Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La sig.ra xxx, quale vedova ed erede del maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare xxx, già in servizio presso il xxx dell’A.M. di xxx, impugnava innanzi al TAR per la Puglia Sezione di Lecce il decreto del Ministero della difesa del 30/10/2006 di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale, di concessione di equo indennizzo, nonchè i presupposti pareri del Comitato di Verifica delle causa di servizio (CVCS) n.254 del 30/9/2005 e n.36 del 10/5/2006.
L’adito Tar con sentenza n.131/2009 accoglieva il proposto gravame, sul rilievo, in sostanza che l’Amministrazione in relazione alla patologie denunciate dal militare non aveva tenuto conto delle condizioni ambientali e di lavoro in cui il dipendente era stato costretto a lavorare.
L’Amministrazione della Difesa impugnava tale sentenza ritenendola erronea.
Questa Sezione con sentenza n.6352 del 16 /10/2009 ha confermato il dispositivo dell’appellata sentenza anche se con diversa motivazione.
Questo Giudice d’appello, in particolare, ha ritenuto fondate le censure di omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione dedotte col ricorso di primo grado, ritenendo tali vizi di legittimità sussistenti con riferimento sia alla determinazione negativamente assunta sia ai pareri resi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio. Lo stesso Giudice ha lasciato libera ed impregiudicata la potestà valutativa di merito dell’Amministrazione cui ha fatto implicito rinvio per le ulteriori, definitive determinazioni.
Successivamente, il Ministero intimato ha richiesto (con nota dell’11/11/2009) al Comitato di verifica un nuovo parere e il predetto CVCS con delibera dell’11/12/2009 ha confermato i precedenti pareri negativi.
Quindi con decreto del dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare del 29/4/2009 è stato emesso da parte del Ministero della Difesa, in espressa applicazione della decisione di questa Sezione n.6352/2009 un " nuovo provvedimento negativo sulla base delle nuove motivazioni espresse dal Comitato di verifica ".
La parte interessata, ritenendo che l’Amministrazione si sia sottratta all’obbligo di conformarsi alle statuizioni rese con la decisione n.6352/09 ha proposto ricorso per la corretta esecuzione del giudicato derivante da detta decisione.
In particolare, a sostegno del rimedio giurisdizionale azionato, la sig.ra L. ha dedotto i vizi di violazione del giusto procedimento e del giudicato nonché di violazione ed elusione del giudicato.
Si è costituita in giudizio per resistere al gravame l’Amministrazione statale intimata.
Tanto premesso, in via prioritariamente logica, il Collegio ritiene che a fronte dei "nuovi atti " assunti dall’Amministrazione, la controversia rimane comunque nell’alveo del giudizio di ottemperanza di cui all’art.37 della legge n.1034/1971 (ora art.114 c.p.a.).
Invero, il procedimento proseguito con il parere del Comitato di Verifica dell’11/12/2009 e culminato con la determinazione ministeriale del 25/4/2010 è stato attivato in espressa esecuzione della decisione n.6352/09, come inequivocabilmente riportato nella parte narrativa di detta determinazione e come altrettanto ancor più inequivocabilmente precisato nella nota ("in ottemperanza della decisione di cui all’oggetto ") dell’11/11/2009 con cui è stato chiesto al Comitato di Verifica di formulare un parere tenendo conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la citata decisione.
Se così è, nella specie, vengono in rilievo questioni che vanno valutate non come vizi di un nuovo, autonomo procedimento, ma in termini di esecuzione del giudicato.
Ciò precisato, occorre verificare, quanto al merito del problema qui sollevato, se gli atti adottati siano o meno elusivi del giudicato di cui si chiede la corretta esecuzione.
A tale quesito deve darsi risposta affermativa.
Invero, come si evince dalla lettura della decisione di cui si chiede l’ottemperanza, in quella sede questa Sezione, nel rilevare i vizi di legittimità dell’omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione, ha precisato che i pareri resi dal Comitato di Verifiche posti alla base del provvedimento di diniego poi annullato in sede giurisdizionale, quanto alla motivazione in essi contenuta, "impediscono di verificare se effettivamente sia stata tenuta in conto tutta la documentazione di ufficio e, in particolare, la relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del 32° xxx dell’Aeronautica Militare di xxx nella quale risulta contenuto un parere medico legale…, che, sia per la sua provenienza (Amministrazione) sia per il suo contenuto, certamente meritava di essere specificatamente preso in esame dal CVCS ed espressamente valutato attraverso un motivazione puntuale…".
Con la predetta statuizione il Giudice ha puntualizzato la consistenza dell’obbligo motivazionale posto a carico dell’Amministrazione, e cioè quello di rendere espressamente conto dei documenti testè citati e della loro relativa valutazione.
Ebbene, non risulta che sia stato adempiuto ad un siffatto onere posto dal giudicante, se è vero che nel parere reso dal Comitato di Verifica dell’11/12/2010, fatto poi pedissequamente proprio dall’Amministrazione con il provvedimento del 25/4/2010, non v’è indicazione della documentazione rilevante sottolineata in sentenza (sopra riportata), né traccia dell’avvenuta valutazione della medesima.
L’Amministrazione, perciò, non ha prestato adempimento alla statuizione giurisdizionale di questa Sezione, risultando inottemperante al giudicato, mentre ha adottato atti che sono elusivi delle statuizioni testè riportate e perciò stesso illegittimi.
Va conseguentemente dichiarato l’obbligo del Ministero e del Comitato di Verifica di adottare gli atti, di rispettiva competenza, di definizione della richiesta di equo indennizzo per cui è causa in piena conformità a quanto specificatamente statuito con la sentenza di questa Sezione n.6352/09 e secondo criteri di leale diligenza ed imparzialità.
Nell’eventualità che l’Amministrazione intimata non ottemperi a tale obbligo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, il Collegio nomina sin da ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Difesa affinchè provveda, anche a mezzo di dirigente espressamente delegato, alla puntuale esecuzione del giudicato, in via sostitutiva.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunziando sul ricorso per ottemperanza in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati – di provvedere alla esatta e leale esecuzione del giudicato, come esposto in motivazione, nel termine perentorio, di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà, su semplice istanza di parte, il Commissario ad acta nominato nella persona del Segretario Generale della Difesa, il quale provvederà, anche a mezzo di dirigente da lui delegato delegato, ai menzionati incombenti, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine perentorio di trenta giorni.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000(tremila) oltre spese generali, IVA e CPA: oltre alle spese eventualmente spettanti al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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