Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-08-2012, n. 14618

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Svolgimento del processo

S.A., assumendosi, in virtù di una scrittura privata in data 15.3.1976, comproprietario con il fratello, G., di tutti i beni immobili loro rispettivamente e individualmente intestati, in quanto acquistati con i proventi della comune attività di esercizio di un’officina meccanica sita in (OMISSIS), nonchè di tutti i beni aziendali, agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vicenza, per lo scioglimento della comunione.

Il convenuto resisteva in giudizio eccependo, fra l’altro, la nullità e l’inefficacia della ridetta scrittura.

Il Tribunale accoglieva la domanda di divisione, assegnando i beni ai condividenti e condannando S.G. al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 41.000,00 a titolo di conguaglio.

Il convenuto proponeva appello sostenendo che la sentenza impugnata contrastava con un precedente giudicato fra le stesse parti, di cui alla sentenza n. 212/99 dello stesso Tribunale di Vicenza, il quale aveva affermato che con la scrittura del 15.3.1976 queste ultime avevano posto in essere un atto ricognitivo dell’esistenza tra loro di una società, mentre la sentenza impugnata aveva sostenuto che tale scrittura aveva natura di contratto costitutivo di società, e che tale negozio d’accertamento sarebbe stato privo di effetti se non fosse stata dimostrata l’esistenza del rapporto sottostante.

Con pronuncia del 22.10.2009 la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione, ritenendo che il contrasto tra il giudicato e la sentenza impugnata era solo apparente, e che la scrittura del 15.3.1976, anche se ritenuta di natura ricognitiva era pienamente valida ed efficace. Con essa i due fratelli avevano riconosciuto l’esistenza del rapporto di società ed il fatto di essere comproprietari di tutti i beni immobili individualmente intestati, in quanto acquistati con i proventi dell’officina meccanica appartenente ad entrambi perchè costituita ed avviata con il lavoro comune.

Pertanto, concludeva la Corte territoriale, l’inequivocabile richiamo al rapporto societario preesistente induceva a ritenere la validità del predetto contratto, che non aveva avuto altro scopo, nell’intenzione delle parti, che quello di eliminare le incertezze in ordine alla suddivisione dei profitti e all’intestazione dei beni acquistati con il provento del lavoro comune.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre G. S., che formula quattro motivi d’impugnazione.

Resiste con controricorso S.A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Col primo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per omesso esame del motivo d’appello col quale l’odierno ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui quest’ultima aveva affermato, in contrasto col giudicato esterno formatosi sul punto, che la scrittura privata del 15.3.1976 aveva natura non ricognitiva, ma costitutiva di una società di fatto tra i due fratelli. L’esame di tale motivo, sostiene il ricorrente, era necessario per provvedere sulla pretesa dell’attore, "o meglio al fine di decidere se l’appello fosse fondato oppure no". La Corte territoriale, invece, non si sarebbe pronunciata sul motivo, limitandosi a prospettare un’ipotesi di qualificazione giuridica della scrittura ritenuta ininfluente ai fini della decisione. Il vizio di procedura, conclude il ricorrente, è evidente, perchè se la Corte territoriale avesse esaminato il motivo e fosse giunta alla conclusione che la ridetta scrittura consisteva in un negozio di accertamento e non già costitutivo di una società, la sentenza non avrebbe potuto essere che di accoglimento dell’appello.

1.1. – Il motivo è infondato.

La sentenza d’appello ha esaminato la censura diretta a far valere l’asserito contrasto della pronuncia di primo grado rispetto al giudicato esterno, solo che è giunta a conclusioni diverse da quelle oggetto dell’aspettativa di parte appellante. La Corte lagunare ha espressamente escluso il denunciato contrasto tra la sentenza impugnata e quella n. 212/99 dello stesso Tribunale vicentino, passata in giudicato, affermando che ciò che rileva ai fini della decisione è la validità o meno delle pattuizioni contenute nella menzionata scrittura, la quale, ove anche ritenuta essere un contratto di accertamento, è pienamente valida ed efficace.

Correttamente premessa natura e funzione del negozio d’accertamento, la Corte territoriale ha poi rilevato che nel caso specifico dal tenore del contratto del 15.3.1976 si evince che i due fratelli riconobbero l’esistenza del rapporto di società e, con essa, la contitolarità dei beni immobili individualmente intestati a ciascuno di loro, proprio perchè acquistati con i proventi dell’attività comune.

Dunque, non vi è stata alcuna omessa pronuncia sul motivo di gravame, ma solo una decisione non conforme all’interesse dell’appellante.

2. – Con il secondo motivo si deduce il vizio motivazionale su un punto (recte, fatto) controverso e fondamentale (recte, decisivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Premesso che nel contrasto tra la sentenza n. 212/99, passata in giudicato, e quella impugnata innanzi alla Corte veneta e decisa con la pronuncia oggi ricorsa per cassazione, avrebbe dovuto prevalere la prima, il ricorrente afferma che l’affermazione apodittica secondo cui tra le due proonunce il contrasto sarebbe soltanto apparente non consente di comprendere quale sia il ragionamento svolto dai giudici d’appello, posto che la stessa Corte ribadisce che le due sentenze in raffronto hanno fornito una diversa qualificazione giuridica della scrittura 15.3.1976.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa interpretazione (recte, applicazione) degli artt. 2251 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Attribuita natura di negozio d’accertamento alla ridetta scrittura, il rapporto sottostante doveva essere provato.

La Corte territoriale non ha approfondito l’esame delle circostanze idonee a rilevare l’esistenza di un rapporto societario tra le parti, quanto a fondo comune, partecipazione agli utili e alle perdite e alla relativa alea, ed affectio societatis, con ciò incorrendo nella violazione delle norme anzi dette. Infatti, prosegue il ricorrente, per attribuire ad una scrittura efficacia d’accertamento di un rapporto societario preesistente, occorre che quest’ultimo sia stato stipulato per iscritto.

4. – Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c..

In base a tali norme, si sostiene, il negozio d’accertamento regola un rapporto precedentemente costituito, di guisa che il giudice deve, a sua volta, accertare e valutare l’esistenza del rapporto precettivo originario cui fa riferimento l’atto d’accertamento. In mancanza del primo, il secondo è privo di ogni efficacia.

Nella specie, afferma parte ricorrente, la Corte d’appello, pur ammettendo, in via di pura ipotesi, che la scrittura del 15.3.1976 avesse carattere dichiarativo, ha finito per attribuirvi efficacia costitutiva del rapporto societario.

5. – I restanti tre motivi, da esaminare congiuntamente perdi.;

espressivi della medesima tesi giuridica – ossia che il negozio d’accertamento non crea il rapporto giuridico ma lo presuppone, sicchè quest’ultimo va provato autonomamente – sono infondati perchè non colgono il senso della decisione impugnata.

5.1. – Nel negozio di accertamento, il quale persegue la funzione di eliminare l’incertezza di una situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa.

Pertanto, con riguardo ad una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata intestazione di proprietà immobiliare, la mancanza di effetti traslativi, e la circostanza che il documento non contenga un’espressa indicazione dei rapporti che l’hanno preceduta, non sono ragioni di per sè sufficienti per affermare la nullità ed inoperatività della scrittura medesima, per difetto di causa, rendendosi necessaria un’indagine sui possibili suoi collegamenti con negozi precedenti intercorsi fra le stesse parti, al fine di stabilire se ricorra l’indicata funzione, e se, quindi, sia configurabile un negozio di accertamento rivolto a rendere definitiva e vincolante una precedente situazione incerta (Cass. n. 7274/83).

Il fatto che il negozio di accertamento non costituisca esso stesso, proprio per l’assenza di una sottostante causa dispositiva, fonte del rapporto tra le parti, ed anzi che ne presupponga di necessità la preesistenza, non significa, però, che il medesimo rapporto debba essere provato altrimenti, che, diversamente, la stessa funzione del negozio d’accertamento sarebbe postulata invano. E’, piuttosto, la nullità del contratto da cui si origina il rapporto che, ove dimostrata, ne travolge l’accertamento convenzionale, e non, come vorrebbe parte ricorrente, che quest’ultimo sia inidoneo a provare il rapporto preesistente per il solo fatto di essere un negozio di tipo dichiarativo.

5.1. – Nello specifico, il giudicato (il cui accertamento rientra tra i poteri del giudice di legittimità: cfr. per tutte Cass. S.U. n. 24664/07) di cui alla sentenza n. 212/99 qualifica la scrittura privata 15.3.1976, appunto, come atto ricognitivo di un rapporto di tipo societario non manifestato all’esterno, nel senso che solo S.G. appariva quale titolare dell’officina meccanica, e che i conti correnti presso cui erano depositati i proventi dell’attività aziendale non erano intestati alla società, ma cointestati in via disgiuntiva ai due fratelli.

Tale accertamento è esattamente quello presupposto dalla sentenza impugnata, lì dove in essa si afferma, in maniera del tutto logica e comprensibile, che l’inequivocabile richiamo al rapporto societario preesistente induce a ritenere la validità del contratto del 1976, che non ha avuto altro scopo, nell’intenzione delle parti, che quello di eliminare le incertezze in ordine alla suddivisione dei profitti e all’intestazione dei beni acquistati con i proventi del lavoro comune.

5.2. – Nè pregio alcuno può riconoscersi all’affermazione di parte ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe approfondito l’esame delle circostanze idonee a rilevare l’esistenza di un rapporto societario tra le parti, quanto a fondo comune, partecipazione agli utili, alle perdite e alla relativa alea, ed affectio societatis, posto che l’esistenza di tale rapporto è coperta proprio dall’efficacia di giudicato della sentenza n. 212/99, che parte ricorrente lamenta, in piena contraddizione logica e senza fondamento, non essere stata considerata dalla Corte territoriale come prevalente rispetto alla sentenza di primo grado.

6. – In conclusione, il ricorso va respinto.

7. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2012
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