Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 22-07-2013, n. 31492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza 23/10/12 il Tribunale di Napoli in sede di riesame confermava l’ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa il 4/10/12 dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di A.A. per i reati di incendio boschivo e tentato incendio boschivo in concorso commessi a (OMISSIS) rispettivamente il (OMISSIS).

L’indagine, volta a reprimere il fenomeno degli incendi boschivi, si basava su appostamenti, videoriprese, acquisizione di tabulati telefonici e intercettazioni telefoniche.

Il primo incendio si sviluppava alle 14,10 del 18/8/12 in località (OMISSIS); alle 13,55 il sistema di videosorveglianza del Corpo Forestale dello Stato registrava il passaggio della Lancia Dedra SW dell’odierno indagato proprio presso i tre focolai dell’incendio individuati lungo i margini della strada provinciale; la macchina era già stata avvistata altre due volte la mattina di quello stesso giorno presso l’abitazione di V. A., al pari dell’ A. allevatore di ovini della zona;

l’esame dei tabulati telefonici degli interessati e successive intercettazioni telefoniche appuravano contatti indizianti tra l’ A. e il V..

Allo stesso modo per i fatti successivi: preceduti da contatti telefonici dell’ A. con tal M.S., di nazionalità (OMISSIS), la notte tra il (OMISSIS) un primo incendio divampava in località "(OMISSIS)" pressò (OMISSIS) ed un secondo in località "(OMISSIS)" in (OMISSIS); vi erano conversazioni telefoniche nei giorni precedenti, dal (OMISSIS), ed infine un appuntamento per la sera del (OMISSIS) e poi conversazioni successive; anche in questo caso, in concomitanza dei due incendi, si registrava il transito della Lancia Dedra SW dell’ A..

Assoggettato a fermo, questi non negava le evidenze, ma interpretava i colloqui avuti con V. e M. come normali contatti con persone conosciute ed un lavoro simile al suo. Confermate dal Tribunale del riesame la gravità del quadro indiziario e le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Richiamata la memoria depositata all’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame, con la quale si contestavano i gravi indizi di colpevolezza, lamentava come il Tribunale stesso non avesse dato adeguata risposta a quelle censure, limitandosi a riproporre pedissequamente le argomentazioni del Gip. Quanto al primo episodio le censure riguardavano il pretesa portata indiziarla delle conversazioni col V., dove invece emergeva solo l’indifferenza e l’estraneità dell’ A. all’incendio che si era precedentemente verificato;

quanto agli altri due episodi, di cui non vi era prova dell’origine dolosa, la contraddittoria valutazione dei tempi: mentre nel primo caso l’auto dell’indagato era vista transitare circa 30 minuti prima ((OMISSIS)) dell’incendio ((OMISSIS)), nel secondo (dove, al pari della difesa, l’incendio si dice insorto alle (OMISSIS) e non alle (OMISSIS) come erroneamente aveva scritto il Gip) l’auto dell’indagato era avvistata quasi contemporaneamente, alle (OMISSIS).

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, la difesa il suo accoglimento.

Motivi della decisione

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. E’ giurisprudenza pacifica di legittimità in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, Audino), che "allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità dei quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori". E’ quanto si riscontra ampiamente nel caso di specie, dove il giudice di merito ha dato puntuale conto dei convergenti elementi indiziar a carico dell’ A., soggetto sempre presente (in costante contatto con persone cointeressate) sul luogo e in concomitanza degli incendi.

Ed ancora (Cass., sez. 5^, sent. n. 46124 dell’8/10/08, rv. 241997, Pagliaro; Cass., sez. 6^, sent. n. 11194 dell’8/3/12, rv. 252178, Lupo): "In tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito". E’ quanto invece fa la difesa ricorrente, che o da una diversa interpretazione a elementi indiziari già valutati dal giudice (il contenuto delle conversazioni con il V. quanto al primo incendio) o mette in dubbio la portata indiziaria di elementi fattuali di notevole gravità (la presenza dell’ A. in prossimità anche temporale ai due secondi incendi) sulla sola base dei diversi tempi di transito o di avvistamento sul posto dell’indagato: mezz’ora prima nell’un caso (compatibile, in ipotesi, con un innesco ritardato), solo cinque minuti prima nel secondo (senza valutare la possibile adozione di tecniche diverse).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento della somma di Euro 1.000, alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *