Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-08-2012, n. 14623

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Svolgimento del processo
Con atto notificato il 18 agosto 1995, P.S. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, R.R., quale titolare della ditta individuale xxx, produttrice di velivoli ultraleggeri, esponendo che:
– il convenuto in data 31 ottobre 1993 si era impegnato ad affidare all’attore e ad O.F. la rappresentanza e la commercializzazione in esclusiva dei suoi prodotti per l’anno 1994;
– l’attore aveva corrisposto al R., quale corrispettivo della rappresentanza in esclusiva, l’importo di L. 10.000.000;
– contestualmente alla definizione del predetto accordo aveva altresì corrisposto al convenuto L. 5.100.000 a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto di un velivolo ultraleggero mod. Delfino N. 1-3300, previa modifica del motore anteriore;
– aveva successivamente provveduto all’integrale pagamento del prezzo del velivolo, corrispondendo al R. l’importo di L. 37.100.000;
– le parti avevano poi stipulato una scrittura privata al fine di meglio regolamentare il rapporto relativo alla rappresentanza dei prodotti xxx;
– in esecuzione di tale scrittura l’attore si era fatto carico dei costi relativi alle inserzioni pubblicitarie per un costo di L. 9.154.775;
– aveva, inoltre, corrisposto al convenuto L. 30.000.000 a titolo di acconto per la fornitura di due velivoli ultraleggeri mod. Delfino bimotore;
– dopo aver ritirato il primo velivolo acquistato, lo aveva fatto visionare da tecnici competenti che ne avevano rilevato la pericolosità e l’instabilità in volo nonchè le prestazioni difformi rispetto a quelle comunicate e diffuse dal costruttore tramite il depliant illustrativo;
– aveva denunciato i vizi occulti ed i difetti con lettera del 13 dicembre 1994;
– aveva fatto eseguire una perizia sul velivolo sborsando L. 2.975.000;
– successivamente all’acquisto aveva appreso che il velivolo Delfino N-I3300 era di proprietà di un terzo, F.F.;
– l’accordo verbale del 31 marzo 1993 era inficiato da nullità assoluta: a) per mancata riconducibilità dell’accordo allo schema tipico di una determinata fattispecie contrattuale, b) per impossibilità dell’oggetto "poichè la prestazione non poteva essere obbiettivamente eseguita per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale e giuridico" (difformità del peso totale rispetto al valore dichiarato dal costruttore, pericolosità ed inidoneità del velivolo all’uso specifico), c) per violazione di norme imperative (D.M. 19 novembre 1991, relativo alla disciplina delle caratteristiche tecniche dei velivoli per il volo da diporto o sportivo), d) perchè la vendita non si era perfezionata, essendo risultato il velivolo Delfini N-13300 di proprietà di un terzo.
Tanto premesso, l’attore chiedeva la declaratoria di nullità dell’accordo verbale del 31 marzo 1994 (si precisa che la non coincidenza delle date indicate in relazione a tale accordo risulta dagli atti) e della successiva scrittura privata integrativa e la condanna del convenuto alla restituzione degli importi versati, pari a L. 49.154.775, nonchè la declaratoria di nullità della compravendita del velivolo mod. Delfino N-13300, con condanna del convenuto alla restituzione di quanto corrisposto (L. 37.100.00), oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo, al rimborso di quanto speso per l’accertamento delle difformità del peso del velivolo e dei suoi difetti strutturali, pari a L. 2.975.000, oltre interessi, nonchè al risarcimento del danno.
Il convenuto si costituiva impugnando la domanda della quale chiedeva il rigetto e deduceva di aver sostenuto delle spese in seguito alla concessione della rappresentanza al P. (organizzazione in maniera diversa della produzione, studi e progetti, ecc.) e proponeva, quindi, domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al risarcimento dei danni, pari a L. 100.000.000.
Il Tribunale adito, con sentenza del 5 marzo 2001, rigettava la domanda attorea e la riconvenzionale proposta dal convenuto e disponeva l’integrale compensazione delle spese.
Avverso la decisione di primo grado proponeva gravame P. S.; R.R., nella detta qualità, proponeva appello incidentale.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2005, rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale e condannava il P. alle spese di quel grado di giudizio.
