Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 25-06-2013, n. 27760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza deliberata in data 7 novembre 2012, depositata in cancelleria il 21 dicembre 2012, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale avverso l’ordinanza della Corte di Assise di Appello che aveva revocato a S.V. la misura degli arresti domiciliari ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 octies ripristinava la medesima misura.
Il provvedimento veniva sospeso sino alla sua definitività.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che la Corte di Assise di Appello si era limitato a verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca della misura – vale a dire l’intrapresa scelta collaborativa, la carenza di qualsivoglia violazione delle prescrizioni imposte, l’assenza di elementi dal quale desumere il mantenimento di contatti con la criminalità organizzata – senza nulla motivare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari innescando un automatismo tra informazioni favorevoli e collaborazione, da una parte, e la cessazione delle esigenze cautelari, dall’altra, che dovevano ritenersi per contro perduranti in forza della storia criminale dello stesso S. e della sua pericolosità sociale elevatissima.
2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. xxx, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione S.V. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare veniva rilevato dal ricorrente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non solo perchè il giudice non aveva tenuto conto dei pareri favorevoli della DDA della Procura della Repubblica di Napoli e della Direzione Nazionale Antimafia, ma anche in quanto non aveva considerato che il provvedimento della Corte di Assise di Appello aveva preso in considerazione anche altri elementi quali, tra l’altro, il comportamento del S. durante la detenzione, l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche la concessione delle attenuanti generiche, indici questi di un’intervenuta resipiscenza del prefato e del suo intervenuto pentimento morale.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Deve rilevarsi per vero che le argomentazioni spese nel provvedimento gravato danno ragione, in modo logico e approfondito, delle ragioni dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 octies visto che, a dispetto della sussistenza di nuovi e apprezzabili segnali di abbandono del pregresso percorso deviante, non appare ancora vinta la prognosi negativa, ancorchè attenuata, di una possibile e concreta recidivanza. Il giudice fonda infatti il suo convincimento sulla necessità, attesa l’importante storia criminale abbracciata in passato dal prevenuto, di provvedere per gradi prima della immissione in libertà del soggetto, non prima comunque di aver testato la perduranza e la fermezza del mutamento comportamentale positivo dimostrato a tutt’oggi. Alcuna discrasia logica e contraddizione è pertanto ravvisabile nel tessuto argomentativo del provvedimento gravato posto che la decisione è improntata a ragioni cautela e di salvaguardia della collettività.
4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale di Napoli affinchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013

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