Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 25-06-2013, n. 27759

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Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza deliberata in data 18 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 16 gennaio 2013, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di S.L. avverso l’ordinanza emessa in data 23 ottobre 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che applicava ai prefati la misura cautelare della custodia in carcere per i reati rispettivamente ascritti e più precisamente, per F.G., per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 per C.G., per quelli di cui all’art. 73 cit. D.P.R., per P.G. per i reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen. e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e, infine, per S. L., per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 ordinanza che veniva così confermata.
In via di premessa, il giudice chiariva che, da una corposa attività di indagine messa a punto dal Commissariato di PS di xxx, era emerso che negli anni 2009-2010, all’interno della Villa Comunale di (OMISSIS), operavano più organizzazioni dedite allo spaccio di diversi tipi sostanze stupefacenti, gestite da più organizzazioni criminali meglio descritte sub capi A1) e A2) del capo di imputazione provvisorio.
In questo contesto si inserivano le dichiarazioni del collaborante di giustizia Pa.Em.Gi., il quale rivelava l’esistenza di un sodalizio criminale operante in (OMISSIS) rivelandone i nomi. Ritenuto il collaboratore attendibile sia dal punto di vista personale che intrinseco, il Tribunale riteneva sussistere anche i riscontri esterni in relazione alle annotazioni di polizia, ai verbali di arresto, alle perquisizioni e sequestro e alle intercettazioni telefoniche e ambientali nel corso delle quali veniva utilizzato dagli utenti un linguaggio criptico ma sicuramente riferibile alla compravendita di sostanze stupefacenti.
In particolare, in relazione a F.G., a decorrere dal 31 maggio 2010, le intercettazioni mettevano in luce i contatti con gli altri indagati per la gestione dell’attività di spaccio fino ad aggiungere maggiore intensità nell'(OMISSIS) con L. V. e, in via diretta, con Sb.An.. La telefonata del 26 ottobre 2010, secondo il Tribunale, rimaneva inoltre emblematica dell’attività di spaccio in quanto i soggetti parlavano in chiaro tanto da venir rimproverati per questo dallo Sb..
Il (OMISSIS) il F. veniva controllato in compagnia del L. e il (OMISSIS) veniva trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente.
Quanto a C.G., a suo carico, il Tribunale indicava le dichiarazioni del Pa. e le intercettazioni telefoniche acquisite. Il Pa. riferiva che il C. era persona di fiducia di V.G. detto (OMISSIS), mentre le intercettazioni telefoniche davano invece conto dei contatti con P.S., P.D., Z.A., Co.Pa. e G.I., tutti soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti che il C. acquistava per poi rivendere, nell’ambito della sua attività di barbiere, ai propri clienti con consegne anche a domicilio. Altre intercettazioni telefoniche rivelavano l’intraneità del C. nell’organizzazione in questione in particolare in relazione alla presenza delle forze dell’ordine all’interno della Villa onde trasmettersi reciproci allarmi e quanto all’acquisto o disponibilità di stupefacente.
Quanto a P.G. le intercettazioni telefoniche davano conto della cosiddetta spedizione punitiva a (OMISSIS) e segnatamente del fatto che P.S. e G.I. erano armati e che l’arma al primo era stata consegnata dal secondo dietro segnalazione telefonica.
Quanto alla posizione di S.L. il suo coinvolgimento risultava non solo dalle dichiarazioni del Pa., ma anche dalle intercettazioni telefoniche. Il collaboratore di giustizia riferiva che lo S., dopo l’arresto di Fi.Ni., aveva preso il suo posto nella gestione della piazza, tanto che il collaborante lavorava per lui, mentre il P.S., che aveva assunto il controllo della piazza e Z.A. che riscuoteva il danaro, portavano il danaro allo S.. Dopo la morte per incidente stradale di Vi.Al., che aveva nascosto così bene una partita di cocaina che non fu più ritrovata, lo S. aveva perso la piazza a favore di P. S.. Dopo l’arresto dei quadri dell’organizzazione, ( Z., P.D. e G.) P.S. affidava la piazza a Lu.Lu. che subito si avvaleva, ancora una volta, dello S. e dei suoi contatti. Le intercettazioni telefoniche erano di conforto a queste dichiarazioni in particolare dei rapporti tra il Lu. e lo S..
