Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 675

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4765 del 2009, R.M. propone istanza per la revocazione della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 267 del 30 gennaio 2006 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Latina, n. 127 del 16 marzo 2004.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente premetteva di aver partecipato al concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, a 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze (indetto con D.M. 19 gennaio 1993), e chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Latina, l’annullamento del D.M. 2388 del 9 luglio 1999, di approvazione della graduatoria di merito del predetto concorso speciale, nella parte in cui era risultato collocato al posto n. 1591, oltre il 999° posto e quindi non vincitore.

Attraverso un unico articolato motivo, rubricato "Violazione di legge – Eccesso di potere, violazione di un precetto di logica e di imparzialità, vizio nella formazione della volontà, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, inosservanza di norme interne, carenza di motivazione, contraddittorietà", il ricorrente sosteneva l’erroneità del punteggio (36,74) assegnato ai propri titoli di servizio, frutto dell’omessa valutazione di quelli rientranti nella categoria A4 e di quelli rientranti nella categoria B (formazione, perfezionamento professione e culturale), spettandogli – a suo dire – almeno ulteriori punti 5,86 (3,86 per la categoria A4 e 2 per la categoria B) per un punteggio pari a 42,60 per titoli e complessivamente di punti 94,60, cui sarebbe corrisposto il collocamento nella graduatoria nel novero dei vincitori del concorso.

Nella resistenza dell’intimata amministrazione finanziaria, l’adito Tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio con ordinanza n. 17 del 13 gennaio 2000, ordinava, con altra ordinanza n. 352 del 20 aprile 2000, il riesame della documentazione relativamente al mancato riconoscimento del punteggio per i titoli di servizio per le funzioni espletate (A4), all’esito del quale veniva effettivamente riconosciuto all’interessato un maggior punteggio per il servizio di capo reparto svolto nell’ex Intendenza di Finanza di Latina, senza che ciò gli facesse conseguire un significativo miglioramento della posizione nella graduatoria di merito del concorso.

Con motivi aggiunti notificati il 22 marzo 2002 l’interessato deduceva la "elusione del provvedimento cautelare", essendo stato solo parzialmente valutato l’incarico svolto presso la ex Intendenza di Finanza di Roma e non essendo state, per contro, valutate le funzioni di capo sezione e di Intendente aggiunto svolte presso l’Intendenza di Finanza di Roma, nonché "violazione dell’art. 3 D.M. 8.8.1997 (lex specialis del concorso), in riferimento all’allegato A dello stesso, punto A/4.1" e "Violazione dell’art. 3 legge 7.8.1990, n. 241 (e successive modifiche) – eccesso di potere per difetto di motivazione".

Con la sentenza n. 127 del 16 marzo 2004, l’adito Tribunale, respingeva il ricorso, dichiarando improcedibile le censure svolte con il ricorso introduttivo (a seguito del riesame operato dalla Commissione in esecuzione della ricordata ordinanza n. 352 del 20 aprile 2000) e infondate quelle mosse con i motivi aggiunti, sottolineando, in particolare, che, proprio ai sensi del punto A4.1 dell’allegato al bando di gara, tenuto conto che le ex Intendenze di Finanza di Latina e di Roma erano uffici di livello dirigenziale, potevano essere valutate solo le funzioni svolte come capo reparto (presso l’ex Intendenza di Finanza di Latina), mente non sussisteva alcun difetto di motivazione, non venendo in rilievo alcun esercizio di discrezionalità da parte della Commissione.

Avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessato con atto notificato a mezzo del servizio postale tra il 10 e l’11 novembre 2004, chiedendone la riforma alla stregua di un solo articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 C.P.C. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.P.R. 15.10.1969 n. 1281 – Violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza – Illogicità – Difetto di motivazione", con il quale in sintesi ha sostenuto che: a) erroneamente era stato dichiarato improcedibile il primo ricorso sul presupposto dell’avvenuto riesame da parte della Commissione di concorso dei suoi titoli, laddove non solo tale esame era stato evidentemente parziale e lacunoso (essendo stato nuovamente esclusa la valutabilità delle funzioni svolte presso l’ex Intendenza di Finanza di Roma), per quanto non aveva riguardato la valutazione dei titoli di cui alla categoria B (omessa valutazione del concorso a cassiere); b) inopinatamente, e senza alcuna motivazione, era stata esclusa la valutabilità delle funzioni di capo sezione svolte presso la ex Intendenza di Finanza di Roma, essendo state ritenute non equipollenti a quelle di capo reparto, senza tener conto dell’inequivoca tenore letterale della relativa disposizione del bando di gara e delle altrettanto inequivoche risultanze documentali.

