrenti, dopo una diffida notificata all’Amministrazione in data 2 febbraio 2010, col ricorso per ottemperanza all’esame, hanno lamentato come l’Amministrazione Comunale di S. Egidio del Monte Albino, tenuta in virtù della sentenza T.A.R. come confermata dal Consiglio di Stato al risarcimento dei danni (oltre alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed agli interessi legali) nella misura corrispondente al valore venale dell’immobile al momento dell’irreversibile trasformazione dei luoghi, abbia "proceduto unilateralmente alla determinazione del valore di mercato del suolo, avvalendosi unicamente… (di un) accertamento con adesione (intervenuto tra terzi soggetti, avente ad oggetto un terreno di mq. 637, anch’esso utilizzato per la realizzazione dell’opera pubblica in controversia), omettendo ogni ulteriore indagine per acquisire utili elementi di valutazione,nel rispetto del contraddittorio con i ricorrenti e secondo i criteri enunciati dal T.A.R. CampaniaSalerno,con la sentenza n°418/2007, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha statuito, come criterio prioritario,che… la stima del valore di mercato dell’ immobile sarà determinata dal Comune obbligato al risarcimento (nel rispetto del contraddittorio con parte ricorrente) sulla base degli elementi in possesso dell’amministrazione stessa" (pag. 7 ric.).
Essi, pertanto, sottolineato che non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti in ordine alla determinazione dell’importo da corrisponder loro in forza della sentenza T.A.R. n. 418/2007 e che tanto rappresenta una non esatta esecuzione del relativo giudicato, hanno chiesto che questo Consiglio "in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n° 4661 del 23 lugl io 2009 della IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza n°418,del 19 aprile 2007, con la quale la Prima Sezione del T.A.R. Campania – Salerno ha annullato i provvedimenti di dichiarazione di p.u. e ha condannato il Comune di S.Egidio del Monte Albino al risarcimento integrale dei danni a favore dei ricorrenti,oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi a decorrere dal 30 novembre 2006 fino al saldo effettivo, voglia determinare la somma dovuta ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, in Euro 247.950,00, cui vanno detratti Euro 88.288,82,già corrisposti (in forza di provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale medio tempore intervenuto e poi fatto oggetto di impugnativa innanzi al T.A.R.), oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell’effettivo soddisfo" (pag. 15 ric.).
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che, premessa eccezione di inammissibilità del ricorso "per una pluralità di motivi", ne contesta la fondatezza, sottolineando la correttezza della determinazione del valore venale dell’immobile da esso effettuata in esecuzione della sentenza T.A.R. n. 418/2007.
Con memoria depositata in data 24 novembre 2010 i ricorrenti, ripercorsi i presupposti in fatto della vicenda contenziosa, hanno formulato controdeduzioni alla memoria di costituzione di controparte.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
2. – Il ricorso per inottemperanza al giudicato è inammissibile, in questa sede, esulando dalla competenza funzionale del Consiglio di Stato l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze dei tribunali amministrativi regionali.
Quanto, invero, al giudicato, di cui qui si chiede l’esecuzione, occorre precisare ch’esso attiene alla condanna al risarcimento dei danni conseguente all’annullamento degli atti degradatorii illegittimi, pronunciata dal T.A.R. Campania – sezione staccata di Salerno con decisione 19 aprile 2007, n. 418, sulla quale questo Consiglio non s’è affatto pronunciato in sede di esame dell’appello (R.G. n. 5125/2007) avverso la sentenza stessa proposto dal Comune risultato soccombente in primo grado; e ciò in virtù dell’effetto preclusivo della cognizione del Giudice di secondo grado, derivante sul piano processuale dal giudicato parziale formatosi su detto capo della sentenza di primo grado, dotato di autonomia ed individualità propria, a séguito dell’intervenuta impugnazione della sentenza medesima limitatamente al solo capo recante l’annullamento degli atti gravati.
Pertanto, il preteso rispetto dei vincoli posti alla ulteriore attività amministrativa da detto definitivo capo della decisione di primo grado, attinenti sostanzialmente alla determinazione dell’importo da corrispondersi a titolo di risarcimento sulla base dei criterii ivi definiti (la cui entità costituisce, come correttamente osservato dal Comune resistente, "il proprium della controversia che ci occupa"), può essere fatto valere solo innanzi al T.A.R., cui solo spetta valutare la compatibilità della successiva attività amministrativa con il contenuto della sua inoppugnata decisione sul punto.
Il fatto, dunque, che nel caso di specie la susseguente sentenza d’appello abbia confermato con diversa motivazione l’ulteriore capo della sentenza di primo grado demolitòrio dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio non vale a riportare la domanda in questione nell’àmbito della competenza funzionale di questo Consiglio, giacché la nuova motivazione del decisum di annullamento recata dalla sentenza di appello non è in grado di spiegare quella particolare incidenza sull’effetto conformativo del giudicato formatosi sull’accoglimento della domanda risarcitoria, ch’è pacificamente alla base del principio, secondo il quale "rientra nella competenza funzionale del Consiglio di Stato il giudizio sull’ottemperanza ad una propria sentenza la quale, pur avendo confermato una sentenza del TAR, ne ha modificato la motivazione" (Consiglio di Stato, sez. VI, 03 marzo 2008, n. 796; v. anche, da ultimo, Cons. St., VI, 20 luglio 2009, n. 4554).
Nel caso di specie non è seriamente contestabile che la decisione della Sezione non abbia affatto inciso sul dictum di condanna pronunciato dal T.A.R. per la Campania, ch’è passato, come s’è visto, autonomamente in giudicato a séguito dell’intervenuta, formale, sua inoppugnabilità.
Né la qualificazione, ricavabile dalla sentenza d’appello, della destinazione urbanistica ("zona bianca) dell’area al tempo della accessione invertita (che ha dato luogo al riconoscimento della pretesa risarcitoria del cui corretto soddisfacimento qui si tratta) pure inoppugnatamente affermata dal Giudice di primo grado, è in grado di incidere, sì da consentire di portare anche la controversia per l’esecuzione del giudicato di condanna nell’àmbito della cognizione del Giudice di appello, sul profilo strutturale della qualificazione dell’obbligo incombente sull’Amministrazione a séguito del giudicato di condanna medesimo, che resta scolpito dai criterii puntuali di determinazione della somma dovuta enunciati dal T.A.R., sui quali la veduta qualificazione urbanistica risultante dal decisum di annullamento formulato dal Giudice di appello non va direttamente né particolarmente ad incidere (valendo essa a riempire di contenuti conformativi il solo giudicato di annullamento, peraltro del tutto estraneo all’oggetto dell’introdotto ricorso per ottemperanza); mentre la qualificazione stessa sarà idonea ad influenzare l’assetto concreto finale degli interessi considerati (quale elemento, che non può non ripercuotersi sul valore di mercato dell’area di riferimento al quale il T.A.R. ha disposto che sia commisurato il risarcimento da corrispondersi, riconducibile alla generale nozione di "caratteristiche" del bene, di cui il T.A.R. ha prescritto che si tenga conto ai fini della determinazione del valore medesimo) alla stregua del normale àmbito di espansione, esterna al processo, dell’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato in ordine alla non conformità dell’azione amministrativa alla fattispecie costituita, facente, com’è noto, stato fra le parti (art. 2909 c.c.).
3. – Il ricorso in ottemperanza, pertanto, per le suesposte ragioni, deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione della natura della causa le spese processuali sostenute dalle parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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