Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-08-2012, n. 14625

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Svolgimento del processo
La s.n.c. xxxconveniva in giudizio,innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, M.S. per sentirlo condannare al pagamento di L. 20.000.000, oltre interessi, quale saldo dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato di proprietà del convenuto stesso.
Questi si costituiva in giudizio ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della xxxal completamento di tutte le opere commissionate, al rifacimento delle opere realizzate in difformità dalla normativa antisismica, alla restituzione delle maggiori somme già versate in acconto ed al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, con sentenza 23/11/2001, in parziale accoglimento della domanda della società attrice, condannava il M. al pagamento, in favore della xxxs.n.c., della somma di L. 8.000.000, oltre interessi; rigettava la domanda riconvenzionale e compensava per metà le spese del giudizio con condanna del convenuto al pagamento della residua metà.
Avverso tale sentenza il M. proponeva appello cui resisteva la xxx.
Con sentenza depositata il 20.5.2005 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della xxx, confermava il rigetto della domanda riconvenzionale del M. e compensava per un terzo le spese del doppio grado del giudizio con condanna della xxxs.n.c. al pagamento dei restanti due terzi.
Osservava la Corte di merito che il giudice di prime cure aveva erroneamente conteggiato le somme versate alla xxxdal M., per i lavori "extracontributo", come risultanti dalla cinque ricevute esibite dall’attrice, non disconosciute dal convenuto, per un importo complessivo di L. 50.500.000, a fronte di un contratto per L. 52.000.000; considerata, quindi, la quantificazione equitativa per L. 1.500.000, effettuata dal primo giudice in relazione al valore della scala non impiantata dalla xxx, la somma corrisposta dal M. era esattamente corrispondente alla differenza che questi avrebbe dovuto corrispondere, per cui, operate le dovute compensazioni, nulla era ancora dovuto alla società appellata.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la xxxs.n.c. sulla base di un unico motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:
"vizio logico della motivazione, causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici dell’operazione di calcolo delle somme corrisposte dal M. alla xxxs.n.c.";
il giudice di appello non aveva ben considerato il contratto di appalto in relazione ai lavori extra ed ai pagamenti delle opere previste; doveva escludersi, pertanto, che il giudice di primo grado fosse incorso in errore nella determinazione delle somme dovute, con riferimento al contratto, alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica della xxxs.n.c. Tale doglianza è priva del prescritto requisito di specificità in quanto non rapportata alle ragioni della decisione impugnata con cui il Giudice di appello ha dato conto, dettagliatamente, del calcolo della somma dovuta alla xxxsulla base delle ricevute esibite dallo stesso attore e da questi non disconosciute, così pervenendo alla motivata conclusione che , detratto l’importo della scala risultata non installata dalla xxx, nulla era più dovuto dal M..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità stante il difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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