Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 22-07-2013, n. 31487

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 26/7/12 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo revocava nei confronti di R.M.T. la misura della detenzione domiciliare concessagli il 19/4/12 per l’indebito allontanamento dal domicilio (reato di evasione) accertato il (OMISSIS) (il detenuto era sorpreso sulla pubblica via lontano dai luogo di detenzione domiciliare).

Ricorreva per cassazione la difesa, lamentando il mancato avviso alla difesa stessa dell’udienza fissata per la trattazione della richiesta di revoca.

Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non risultando in favore del difensore ricorrente alcuna nomina specifica per il procedimento di revoca (nè essa risultando dal citato ordine di esecuzione del 2011).

Motivi della decisione

Il ricorso, generico e manifestamente infondato, è inammissibile. Il difensore ricorrente, senza la dovuta specificità, si limita ad affermare che l’udienza di trattazione non gli sarebbe stata correttamente notificata e che ciò emergerebbe dall’ordine di esecuzione (n. 226/11 Siep) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Nè egli indica la nomina (che altrimenti non risulta) che gli avrebbe dato titolo per la detta notifica.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

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