Avverso la pronuncia della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione P.S. sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso R.R., nella predetta qualità, il quale ha pure proposto ricorso incidentale articolato in un unico motivo.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso, rubricato "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in materia di nullità dei contratti) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", P.S. lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto priva di fondamento la sua tesi secondo cui l’accordo concluso nel 1993 aveva ad oggetto un non meglio definito trasferimento di beni ed era sostanzialmente privo di una causa ben definita ed abbia, invece, ritenuto che le parti avessero inteso concludere un rapporto di collaborazione tra imprenditori commerciali non molto dissimile dalla concessione di vendita. Assume il ricorrente che non è dato comprendere da quali elementi il Giudice del secondo grado abbia tratto l’individuazione delle condizioni fissate dalle parti nell’ambito dell’accordo iniziale, atteso che "la genericità dell’accordo tra le parti" – ad avviso del P. – "rende impossibile individuare quale sia stato l’effettivo intento delle stesse in ordine all’effetto del contratto posto in essere, ovvero quale sia stata la loro volontà circa la causa negoziale". Sostiene il ricorrente che nella specie l’accordo negoziale tra le parti sarebbe nullo non perchè avente causa atipica ma perchè privo di causa e, quindi, per difetto di uno dei requisiti di cui all’art. 1325 cod. civ..
Assume il P. che il contratto stipulato tra le parti sarebbe privo di causa in quanto l’oggetto della "promessa di vendita" (fornitura di velivoli ultraleggeri) del concedente non era valido ne corrispondente ad un interesse del concessionario (promozione della rivendita dei velivoli ultraleggeri), per inidoneità dell’oggetto alla commercializzazione, in ragione della difformità delle sue specifiche caratteristiche da quelle dichiarate da R.R. e dalle leges artis, per mancanza di certificazioni omologative dei motori e delle eliche usate e per difetto di indicazione e specificazione dei criteri di costruzione e di assistenza e di manutenzione.
Lamenta inoltre il ricorrente che non gli sono stati consegnati nè i due velivoli ordinati e neppure i calcoli e i disegni strutturali relativi agli stessi. Da tale inadempimento sarebbe lecito presumere, ad avviso del P., che la linea produttiva della controparte relativa ai mod. Delfino (ovvero al modello consegnato al ricorrente e a quelli non consegnati, v. ricorso p. 15) sia stata affetta ab origine da vizi e difetti tali da renderla incommerciabile, inidonea all’uso, contraria a norme imperative e, conseguentemente, sarebbe nulla ogni transazione commerciale inerente alla vendita della stessa.
2.1. Il motivo è infondato, per la parte in cui si censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione.
2.2. Si premette che il ricorrente, con il motivo all’esame, ripropone quanto già prospettato in sede di appello, mescolando e non sempre ben distinguendo questioni relative alla causa, all’oggetto e ai vizi della cosa attinenti alla vendita del singolo velivolo e assumendo come ragione di invalidità dei rapporti contrattuali, unitariamente considerati, ciò che – come argomentatamente ha rilevato la Corte territoriale – potrebbe valere come motivo di risoluzione contrattuale. Va, infatti, rimarcato che il contratto di commercializzazione relativo alla vendita di prodotti futuri, come meglio specificato nel prosieguo della motivazione della presente sentenza, non coincide neanche in parte e non si sovrappone con il coevo ma del tutto autonomo contratto relativo alla compravendita del singolo veicolo, di cui pure si discute in causa.
2.3. I giudici del merito nella sentenza impugnata hanno correttamente affermato che "il contratto di commercializzazione" in questione non era privo di causa in quanto la sua funzione economico- sociale quale risultava dalla documentazione prodotta e dalle stesse deduzioni dell’attore contenute nell’atto introduttivo della presente controversia – era assimilabile a quella del contratto atipico di concessione di vendita. I predetti giudici hanno poi argomentatamente escluso che la difettosità o e l’insicurezza del velivolo Modello Delfino N-13300 consegnato al ricorrente dimostrasse l’impossibilità dell’oggetto del contratto di commercializzazione, avendo esso riguardo a tutta la gamma dei veicoli che il R. si era impegnato a produrre, che non poteva ritenersi difettosa e insicura, in base alle sole predette circostanze. La sentenza impugnata ha pure escluso la nullità, sia del contratto di collaborazione commerciale che della compravendita del singolo velivolo per illiceità dell’oggetto, non potendosi considerare illecita in sè nè la produzione di veicoli ultraleggeri nè la loro commercializzazione, sul rilievo che il tribunale, basandosi sulle accurate indagini del consulente tecnico d’ufficio, aveva escluso che l’ultraleggero in questione violasse il D.M. 19 novembre 1991, relativo alle caratteristiche tecniche e strutturali dei velivoli per il volo da diporto o sportivo.
Alla luce di quanto precede, risulta evidente che la motivazione della sentenza impugnata è immune dai lamentati vizi motivazionali, risultando la stessa completa, congrua, priva di contraddizioni ed esente da vizi logici e giuridici.
2.4. Quanto alla censura relativa alla dedotta violazione di legge, va evidenziato che la stessa è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatori della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828). E’ stato pure affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono indicare le norme o i principi ai quali i ricorrenti intendono riferirsi e che assumono violati, configurandosi altrimenti una critica apodittica, in violazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 (Cass. 13 luglio 2007, n. 14741).