1.2. – In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava nel pericolo di reiterazione dei fatti, giusta la loro gravità, e la pericolosità della consorteria di riferimento.
2. – Avverso il citato provvedimento, hanno personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione S.L., P. G., F.G. e C.G..
In particolare dal ricorrente S.L., con ricorso redatto a ministero dell’avv. Sergio Cola, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva eccepita l’omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 18 dicembre 2012; in particolare veniva rilevata la genericità delle accuse oltre che l’assenza di riferimenti probatori; mentre per vero le dichiarazioni del propalante facevano riferimento al periodo (OMISSIS), il Tribunale aveva utilizzato come riscontro fatti successivi vale a dire risalenti al 2010; inoltre, nella memoria si rilevava che gli inquirenti avevano in realtà confuso lo S. con un suo omonimo, tale G. (OMISSIS), attesa la contraddizione insita nel fatto che si era asseverato che lo S. fosse, durante i fatti contestati, attivo nel commercio del falso per poi ritenere che nelle intercettazioni telefoniche, quando si faceva riferimento a borse, scarpe e tute, in realtà si trattava di linguaggio criptico e che il prefato parlasse di droga, quando poi la polizia giudiziaria in sede di perquisizione non ha trovato droga bensì materiale contraffatto; anche le intercettazioni telefoniche erano state lette in modo confuso e capzioso;
b) con il secondo motivo di censura ci si doleva del difetto motivazionale del provvedimento impugnato in relazione al grave quadro indiziario; in realtà il provvedimento menziona un’affermazione del Pa. – vale a dire che il P. S., dopo l’arresto dei quadri dell’organizzazione, aveva affidato la piazza a Lu.Lu. che a sua volta aveva contattato lo S. – che il collaborante non risultava aver mai proferito anche perchè il Pa. era stato sentito almeno sei mesi prima di tali fatti; Inoltre nelle intercettazioni telefoniche che riguardavano l’indagato non si parla mai di droga, nè si è mai pervenuti a un sequestro di droga che lo riguardi;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva censurato il grave difetto motivazionale in cui è incorso il Tribunale in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
In particolare dal ricorrente P.G., con ricorso redatto a ministero dell’avv. Lelio Della Pietra, sono stati sviluppati due motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva censurata la nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza di descrizione del fatto e per Indeterminatezza della contestazione; non è dato per vero rinvenire nel capo di imputazione alcuna descrizione della provenienza della cosa da delitto;
veniva altresì rilevata la nullità del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
dall’informativa/notizia di reato (OMISSIS) veniva osservato che l’indagato non aveva collegamenti con altri sodali soggetti a intercettazione e ritenuti associati a delinquere, nè risultavano contatti con gli indagati L. e P.S.; inoltre il contenuto delle intercettazioni riguardava solo il lavoro lecitamente svolto dal ricorrente;
era inoltre contestata la sussistenza del grave quadro indiziario in relazione al reato di ricettazione, detenzione e porto di due pistole; emerge per contro che le armi erano detenute e custodite da Sa.Cl. mentre in nessuna telefonata si fa riferimento ad armi da consegnare o da far ritirare a P.G., nè si comprende da quale elemento il giudice della cautela abbia dedotto che l’indagato fosse in possesso di due pistole; non vi è alcuna conversazione tra P.S. e G. il 18 e il riferimento del giorno 19 è semmai a un’arma sola, circostanza questa che altera il quadro indiziario. Anche perchè, come giustificato dall’indagato durante l’interrogatorio di garanzia del 5 febbraio, la telefonata in questione riguardava effettivamente una scatola di sterzo, visto che l’azienda del P. svolge anche l’attività di autocarrozzeria.
