Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 677

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, la prima Sezione del T.A.R. del Lazio, ha accolto l’impugnativa proposta del ten.col. dell’Aereonautica G.A., ruolo normale del Corpo di commissariamento aereonautico in spe, annullando in parte qua gli atti avversati.

Quest’ultimi hanno riguardato l’avanzamento al grado di colonnello per l’anno 1998, nel quale il ricorrente è stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro poiché collocato al 35° posto della graduatoria(con punti 24,16), composta da 44 concorrenti mentre cinque soltanto erano i posti disponibili.

I controinteressati, assenti anche in questa fase, hanno ampiamente preceduto il ricorrente classificandosi, rispettivamente, al 1° posto con punteggio di merito 25,30(M.) ed al 4° posto con punteggio di merito 25,25(G.).

Con l’appello in esame l’Amministrazione ha contestato la sentenza di primo grado sotto il profilo dell’omessa valutazione di vari aspetti non positivi ricavabili dai risultati ottenuti dal ricorrente nel corso della sua carriera, e che hanno inciso negativamente sul suo profilo professionale complessivo, sia in termini assoluti che comparativamente rispetto agli ufficiali controinteressati.

La parte appellata ripropone pressoché integralmente le censure esposte in primo grado, aggiungendovi una dettagliatissima analisi dello sviluppo di carriera e dei titoli propri e dei suddetti contendenti, con lo scopo di supportare l’avviso della disomogeneità del metro di giudizio utilizzato dalla Commissione Speciale d’Avanzamento (in seguito solo C.S.A.) nei suoi confronti. Ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado, rinvenendo in essa puntualità negli argomenti utilizzati per giungere all’accoglimento delle censure proposte.

Ha concluso,quindi, per il rigetto del gravame.

Conclusione ribadita dalla parte appellata nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, nella quale, sentite le parti, la causa è stata introitata dal Collegio.

L’Amministrazione ha ripetuto la notifica del gravame nei confronti del contro interessato Ten.col. G. come richiesto con sentenza n.4914/2010 adottata al termine dell’udienza dell’ 8 giugno scorso.

All’udienza del 30 novembre 2010 la causa è stata nuovamente chiamata e trattenuta definitivamente in decisione.

Poiché riveste rilievo non secondario ai fini del decidere, il collegio ritiene utile preliminarmente osservare che il primo giudice, prima del giudizio definito con la sentenza in epigrafe, si è già occupato delle contestazioni del Ten.Col A., avanzate nei riguardi del giudizio d’avanzamento a colonnello per l’anno 1998 e riguardanti il punteggio finale di 24,03/30.

Ivi, con sentenza n. 4098/2001, ha infatti accolto il secondo motivo di ricorso, sul rilievo della omessa della valutazione, nei riguardi di tutti i candidati, dell’attitudine "ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione…."., di cui alla lettera d) dell’art.10 del d.lgs. 30 dicembre 1997 n.490, aggiunta all’art.26 della L.n. 1137/1955, ritenuta applicabile,contrariamente a quanto opinato dall’Amministrazione, nel procedimento di che trattasi.

Il giudizio d’avanzamento de quo è stato dalla C.S.A di conseguenza rinnovato e per l’effetto il Ten, Colonnello A. ha avuto un incremento di punteggio finale di merito che è passato da 24,03/30 originario, ed al 37° posto della graduatoria, al 24,16/30, ed il 35° posto.

Dietro tale incremento di punteggio complessivo, che evidentemente ha tratto origine dalla valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, di cui alla disposizione innanzi citata (lett.d art.10 d.lgs.n.490 già citato), vi è che al Ten colonnello A. per tale voce è stato attribuito il punteggio di 24,25 con la seguente la seguente motivazione;" ufficiale in possesso di spiccate doti dirigenziali, organizzative e gestionali".

Senonchè per la stessa voce in parola, come detto inizialmente non valutata dalla C.S.A., il Ten Colonnello M. ha conseguito il punteggio di 25,29/30 con la motivazione;"eccellente /spiccsata attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, mentre al Ten.colonnello G. è stato attribuito il punteggio di 25,25/30 con la motivazione;" eccellente attitudine ad assumere incarichi previsti per il grado superiore"

Ora, alla luce di quanto sopra,non occorrono molte parole per convincersi che la C.S.A. ha ritenuto, con valutazione non censurabile in questa sede di legittimità e comunque sorretta da motivazione che al collegio appare adeguata e sufficiente, di premiare nettamente gli ufficiali controinteressati rispetto all’appellato quanto all’attitudine a ricoprire il grado superiore.

Non è vero dunque che la C.S.A. si sarebbe limitata, secondo il giudice di prime cure, a sommare i punteggio ottenuti dai sunnominati ufficiali relativi alle diverse voci rilevanti ex art.26 citato, senza giungere, come invece sopra già evidenziato, alla valutazione complessiva che dalla norma stessa viene richiesta.

E se è vero che non v’è alcun automatismo tra i giudizi riportati dai candidati riguardanti le altre voci contemplate dall’art.26 l.n.1137/1995, lett. a), b),c), che il citato art.10 ha come detto successivamente integrato (preparazione professionale, rendimento offerto in servizio, doti morali, di carattere, fisiche possedute), ed il livello di attitudine a svolgere le funzioni al grado superiore, è però pur vero che nemmeno può risultare del tutto indifferente il diverso punteggio per tale ultima voce conseguito dai predetti ufficiali, al fine di effettuare una corretta lettura degli atti e dei giudizi da essi riportati e riguardanti i loro precedenti di carriera.

