Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 690 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società S.E. S.p.a. ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato condannato a corrisponderle la somma di Euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione, divenuto esecutivo e solo parzialmente eseguito dall’Amministrazione.

In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione, nell’eseguire altro decreto ingiuntivo emesso dalla medesima Autorità giudiziaria, ha pagato anche parte della cifra di cui al decreto che qui interessa, di tal che resta da corrispondere la somma di Euro 51.251,75, oltre a quanto dovuto a titolo di interessi e rivalutazione.

Il ricorso va accolto solo parzialmente.

In primo luogo, va disposta l’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è parte del rapporto sostanziale cui afferisce l’ottemperando decreto ingiuntivo, e conseguentemente è estraneo anche al successivo rapporto processuale.

Nel merito, la difesa erariale, nel costituirsi, ha rappresentato e documentato senza essere smentita ex adverso di aver corrisposto la somma di Euro 52.000,00 a titolo di sorte capitale, sicché resta da pagare soltanto quanto dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza.

In tal senso e nei predetti limiti, va accolta la domanda attorea ordinando al Ministero per i Beni e le Attività Culturali i necessari adempimenti, senza che sia necessario – vista la limitatezza delle attività ancora da compiersi – procedere alla nomina di un Commissario ad acta (come pure richiesto dalla parte ricorrente).

Peraltro, stante la tardività dell’adempimento, le spese della presente fase vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente, come meglio precisato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida equitativamente in euro 2000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

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