Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 22-07-2013, n. 31475

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza 19/6/12 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza 24/2/09 del Tribunale di Bari che con la continuazione condannava D.C.A. (cui era contestata la recidiva reiterata nel quinquennio, successiva ad esecuzione di pena) alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per una serie di violazioni delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS con obbligo di soggiorno (reati commessi in (OMISSIS)), assolveva l’imputato dai reati contestati il 22/1, 19/4 e 21/5/05 perchè il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo reato del 30/1/05 (indebito allontanamento dal comune di soggiorno) in anni 1 di reclusione (con conferma nel resto).

Il D.C., sorpreso ad (OMISSIS) a partecipare ad una corsa clandestina di cavalli (secondo sua abitudine domenicale segnalata da informazione confidenziale), si sottraeva agli agenti allontanandosi a velocità sostenutissima a bordo dell’autovettura Audi A4 intestata alla moglie e solo successivamente era rinvenuto presso l’abitazione di (OMISSIS) (frazione del (OMISSIS)), dove aveva obbligo di dimora, cambiato d’abito e con la barba rasata.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, laddove era rimasta insuperata l’obiezione che il D.C., che sarebbe stato visto ad (OMISSIS) ad una corsa clandestina di cavalli, sarebbe stato in seguito rinvenuto, con la barba rasata e cambiato d’abito, nella sua abitazione di (OMISSIS), dove aveva obbligo di dimora, a 70 km di distanza; 2) violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato (in ipotesi commesso prima della riforma di cui alla L. N. 31 luglio 2005, n. 155) per prescrizione. Chiedeva l’annullamento.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Il primo motivo è di mero fatto, tendente a sovrapporre le sue motivazioni a quelle correttamente e logicamente svolte dal giudice di merito. Si mette in dubbio, in particolare, la possibilità per l’imputato di percorrere in tempo utile i circa 70 km che intercorrono tra (OMISSIS) (dove era stato avvistato) e (OMISSIS) in comune di Bari (dove aveva residenza). In realtà si dimentica che si tratta di tragitto in gran parte autostradale, per percorrere il quale il D.C., secondo quanto emerge dagli atti, ha avuto 9 disposizione circa un’ora, tempo del tutto sufficiente non solo ad arrivare a casa, ma anche, Ivi giunto, a radersi la barba e cambiarsi d’abito (così facendosi trovare dai CC). Manifestamente infondato anche il secondo motivo, l’inammissibilità del primo (per causa originaria) stabilendo il giudicato alla data dell’emissione della sentenza di appello (19/6/12), anteriore alla maturazione della prescrizione (il (OMISSIS), a sette anni e sei mesi dal reato commesso il (OMISSIS) e già al tempo punito come delitto).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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