L’Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, rilevando anche il difetto di integrazione del contraddittorio.

Con ordinanza n. 775 del 15 febbraio 2005 la IV Sezione del Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Il ricorso veniva deciso con la sentenza di cui si chiede la revocazione. In essa, questa Sezione riteneva infondate le doglianze, ritenendo corretto l’operato della commissione di concorso.

Contestando le statuizioni della decisione, la parte appellante evidenzia ora la sua erroneità, producendo nuovi documenti che sarebbero idonei a consentire una diversa valutazione di quanto svolto in sede concorsuale. Incidentalmente, va notato che era già stato proposto ricorso per revocazione della stessa sentenza, dichiarato inammissibile con decisione n. 941 del 2008.

Nel giudizio, è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un rinvio dato all’udienza del 6 giugno 2010, all’udienza del 5 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile.

2. – Occorre evidenziare immediatamente in cosa consista l’apporto documentale prodotto dal ricorrente in base al quale questi ritiene che sia possibile procedere alla revocazione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 267 del 30 gennaio 2006.

Si tratta in dettaglio:

a) dei lavori parlamentari preliminari alla procedura di approvazione della legge n. 193 del 24 maggio 1989, dai quali si rileva che la carriera del cassiere degli uffici del registro e uguale a quella del direttore degli uffici del registro stesso;

b) dell’ordine di servizio dell’Intendenza di finanza di Roma n. 900 del 15 giugno 1977, dal quale risulta la delicatezza delle mansioni attribuite ai capi sezione, tra cui lo stesso ricorrente;

c) dell’ordine di servizio n. 807 del 10 novembre 1975, dal quale si evince come la stessa Intendenza di finanza fosse organizzata in sezioni.

Al fine di valutare l’ammissibilità dei documenti proposti, occorre ricordare che l’art. 395 c.p.c. comma 1 n. 3) ammette la revocazione "se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario".

Orbene, nessuna delle ragioni che consentono la rivalutazione della decisione revocanda appare provata nella sua esistenza dal ricorso.

In particolare, occorre evidenziare come tutti i documenti di cui si verte erano ampiamente conosciuti o conoscibili dal ricorrente.

Gli atti parlamentari, dei quali peraltro appare peraltro dubbia la rilevanza nella fattispecie atteso che hanno una funzione di mero ausilio all’interpretazione del contenuto dispositivo della norma, contenuto che è stato invece ampiamente sondato nella sentenza revocanda, sono di dominio pubblico.

I due ordini di servizio a cui si riferisce il ricorrente, che attengono a modalità organizzative dell’ufficio al quale lo stesso dott. M. apparteneva, hanno avuto effetto sulla sua prestazione di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione. Di essi, mentre è evidente che il ricorrente aveva conoscenza quanto meno implicita per il solo fatto di svolgere la sua attività lavorativa facendo applicazione delle dette disposizioni organizzative, non è dato capire soggetti quali sia la "causa di forza maggiore" o il dell’avversario per cui non sarebbero stati precedentemente proposti. Infatti, il ricorrente si limita ad allegare di non averne avuto conoscenza, circostanza che, come sopra evidenziato, appare incompatibile con lo svolgimento delle mansioni che presuppongono l’effettività delle stesse disposizioni organizzative.

Conclusivamente, la documentazione esibita non appartiene al novero degli atti che, sulla base della normativa vigente, permettono di procedere alla disamina dell’istanza di revocazione.

3. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 4765 del 2009;

2. Condanna R.M. a rifondere al Ministero dell’economia e delle finanze le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 5.000,00 (euro cinquemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere
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