Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 774 del 2010, C.P. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, n. 691 del 20 ottobre 2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Parma per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio opposto dal Comune di Parma alla richiesta di intervento per la repressione di illecito edilizio datata 09/04/2008 concernente l’uso difforme da quello consentito dell’immobile di via Pietro Campanili n.6/A a Parma.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere proprietario limitrofo alla sede della Comunità islamica di Parma e Provincia e di aver reiteratamente segnalato al Comune, a partire dal 09/04/08, la concreta adibizione dell’immobile a luogo di culto e preghiera, in contrasto con la destinazione d’uso prevista dal permesso di costruire 571/2008 (sede di organizzazione religiosa, che rientra negli usi UD – attività direzionali – e pertanto non può consentire la pratica collettiva dei riti religiosi). Il ricorrente riferisce di avere altresì segnalato irregolarità relative alla sicurezza e agibilità dell’immobile.

Il ricorso in primo grado era quindi teso all’accertamento dell’inadempimento del Comune all’obbligo di provvedere sulla domanda di intervento

Costituitisi il Comune di Parma e l’Associazione Comunità islamica di Parma e provincia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando come il Comune avesse concretamente agito, sebbene con provvedimenti non satisfattivi dell’interesse del ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia ora come la sentenza sia stata erronea, per non aver esattamente considerato la ragione di doglianza che riguardava l’azionamento dei poteri sanzionatori in merito al concreto uso dell’immobile di cui si verte.

Nel giudizio di appello, si costituiva il Comune di Parma, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 13 aprile 2010, la Sezione, con decisione interlocutoria n. 2847/2010, provvedeva ad adempimenti istruttori, a cui dava seguito il T.A.R. di Parma con nota del 20 maggio 2010.

All’udienza in camera di consiglio del 30 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

2. – La ragione sostanziale che fonda l’appello qui in scrutinio attiene alla supposta mancata considerazione, da parte del primo giudice, del reale contenuto dell’istanza proposta al Comune in data 9 aprile 2008.

Afferma la difesa appellante che nel detto atto era stato chiesto all’ente territoriale di provvedere a verificare l’uso concreto che la controinteressata associazione faceva dell’immobile in via Campanini.

Al contrario, il Comune aveva risposto, con atto del 7 maggio 2009, ad una diversa istanza, presentata sempre dall’appellante, e concernente i requisiti di areazione dell’immobile in esame.

Ritiene la Sezione che per cogliere in concreto le dinamiche sottese alla questione in scrutinio vada evidenziata la scansione cronologica dei fatti.

In data 11 febbraio 2008, il Comune di Parma rilasciava alla controinteressata associazione un permesso di costruire in deroga, autorizzando la realizzazione di un centro culturale comprensivo anche di locali adibiti alla preghiera settimanale.

Il detto permesso di costruire, in relazione al tipo di attività che consentiva ed alle modificazioni nell’uso del territorio che ha determinato, è stato più volte contestato da alcuni cittadini e dall’attuale appellante, sulla scorta della considerazione che il manufatto autorizzato dovesse essere qualificato come luogo esclusivamente di culto anziché come centro culturale.

Inoltre, contro il detto titolo abilitativo, l’appellante, unitamente ad altri, presentava il ricorso al T.A.R. n. 150 del 2008.

Durante il periodo tra il rilascio del permesso e la fase in cui il ricorso al TAR è rimasto pendente, l’appellante ha presentato diverse istanze, tra cui appunto quella di cui si verte, proposta in data 9 aprile 2008 ed inerente alla sollecitazione ad attivare i poteri sanzionatori del Comune con richiesta di valutazione dell’uso concreto dato all’edificio. In relazione alla mancata risposta, il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R., iscritto al numero 213 del 2009.

Nella successiva data del 7 maggio 2009, il Comune rispondeva poi ad altra istanza, sempre proposta dall’appellante, attinente ai requisiti di aereazione della zona.

In data 20 ottobre 2009, il T.A.R. pubblicava la sentenza qui oggetto di gravame, respingendo il ricorso sul silenzio, iscritto al numero 213 del 2009, in quanto l’istanza del ricorrente sarebbe stata concretamente valutata dall’amministrazione.

Lo stesso T.A.R., con successiva sentenza del 26 novembre 2009 emessa sul ricorso iscritto al n. 150 del 2008, parimenti gravata ed assunta in decisione in appello da questa Sezione nella stessa udienza del 30 novembre 2010, dichiarava altresì illegittimo il permesso di costruire, procedendo al suo annullamento giurisdizionale.

3. – Sulla base di quanto evidenziato, rileva la Sezione che il ricorso in appello debba ritenersi improcedibile per difetto di interesse.

Infatti, la sentenza del T.A.R. di Parma n. 792 del 26 novembre 2009 ha sostanzialmente fatto proprie tutte le rimostranze dell’appellante, annullando il permesso di costruire e, conseguentemente, rendendo irrilevante ed inutile qualsiasi altro provvedimento del Comune, che non può far altro che rimettersi al contenuto demolitorio della pronuncia del giudice.

Infatti, dall’accoglimento del presente ricorso, l’appellante non potrebbe conseguire alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già attribuitagli dal T.A.R. e consistente nell’eliminazione del permesso di costruire dall’ordinamento giuridico.

4. – L’appello va quindi dichiarato improcedibile. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla sopravvenienza di un fatto esterno ai contendenti che ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara improcedibile l’appello n. 774 del 2010 per sopravvenuta carenza di interesse;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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