Nel caso all’esame tali specifiche indicazioni difettano nel ricorso.
3. Con il secondo motivo, rubricato "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", il ricorrente lamenta che il giudizio dei giudici del merito sarebbe sostanzialmente basato sull’irrilevanza della circostanza che l’unico veicolo consegnatogli fosse affetta da nullità assoluta "per contrarietà del mezzo" a norme imperative e che i predetti giudici non avrebbero assolutamente considerato le risultanze delle espletata consulenza tecnica d’ufficio. I vizi riscontrati dal consulente d’ufficio renderebbero, secondo il P., il velivolo Delfino N-I3300, vendutogli dal R., "giuridicamente impossibile in quanto oggetto incommerciabile perchè contrario a norme imperative".
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La sentenza impugnata, recependo sul punto quanto già ritenuto dal giudice del primo grado sulla base delle accurate indagini del consulente tecnico d’ufficio, ha escluso l’esistenza, in relazione all’ultraleggero fornito al ricorrente, delle dedotte violazioni del D.M. 19 novembre 1991 del Ministero dei Trasporti, relativo alle caratteristiche tecniche e strutturali dei velivoli per il volo da diporto o sportivo.
Ed infatti dalla stessa parte conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio riportata nel ricorso risulta che, secondo il CTU, "non si può affermare con certezza che tale apparecchio non sia conforme alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 404 del 1988 e dal D.M. 19 novembre 1991".
A tanto deve aggiungersi che la L. 25 marzo 1985, n. 106, art. 1, nel testo all’epoca vigente, richiama l’allegato, sostituito dal D.M. 19 novembre 1991, ai soli fini definitori, precisando, al comma 2, che gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, ove eccedenti i limiti di cui al predetto allegato, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili, e che l’art. 3 della detta legge prevede sanzioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni della medesima o del regolamento di cui all’art. 2.
Va inoltre osservato, in relazione alla dedotta violazione delle norme richiamate dal ricorrente, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi (Cass., ord. 14 dicembre 2010, n. 25222, Cass., sez. un. 19 dicembre 2007, n. 26724; Cass. 5 aprile 2003, n. 5372).
Del resto, nel caso di specie, lo stesso ricorrente fa riferimento a gravi vizi e alla mancanza di qualità essenziali sicchè, in relazione a tanto, ben avrebbe potuto far valere i vizi redibitori ovvero lamentare la ricorrenza di aliud pro alio e non invocare la nullità del contratto, del che, del resto sembra essere ben consapevole il P. il quale, a p. 19 del ricorso, assume che "in conclusione l’inadempimento del resistente è configurabile laddove il medesimo ha fornito un veicolo "Delfino NI-3300" affetto da una pluralità di gravi vizi inerenti al processo di produzione e fabbricazione, tali da renderlo non conforme alle qualità previste dalla legge e dichiarate dal medesimo costruttore resistente".
Si rileva, infine, che l’impossibilità dell’utilizzazione del bene per l’uso convenuto, che rende nullo il contratto per impossibilità dell’oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., ricorre quando la prestazione non possa essere obiettivamente eseguita per la sussistenza di impedimenti originali di carattere materiale o giuridico, che ostacolano in modo assoluto il risultato a cui essa è diretta. Ma una siffatta impossibilità non ricorre nella specie, non avendo neppure il ricorrente dedotto che il velivolo in questione sia inidoneo radicalmente al volo, che sia, cioè, un non velivolo, ma lamenta – come già evidenziato – solo gravi vizi dello stesso inerenti al processo di fabbricazione e di produzione.
Ne consegue che la sentenza impugnata è esente dai vizi motivazionali lamentati con il motivo all’esame.
4. Con il ricorso incidentale proposto, R.R. nella qualità, lamentando vizi di motivazione, chiede la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo con il quale è stato rigettato l’appello incidentale relativo al rigetto, da parte del primo Giudice, della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lui proposta.
Assume detta parte di aver sostenuto, per procedere alla costruzione dei velivoli commissionati, spese per l’acquisto di materiali, per contatti con terzi fornitori, per vacazioni che, seppur non documentate, sarebbero ammesse da controparte, sicchè potrebbero essere valutate in via equitativa, potendo ravvisarsi a tale riguardo un’ipotesi di danno in re ipsa.
4.1. Tale ricorso è inammissibile.
4.2. Ed infatti la censura sollevata risulta assolutamente generica ed indeterminata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità, sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Risulta, pertanto, inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito (Cass. 23 maggio 2007, n. 12052).
5. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all’esito del giudizio, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero tra le parti le spese dei giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2012

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