Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 22-07-2013, n. 31486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza 13/8/12 il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava il reclamo di C.M.S. (fine pena per condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73: 14/9/13) avverso il provvedimento 22/6/12 del Magistrato di Sorveglianza in sede che rigettava l’stanza del detenuto volta ad ottenere la detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 199 del 2010. Il Tribunale osservava come il beneficio richiesto fosse primariamente precluso dalla precedente revoca di analogo beneficio disposta dal MdS il 21/5/12 e non impugnata dall’interessato.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge, erroneamente essendo stato ritenuto che il difensore che lamentava l’omessa notifica del procedimento di revoca non avesse più titolo alla difesa (nominato difensore per l’istanza di ammissione al beneficio, tale doveva ancora considerarsi anche se, per il procedimento conseguito alla revoca, l’interessato aveva nominato un seconda difensore nella persona del ricorrente); 2) violazione di legge e vizio di motivazione laddove – L. n. 199 del 2010, ex art. 1, comma 8, e art. 58 quater op – era stata ritenuta l’automaticità di effetti della revoca ed il giudice di merito aveva abdicato alla sua funzione di valutare la gravità della pretesa infrazione (il C. si era depilato – come era sua abitudine igienica – prima di ricevere l’ordine di presentarsi al LSP di Trento per il prelievo cheratinico).

Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta l’infondatezza di entrambi i motivi, chiedeva il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso, infondato in entrambi i motivi, va respinto. Come puntualizzato nello stesso ricorso, il difensore che non aveva ricevuto avviso per il procedimento di revoca del beneficio era stato nominato in procedimento diverso e cioè in quello per la concessione del beneficio medesimo. I due procedimenti sono autonomi e la nomina di altro difensore (anche di ufficio) per il secondo (ma nel caso di fiducia, l’odierno ricorrente già co-difensore nel primo) esclude ogni violazione del diritto di difesa (che poi il difensore inizialmente pretermesso si sia affiancato al collega nel corso del secondo procedimento non varia i termini della questione) e resta comunque che la revoca del primo beneficio non fu impugnata. Ciò significa (come correttamente osservato dai giudice dei provvedimento impugnato) che una valutazione della condotta del detenuto si era formata, nè venivano rappresentati fatti nuovi che giustificassero una sua diversa valutazione ai fini della L. n. 199 del 2010, che dell’art. 1, comma 8, richiama tra l’altro il dell’art. 47 ter op, comma 6, in tema di revoca della detenzione domiciliare.

Al rigetto del ricorso (art. 616 c.p.p.) segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

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