Veniva inoltre censurata l’Interpretazione dell’art. 274 cod. proc. pen. come svolta in sentenza; il Tribunale si è espresso in termini di recidivanza in modo apodittico senza valutare appieno la sussistenza di una condizione di concreta pericolosità;
b) con il secondo motivo veniva censurata la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura in corso; stante l’incensuratezza del prevenuto e il titolo di reato contestato è plausibile che al prefato possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il che vieta al giudice di applicare la custodia cautelare in carcere.
Dal ricorrente F.G., con ricorso redatto personalmente, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva censurata la motivazione dell’ordinanza nel punto in cui venivano ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al rapporto al reato associa ti vo; l’esistenza dell’associazione facente capo allo Sb. è smentita dallo stesso Pa., il quale non ne rivela l’esistenza; nè le intercettazioni telefoniche sono sufficienti a delineare l’affectio societatis, nè provano la partecipazione del F.; il ricorrente non risulta essere stato osservato dagli inquirenti nella fase di spaccio, nè risulta aver partecipato agii utili e alle perdite dell’organizzazione, nè di aver contribuito alla vita dell’associazione se si pensa che gli episodi attribuitigli sono solamente sei e comunque non comprovano la contribuzione nel reato associativo;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva chiesta la censura della motivazione del provvedimento gravato in relazione a tutte le imputazioni ascritte dei reati fine di cui veniva contestata la rilevanza indiziaria anche attraverso la lettura degli sms di cui veniva fornita dal ricorrente spiegazione alternativa o comunque neutra in relazione alla valenza accusatoria;
c) con il terzo motivo di censura veniva contestata l’omessa motivazione in relazione alla memoria difensiva attinente alla concessione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari;
In particolare dal ricorrente C.G., con ricorso redatto personalmente, è stata censurata la motivazione del provvedimento gravato che non prende in esame le doglianze difensive in relazione alla rilevata inidoneità delle intercettazioni telefoniche a rappresentare fonte di prova in ordine ai reati contestati; le dichiarazioni accusatorie del Pa. non sono state riscontrate in relazione ai fatto che il C. si rifornisse da lui senza pagare e comunque il Pa. non indica mai il ricorrente come mediatore tra i presunti assuntori e la piazza di spaccio; le intercettazioni telefoniche non sono inoltre indizianti ritenuto inoltre che in nessun caso il C. è stato trovato con sostanze stupefacenti; inoltre ogni qualvolta emerge che il C. aveva un qualche appuntamento con soggetti vari, peraltro incensurati, non ne viene mai specificata la causale.
Venivano quindi prese in considerazione tutte le imputazioni ascritte relative ai reati fine di cui veniva contestata la rilevanza indiziarla anche attraverso la lettura delle relative conversazioni fornendo delle stesse, anche in questo caso, una spiegazione alternativa o comunque neutra quanto a valenza accusatoria.
Motivi della decisione
3. – I ricorsi avanzati nei confronti di S.L. e P.G. sono fondati e meritano accoglimento, mentre devono essere rigettati per infondatezza quelli di F.G. e C.G..
Quanto allo S. non è dato evidenziare dalla lettura del provvedimento impugnato alcuna argomentazione tesa a contrastare le doglianze difensive formulate in sede di riesame (anche con la memoria 18 dicembre 2012) e qui riproposte, in particolare quelle che riguardano la problematica che attiene alla esatta identificazione del soggetto alla luce di quanto lo stesso collaborante di giustizia Pa. ha avuto modo di precisare quanto al soggetto denominato (OMISSIS), considerato peraltro che dette propalazioni attengono a un segmento temporale anteriore ai fatti per cui è causa.
