Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 25-06-2013, n. 27756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata In data 16 ottobre 2012, depositata in cancelleria il 17 ottobre 2012, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino dichiarava non luogo a provvedere in relazione all’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 17 settembre 1996 della Pretura di Torino in quanto il beneficio era stato già revocato dal Tribunale di Ivrea con ordinanza 21 marzo 2006 in sede di incidente di esecuzione; veniva altresì rigettata l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 18 aprile 1996 stante l’ostati vita di quanto disposto dalla prima parte dell’art. 168 cod. pen., comma 1 che stabilisce che una condanna condizionalmente sospesa non possa dare causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna ancorchè nel cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza sia stato commesso un delitto per il quale sia stata riportata una condanna a pena detentiva.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l’annullamento per violazione di legge.

E’ stato rilevato dal ricorrente che la sentenza che dava causa alla revoca richiesta non era quella del 17 settembre 1996 della Pretura di Torino, bensì la sentenza 28 maggio 1998 del Giudice delle Indagini preliminari della Pretura di Torino In forza della quale il C. era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione per la commissione di un delitto doloso.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Torino.

3.1 – Giova rilevare che, a prescindere dal fatto che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 18 aprile 1996 del Giudice delle indagini preliminari della Pretura di Torino ben poteva essere revocata anche in base al reato commesso dal C. di cui alla sentenza della Pretura di Torino 17 settembre 1996 stante la non applicabilità di quanto disposto nella prima parte dell’art. 168 cod. pen., comma 1 dal momento che, come rilevato dallo stesso Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento gravato, la relativa sospensione è stata revocata dal Tribunale di Ivrea con ordinanza 21 marzo 2006 in sede di incidente di esecuzione (sicchè attualmente la sentenza revocante non è più condizionata da alcuna sospensione) è evidente che lo stesso giudicante è incorso comunque in un errore avendo equivocato sulle indicazioni del Pubblico Ministero richiedente, posto che il rappresentante della pubblica accusa aveva fatto chiaramente riferimento alla diversa sentenza del 28 maggio 1998 del Giudice delle indagini preliminari della Pretura di Torino, in relazione al quale maturavano le condizioni di revoca.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a C.R. con la sentenza 18 aprile 1996 del GIP della Pretura di Torino (irrevocabile l’8 maggio 1996), Si comunichi al Procuratore della Repubblica di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013
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