Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 22-07-2013, n. 31495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza 8/1/13 il Tribunale di Cagliari in sede di appello ex art. 310 c.p.p., in riforma dell’ordinanza 15/11/12 del Gip del Tribunale di Cagliari che confermava la misura custodiate in carcere nei confronti di C.P., non più considerato uno degli esecutori materiali del sequestro e dell’omicidio di Ca.

G. (dopo che di quel ruolo si era auto accusato P. M.), sebbene istigatore o mandante di quei delitti, revocava la misura nei confronti del detto C. disposta con l’ordinanza genetica del Gip del 14/5/12 e ne ordinava l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Il corpo dell’imprenditore Ca.Gi. era stato trovato all’alba del (OMISSIS) dai Carabinieri nelle campagne di (OMISSIS), ucciso da poche ore con un colpo di fucile a canne mozzate alla nuca.

Nei pressi, entrambe bruciate, la Mercedes già in uso al Ca. e una Fiat Punto rubata qualche mese prima (il (OMISSIS)) in (OMISSIS). Del furto era indiziato tale L.E., che – monitorato telefonicamente – risultava coinvolto anche nell’omicidio.

Interrogato, riferiva infine di essere stato incaricato, insieme all’odierno indagato C.P., da tale B.N. di bruciare un’autovettura. Era così che, recatosi col detto C. sul luogo dell’appuntamento notturno, aveva assistito con l’altro al sequestro e all’uccisione del Ca. da parte di B.N. e del nipote, B.G.. Poi con il C. aveva bruciato sia la Fiat (che egli aveva effettivamente rubato alcuni mesi prima) che la Mercedes del Ca.. Era su queste basi probatorie che era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti e quattro. Successivamente, ulteriori apporti probatori portavano ad escludere la presenza del C. sui luogo del delitto: la confessione in proposito di P.M. (chiamato in causa da B.G.), che, sottoposto a fermo, si attribuiva il ruolo attribuito al C., la convergente confessione del B. e altre conformi propalazioni del L..

Nondimeno il Gip, investito dell’istanza di revoca, la rigettava, osservando come sul C. pesasse una forte causale, il padre C.G. essendo in carcere per coltivazione di cannabis indica a causa di una delazione attribuita al Ca.. Era pertanto logico che non avesse partecipato di persona al delitto, essendo tra i maggiori sospettabili.

Il Tribunale osservava invece come la confessione del P. e del B. e la ritrattazione dei L. escludessero il ruolo esecutivo in origine attribuito al C., facendo venire meno gli indizi a suo carico per il sequestro e l’omicidio, un suo ruolo di mandante o istigatore basando solo su argomenti congetturali, specie in presenza di separate causali come quella riferibile a N. B. (gestore di un night fatto oggetto di un grave atto intimidatorio, da voci correnti attribuito proprio al Ca.). Di qui l’accoglimento dell’appello dei difensori.

Ricorreva per cassazione il Pm, deducendo: 1) vizio (contraddittorietà) della motivazione per travisamento della prova ed omesso esame di elementi di prova decisivi quali la telefonata di quattro secondi delle ore 3:48 del (OMISSIS) tra L. e C., pur menzionata dal Tribunale, che non parte però dal cellulare di C. ma da quello di L. (potendosi perciò presumere proprio quel segnale di "missione compiuta" escluso dal giudice), mentre è ammesso a parti invertite dal C., che in compagnia del cugino E.P. avrebbe chiamato il L. senza riceverne risposta incrociando la BMW dell’amico visto in compagnia di altra persona non riconosciuta; la circostanza esalta poi la falsità dell’alibi del C. (l’ E. non ricorda cosa avesse fatto quella notte; la telefonata del C. al L. non esiste; il P., che era con il L., nega di avere incrociato il C. o altre persone da lui conosciute); 2) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella valutazione delle propalazioni accusatorie con riferimento all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; al proposito non erano senza riscontri, in quanto tra loro conformi e concordanti, le allegazioni dei coindagati P. e B. sulla circostanza che fosse stato il C. a mostrare allo stesso P. e all’amico L. dove fosse l’abitazione del Ca. a D. (nei cui pressi quello venne poi sequestrato); sul movente omicidiario del L., identificato dal Tribunale nel fine di lucro, si esprime invece apertamente il B., che ne ricorda la fraterna amicizia con il C.; l’informazione ai complici che il Ca. fosse in possesso di un’ingente somma di denaro (350.000 Euro), secondo una completa lettura delle dichiarazioni del B., non veniva solo da tale A. a B.N., ma anche dal C. al L. (e costoro dopo il delitto sarebbero stati incaricati dal detto B. di incendiare la macchina dell’ A. affinchè capisse che "doveva tenere la bocca chiusa"); che gli appostamenti effettuati dai complici a D. presso la casa del Ca.

fossero puntualmente comunicati al C. non era un’illazione dell’accusa, trovando riscontro nei numerosi contatti telefonici registrati nel periodo ma di fatto ignorati dal giudice.

Conclusivamente il Pm ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, i difensori del C. la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

Motivi della decisione

Il ricorso del Pm deduce censure di mero fatto ed è quindi inammissibile (art. 606 c.p.p., comma 3).

E’ giurisprudenza pacifica di legittimità in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv.

215828, Audino), che "allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori".

E’ quanto si riscontra nel caso di specie, dove il giudice di merito ha dato motivato conto delle ragioni per le quali, allo stato delle indagini, non ha ritenuto attribuibile al C. l’omicidio del Co., a fronte della ritrattazione del L. confortata dalle ammissioni del P. e del B. e delle numerose difficoltà ed incertezze che il nuovo quadro probatorio comportava rispetto all’originario impianto dell’accusa.

Ed ancora (Cass., sez. 5^, sent. n. 46124 dell’8/10/08, rv. 241997, Pagliaro; Cass., sez. 6^, sent. n. 11194 dell’8/3/12, rv. 252178, Lupo): In tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito". E’ quanto invece fa il Pm ricorrente, che valorizza elementi già considerati dal Tribunale che ipotizzano un ruolo esecutivo dei C. nel delitto (come la telefonata "invertita" nella chiamata tra lui e il L., tuttavia ben presente al giudice nel suo oggettivo accadimento, o l’alibi falso, fornito però quando dell’omicidio quegli era ritenuto uno degli autori materiali) o di consapevole e interessata istigazione (l’indicazione sull’abitazione del Ca. a D. e sulla sua disponibilità di denaro, l’amicizia fraterna con il L., i contatti telefonici nel periodo con gli altri accusati).

In definitiva il ricorso del Pm, per nell’apprezzabile sforzo ricostruttivo dei fatti e degli indizi, non sfugge alla censura di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *