Corte di Cassazione – Sentenza n. 26202 del 2011 Remissione del debito in relazione alle spese di giustizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 14.7.2010, il magistrato di sorveglianza di Varese rigettava l’istanza di remissione del debito presentata da M. P., in relazione alle spese di giustizia su di lui gravanti, pari ad euro 60.606,46, connesse al processo conclusosi con sentenza di condanna per violazione art. 416 bis c.p., in data 20.5.2002. La decisione muoveva dal fatto che il M. da accertamenti condotti presso la Guardia di Finanza non risultava avere mai presentato la denuncia dei redditi, risultava intestatario di tre veicoli, di cui un Land Rover, risultavano a suo nome due iscrizioni – una a favore ed una contro – nei registri immobiliari, in relazione ad una proprietà, di talché le di lui condizioni economiche non risultavano incompatibili con l’adempimento del debito, ritenuto non particolarmente gravoso. Veniva aggiunto che da segnalazioni delle forze dell’ordine emergeva che lo stesso era stato colto nel 2009, in compagnia di pregiudicati per gravi reati.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’art. 6 d.p.r. 115/2002 e dell’art. 125 c.p.p., in ragione del fatto che l’ordinanza non avrebbe motivato sulla regolare condotta tenuta in carcere dal prevenuto, che ottenne il beneficio della liberazione anticipata; che non sarebbe stato considerato che il medesimo dopo gravissimi problemi di salute non poté riprendere alcuna attività, dal che si spiega la ragione per cui non presentò mai dichiarazione dei redditi. Sulle proprietà immobiliari nulla è stato detto circa il valore delle stesse, mentre è stato sostenuto – contro ogni regola di comune esperienza – che un debito di oltre 60.000 euro non costituisce esborso di particolare entità.
Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È principio consolidato quello secondo cui ai fini della valutazione dell’istanza di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito della regolarità della condotta deve essere esaminato con esclusivo riferimento al comportamento inframurario e non a quello tenuto dopo la scarcerazione; tuttavia di quest’ultima condotta si deve tener conto, se sintomatica della reale natura del comportamento anteatto, quello cioè inframurario (Sez. V, 17.6.2010 n. 27302). Pertanto, la accertata presenza del prevenuto con soggetti pregiudicati, trattandosi di un caso isolato, non poteva essere presa a parametro per esprimere un negativo giudizio sulla pregressa condotta inframuraria. Quanto al secondo requisito, afferente alla disponibilità reddituale, deve essere prima di tutto censurata, in quanto del tutto svincolata dalla realtà oggettiva, la valutazione sulla non particolare consistenza della somma a debito gravante sul ricorrente, pari a più di 60mila euro; non solo, ma la motivazione del provvedimento impugnato si delinea in tutta la sua inconsistenza ed apparenza, se si tiene conto che nulla è stato specificato sul reale valore delle asserite possidenze, onde consentire di valutare come le stesse possano incidere sulla disponibilità del soggetto ad affrontare la spesa suindicata, senza incorrere in un grave squilibrio di bilancio, che gli precluda di fare fronte al soddisfacimento delle più elementari necessità, compromettendo quindi il recupero ed il reinserimento sociale, tanto più considerando la mancanza di fonti di reddito da lavoro asseritamente riconducibile a motivi di salute.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata per un nuovo esame alla luce dei criteri che sono stati rassegnati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di Sorveglianza di Varese.

Depositata in Cancelleria il 05.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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