In tale ottica, il collegio ritiene che dal confronto tra l’appellato ed i controinteressati emerge che le rispettive posizioni sostanzialmente, quanto meno, si equivalgono, e comunque non pare possa affermarsi, sulla base della ritenuta disomogeneità dei rispettivi giudizi, una complessiva prevalenza del Ten.colonnello A. sugli altri due,

L’appello dell’Amministrazione è quindi fondato.

Nel gravame introduttivo del ricorso di primo grado come anche nelle difese svolte in questa sede, il Ten.Col A. rileva l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnatogli.

Elenca ed esalta le proprie doti e qualità, morali, intellettuali, culturali e professionali che gli hanno consentito il tributo di ricompense morali nonchè di disimpegnare compiti inerenti ad uffici di rilevanza nazionale, con il conseguimento di risultati professionali apprezzati ed elogiati dai suoi superiori.

Dal canto suo l’Amministrazione appellante ha contesta gli argomenti spesi dal primo giudice, richiamando la ben nota giurisprudenza di questa Sezione riguardante le procedure di avanzamento di grado degli ufficiali, fondata sulla figura sintomatica dell’eccesso di potere "in senso relativo", sulla quale ci si soffermerà in seguito.

In particolare, l’appellante Amministrazione contesta al primo giudice di essersi soffermato su specifici aspetti della figura professionale dell’appellato, senza aver riguardo al suo profilo complessivo, con riferimento al quale il punteggio ad esso attribuito dalla C.S.A appare sicuramente legittimo.

Ha sottolineato, in particolare, l’Amministrazione appellante, correttamente ad avviso del collegio, che il ten.Col. A. ha riportato una qualifica non apicale di "superiore alla media" da Tenente per 12 mesi e che in svariate schede valutative, ed anche nel grado di Ten.colonnello, non è stato giudicato con le più elevate aggettivazioni possibili, come previste dalle norme di settore.

Dunque, e finanche nel grado immediatamente precedente a quello in avanzamento, l’appellato solo di rado è stato gratificato da citazioni di apprezzamento e/o di compiacimento.

E se è vero che il parigrado M. ha ottenuto nei corsi fondamentali risultati inferiori a quelli dell’appellato, quest’ultimo non può tuttavia vantare la frequenza di svariati corsi, la cui specificità ne ha delineato una figura di ufficiale con una preparazione che non può non rappresentare, ad avviso del collegio, un aspetto rilevante per coloro che sono inseriti nel Corpo del Commissariato aereonautico.

Avviso che viene confermato e rafforzato dal fatto che il M. differenza dell’A. annovera l’espletamento di attività di insegnamento per circa 6 anni anche presso i massimi Istituti di formazione di Forza armata.

Venendo al pari grado G. si osserva che l’ufficiale ha ottenuto nei corsi fondamentali risultati non inferiori a quello dell’appellato, ma può anche vantare anch’egli la frequenza di numerosissimi corsi, prevalentemente in campo informatico, ma non solo, e un’attività di insegnamento presso i massimi Istituti di formazione di Forza armata, protrattasi per 12 anni.

Valgono quindi per il ten.colonnello G. le stesse considerazioni sopra svolte per il ten.colonnello M..

In sostanza, non pare condivisibile la deduzione della disomogeneità del giudizio fatta propria dal giudice della sentenza appellata, essendo gli ufficiali controinteressati in possesso di una più vasta professionalità, avuto riguardo alle funzioni connesse alle molteplici articolazioni in cui è strutturato il Corpo del Commissariato aereonautico, all’interno del quale l’appellato ha svolto invece essenzialmente attività di carattere amministrativo seppure in posizione apicale.

Per quanto concerne le qualità morali e di carattere (lett.a) dell’art.26 della legge n.1137/1955 nonché le qualità professionali (lett.b) dei sunnominati, va sottolineato, prosegue l’Amministrazione appellante al fine di dimostrare, condivisibilmente, la sostanziali parità degli ufficiali in parola, che nel grado di ten.colonnello il M. ha ottenuto un encomio semplice; il G. un elogio e un encomio semplice, l’A. un elogio.

E se è vero che l’appellato, in sede di valutazione caratteristica ha ottenuto un maggiore numero di qualifiche apicali, ma soprattutto nelle fasi iniziali della "carriera", e anche vero però che i predetti ufficiali iscritti in quadro, in sede di documentazione caratteristica hanno riportato anch’essi un cospicuo numero di espressioni aggiuntive e di compiacimento.

E come già accennato hanno svolto incarichi di grande prestigio ed elevato impegno, senza che ciò debba ritenersi smentito dall’essersi trovati in posizione subapicale.

Corretto appare infine al collegio l’argomento dell’Amministrazione appellante che giudica certamente errata l’affermazione del primo giudice secondo la quale le migliori qualità fisiche del ten.colonnello A. non avrebbero avuto adeguata valutazione, posto che le defaillances fisiche del ten.colonnello M. come quelle del ten.colonnello G. hanno avuto carattere assolutamente transitorio e nessuna influenza hanno avuto sulla qualità del servizio reso.

In tal contesto, ed in conclusione, è d’uopo rammentare che, per pacifica giurisprudenza, la rottura dell’uniformità del criterio valutativo (id est: la disomogeneità del parametro di giudizio) deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza e cioè la valutazione in concreto attribuita deve apparire inspiegabile ed ingiustificabile in relazione alle valutazioni dei pari grado iscritti in quadro di avanzamento.

Ciò che il collegio non ritiene che nella fattispecie in esame possa essere affermato.

L’appello deve essere accolto.

Per l’effetto la sentenza di primo grado va riformata

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie

per l’effetto, riforma la sentenza impugnata e conseguentemente respinge il ricorso di primo grado..

Spese doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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