Corte di Cassazione – Sentenza n. 26085 del 2011 Violazione dell’obbligo di assistenza familiare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ragioni della decisione

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 10.6-6.9.2010 che confermava la responsabilità di R. P. per il reato di cui all’art. 570. 2 n. 2 c.p., deliberata dal locale Tribunale il 12.3.2007 per fatto contestato “dal mese di novembre 2004 fino alla data attuale”, con riduzione della pena – ricorre nell’interesse dell’imputato l’avv. R., con unico articolato motivo denunciando erronea applicazione della legge penale e mancata presa in esame di uno degli specifici punti dell’atto di appello.
Secondo il ricorrente la sentenza di secondo grado avrebbe fondato il proprio convincimento su un presupposto di fatto palesemente erroneo, quello dell’inadempienza rispetto a somma stabilita in provvedimento giudiziale di separazione invece nella fattispecie assente, perché alla data dei fatti (secondo la difesa, dal novembre 2004 al novembre 2005) la procedura di separazione neppure sarebbe stata introdotta, l’udienza presidenziale essendosi svolta solo nel novembre 2005 con provvedimenti economici che decorrevano dal successivo mese di dicembre e che avevano determinato la volontaria trattenuta diretta dallo stipendio dal gennaio 2006.
Per il periodo precedente, l’atto di appello aveva dedotto sia del complessivo versamento di circa 4.000 euro, il che escludeva l’aver fatto mancare contributi a moglie e figli minori, che del pagamento di debiti contratti congiuntamente da moglie e marito, documentati nello stesso verbale di separazione.
Il ricorso è infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
È principio costantemente insegnato da questa corte di legittimità che le sentenze di merito si integrano nel giungere ad una complessiva, articolata spiegazione delle ragioni della decisione conclusiva, quando i loro dispositivi sono, come nel nostro caso, conformi.
Così, se ha ragione il ricorrente nel denunciare che la corte distrettuale ha dato rilievo anche a un provvedimento la cui esistenza non era provata in atti, tuttavia ciò che rileva è che, a fronte di una contestazione originaria secondo la quale i minori sono stati lasciati privi dei mezzi di sussistenza (dopo l’abbandono del domicilio domestico), nel periodo temporale dal novembre 2004 alla fine del 2005, la Corte distrettuale ha confermato, in fatto, che effettivamente i minori rimasero privi dei mezzi di sussistenza in tale periodo, spiegando perché le corresponsioni del padre – indicate nei motivi d’appello – non avessero evitato tale risultato.
In particolare, quanto alla sostanza del contributo fornito in tale anno dall’imputato (che il Tribunale aveva indicato in soli 700 euro dati direttamente a moglie e prole per le loro esigenze di mantenimento e che, pur in ipotesi di assenza di provvedimento giudiziale, comunque atteneva a un permanente obbligo proprio del genitore e coniuge non separato) la Corte distrettuale, confrontandosi con le deduzioni difensive relative alla natura ed entità delle spese sostenute nell’anno dall’imputato per pregressi debiti anche comuni alla moglie, ha comunque ritenuto che l’imputato non si fosse fatto carico di spese riferibili ai figli, se non in minima parte, e che ciò realizzasse quell’inadempimento agli obblighi permanenti di genitore comunque costituente reato.
L’errore in cui la Corte d’appello è incorsa, posta l’integrazione della sua motivazione con quella del primo grado e atteso comunque il contenuto nel merito del punto della decisione afferente la contribuzione da parte del P. in termini e modalità tali da garantire ai figli minori i mezzi di sostentamento, non risulta quindi decisivo, trovandocisi in definitiva di fronte ad un articolato e concorde apprezzamento di merito – l’esser venuti meno i mezzi di sussistenza per i minori – non incongruo ai dati riferiti e non manifestamente illogico o contraddittorio, rispetto al quale il motivo di ricorso si risolve nella sollecitazione a diversa valutazione del materiale probatorio, precluso in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 04.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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