Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-08-2012, n. 14635

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Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. D.E., premesso di essere conduttore dell’appartamento posto al 5 piano dell’edificio condominiale sito in (OMISSIS) di proprietà della locatrice B.L.V., lamentava che in esso si erano verificate delle infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal soprastante lastrico solare di proprietà di G. V.B., per cui evocava in giudizio avanti al Pretore di Firenze, la L., la V.B. ed il Condominio di (OMISSIS), chiedendo che fosse loro ordinato l’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione delle infiltrazioni idriche in questione e per il ripristino della camera da letto dalle stesse interessata, oltre al risarcimento dei danni patiti. Il pretore accordava i provvedimenti richiesti e la causa veniva riassunta presso il competente tribunale di Firenze. All’esito del giudizio di primo grado lo stesso tribunale con sentenza n. 245/03 condannava L.B.V. a pagare al D. a titolo di risarcimento dei danni la somma di Euro 14.460,79, per l’impossibilità di usufruire della camera da letto, oltre Euro 494,16, per altri danni, con interessi e rivalutazione; condannava inoltre B.A.M. n.q. di erede della V.B. nel frattempo deceduta ed il Condominio in solido tra loro a pagare alla L.B. a titolo di risarcimento danni subiti dal suo appartamento, la somma di Euro 387,44 nonchè a rilevarla indenne dal pagamento di tutte le somme dovute al D..

Avverso la sentenza proponeva appello con atto notif. In data 13.2.2004 il Condominio di via (OMISSIS) affermando di non essere responsabile dei danni lamentati dal D. atteso che le infiltrazioni provenivano dal lastrico solare ad uso esclusivo della B.. Rimanevano contumaci la L.B. e la B., mentre si costituivano gli eredi di D.E., nel frattempo deceduto e a loro volta formulavano appello incidentale, per sentir condannare anche il Condominio e la B., in solido con la L.B., al risarcimento dei danni, sostenendo che non vi era alcuna ragione per escluderli dal vincolo di solidarietà.

L’adita Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1704/06 depos, in data 14.7.05 rigettava l’appello principale ed in accoglimento di quello incidentale condannava il Condominio, la B. e la L. B. in solido tra loro al pagamento in favore degli eredi D. la somma di Euro 3.500,00 con gli interessi legali, oltre alle spese di entrambi i gradi.

Per la cassazione la suddetta decisione hanno proposto distinto ricorso L.G. quale erede di B.L.V. e B.M. sulla base di 2 mezzi ciascuno; gli altri intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Passando all’esame del ricorso formulato da L.G. occorre rilevare in premessa che, la medesima ha proposto l’impugnazione de qua nella qualità di erede di B.V. L., senza provare la propria legittimazione e cioè l’asserita qualità di erede della parte soccombente nel pregresso grado.

Ha statuito questa S.C.: "In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c. il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio." (Cass. n. 1943 del 27/01/2011).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Passando al ricorso proposto da B.A. rileva il Collegio che, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata. Si sostiene infatti la nullità della pronuncia per la mancata notifica alle parti contumaci nel giudizio di 2 grado, dell’appello incidentale proposto dagli eredi di E. D.. Invero la comparsa contenente l’appello incidentale doveva essere notificata ai sensi della citata norma anche alla parte non appellante rimasta contumace in modo da consentire che tutte le parti legittimate ad agire o a contraddire in quel processo potessero svolgere le proprie difese.

La doglianza appare fondata, essendo conforme alla giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale il deposito della comparsa di risposta contenente l’appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell’ipotesi di parti contumaci invece è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle parti contumaci, in applicazione dell’art. 292 c.p.c., al fine di consentire alle stesse di prendere conoscenza dell’appello incidentale e di svolgere le proprie difese.

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11529 del 06/11/1995; Cass. n. 4747 del 13/04/2000).

Conclusivamente deve dichiararsi inammissibile il ricorso presentato da L.G.; va invece accolto l’impugnazione proposta dalla B. in relazione al 1 motivo (assorbito il 2); consegue che la sentenza dev’essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa dev’essere rinviata ad altra sezione della stessa Corte d’Appello di Firenze.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso proposto da L.G.; accoglie il 1^ motivo di ricorso proposto da B.A.M., assorbito il 2^ motivo; Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e la rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2012

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