Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 25-06-2013, n. 27758

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Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza deliberata in data 25 ottobre 2012, depositata in cancelleria il 31 ottobre 2012, il Tribunale di Roma, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di xxx, s.a.s. di xxx avverso il decreto di sequestro preventivo del locale denominato Promozione culturale (OMISSIS) Municipio sito in (OMISSIS), nonchè di banconote e documentazione varia in relazione al reato di cui all’art. 681 cod. pen., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 80 e 141 ss. (TULPS), posto che l’impugnazione faceva riferimento al provvedimento 5 marzo 2012 che è la data della richiesta di convalida di sequestro d’iniziativa della Polizia giudiziaria operato in data 3 marzo 2012 che non può essere autonomamente impugnato con istruttoria di riesame non essendo, lo stesso, quello che ha imposto il vincolo reale.
2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. xxx, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione xxx, s.a.s. di xxx chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi:
a) veniva rilevato difetto di motivazione nel provvedimento gravato;
era stato lo stesso giudice che ha dichiarato l’inammissibilità ad aver correttamente individuato il provvedimento sottoposto a riesame ancorchè nella parte motiva abbia ritenuto che sottoposto a impugnativa fosse la richiesta di convalida; contraddicendosi ha quindi omesso di pronunciarsi.
b) con il secondo motivo di doglianza veniva eccepita violazione di legge ai sensi dell’art. 42 Cost.; il Tribunale nel respingere l’istanza di riesame ha violato il principio costituzionale di giusta tutela della proprietà privata avendo dedotto che, trattandosi, di questione puramente economica non avrebbe potuto la medesima trovare spazio in quella sede.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è Inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Viene evidenziato che in data 24 maggio 2013 E.F.S., in qualità di legale rappresentante pro tempore della xxx sas, avanzava espressa rinuncia al proprio ricorso osservando di aver ottenuto il dissequestro di quanto oggetto del presente ricorso, circostanza questa che di fatto integra l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse avendo la ricorrente ottenuto quanto richiedeva con l’avanzato gravame. Ne consegue la relativa declaratoria di inammissibilità come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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