Il giudice non ha dato neppure conto delle interferenze nel presente procedimento dell’attività delittuosa dello S. nel campo dei commercio di prodotti falsificati, segnatamente in relazione all’utilizzo da parte del ricorrente del linguaggio che strettamente afferisce a questo settore non distinguendo le ipotesi in cui, pur facendo uso di un linguaggio pressochè identico, avrebbe inteso per contro riferirsi, secondo l’accusa, al commercio di sostanze stupefacenti. Infine non ha chiarito il giudice, ai fini della sussistenza del reato associativo, quali e quanti siano stati gli effettivi contatti intrattenuti con gli altri sodali e che significato abbiano avuto gli stessi per il ruolo che si sostiene aver avuto lo S. e la relativa funzionalità associativa e ciò anche ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui alla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7.
Quanto a P.G. è rimasta senza alcuna definizione argomentativa il reato contestato di ricettazione, non essendosi espresso il giudice sugli elementi indizia rifondanti la provenienza delittuosa dell’arma, nè è stato contrastata dal Tribunale l’ipotesi che attiene alla dazione dell’arma da parte di altra persona ( Sa.Cl.) o che l’oggetto di discussione della seconda telefonata non attenesse effettivamente a una scatola di sterzo, dal momento che le indagini hanno messo in luce che l’attività lavorativa posta in essere dal prefato è proprio quella di autocarrozziere, circostanza questa che, di per sè, giustificherebbe il riferimento a tale oggetto.
Da respingere sono invece i ricorsi F. e C..
3.1. – Va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de liberiate, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146). L’Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito ma valutazione del peso probatoriò degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito … di verificare … se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass., Sez. 4, 3 maggio 2007, n. 22500; Sez. 3, 7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan). Peraltro secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro (Cass., Sez. 2, 28 novembre 2007, n. 774, rv.
238903; Cass., Sez. 6, 17 novembre 1998, n. 3678, rv. 212685, Beato).
3.2. – Tanto premesso, si osserva che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, con congrua e adeguata motivazione, si profila coerente con le acquisizioni richiamate nella decisione, sicchè nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede prospettata.
3.3. – Immune da vizi logici e giuridici è altresì il convincimento manifestato dal giudice di merito circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti F. e C., e cioè di una qualificata probabilità della loro responsabilità in ordine al reato ascritti in quanto espressione di un percorso argomentativo coerente e logicamente plausibile, che si sottrae a qualsivoglia censura. Sono state infatti valorizzate a tal fine, dal giudice, le dichiarazioni del Pa. e le numerose intercettazioni telefoniche che hanno, da un lato, riscontrato le dichiarazioni del propalante Pa. e, dall’altro, evidenziata l’intraneità dei soggetti e il loro coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.
I ricorrenti, a fronte della suddetta motivazione, ripropongono doglianze di merito e per di più destituite di fondamento, sollecitando una rilettura valutativa del contenuto delle intercettazioni (o degli sms) non proponibile in questa sede di legittimità allorquando le argomentazioni espresse dal giudice della cautela sono, come nel caso di specie, immuni da vizi logici e giuridici.
3.4. – Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorso appare censurare una corretta motivazione del giudice del riesame. Il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi – inteso nel senso che alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se II giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Cass., Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino, rv. 215828) – deve essere esteso anche delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare in concreto la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione al riguardo così come è stato correttamente svolto. Non può revocarsi in dubbio per vero la congruità delle affermazioni spese dall’ordinanza impugnata sulla gravità dei reati ascritti e dell’operatività della consorteria di riferimento, tutti indici rivelatori che sono stati ritenuti legittimamente fondanti una prognosi più che concreta di un attuale pericolo di reiterazione criminale stanti le minor garanzie che la restituzione in libertà o l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nella fattispecie potrebbero garantire.
4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di P.G. e S.L. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Rigetta i ricorsi di F.G. e C.G. e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, al sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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