Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14662

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Svolgimento del processo

Con ricorso 25.2.93, innanzi al Pretore di Rieti, V.A., Pa.Bi., P.G. e R.F., premesso di essere titolari di alcuni appezzamenti di terreno, siti nel territorio del Comune di Grotti di Cittaducale, proponevano, nei confronti di T.S. ed A., azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che assumevano aver esercitato, con mezzi anche meccanici, al fine di raggiungere detti fondi mediante uno stradello fronteggiante le abitazioni ed i terreni dei resistenti e chiedevano il risarcimento del danno conseguente allo spoglio subito.

Proponevano, inoltrerei confronti di F.S. e F. (o F.) L., azione di manutenzione nel possesso delle medesima servitù di passaggio oltre al risarcimento del danno per le molestie lamentate.

In particolare, i ricorrenti assumevano di aver subito uno spoglio a seguito della riduzione della sede stradale, dovuta all’apposizione di alcune fioriere ed all’ampliamento di un manufatto da parte dei T. e di essere stati molestati nell’esercizio di detta servitù per le minacce e le ingiurie da parte dei F..

I resistenti si costituivano eccependo la decadenza dall’azione per il decorso del termine annuale, posto che il preteso spoglio era stata realizzato nel giugno 1991; escludevano che i ricorrenti avessero esercitato il transito con messi meccanici sullo stradello in questione, ammettendone solo quello pedonale.

Il Pretore di Rieti, all’esito della fase sommaria, con provvedimento 8.6.93, ordinava ai T. il ripristino del passaggio mediante la rimozione dei vasi infissi nel terreno e la riduzione del manufatto di cm. 50 nella parte in cui invadeva la strada interpoderale; ordinava ai F. di desistere di qualsiasi attività costituente molestia nell’esercizio della servitù di passaggio.

Instaurato il giudizio di merito, con sentenza 28.7.2002, il Tribunale di Rieti confermava il provvedimento interdittale 8.6.93 e condannava i resistenti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni per complessivi Euro 5.164,57 oltre alla refusione delle spese processuali.

Avverso tale sentenza i soccombenti T. e F. proponevano appello cui resistevano D.L.G. e D.L. M., quali eredi di V.A., nonchè P.G., R.F. e Pa.Bi..

Con sentenza depositata il 22.2.2006 la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda possessoria di manutenzione e di reintegrazione;

condannava gli appellati alla restituzione, in favore degli appellanti, di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata oltre al rimborso delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

Osservava la Corte di merito, quanto alla posizione dei F. – F., che la turbativa, insorta nel giugno-luglio 1992, era già cessata nel mese di settembre successivo; quanto alla posizione dei T., rilevava che non risultava provata la tardività dell’azione di spoglio (oltre l’anno dallo spoglio); nel merito affermava che non era stato provato l’esercizio carraio della servitù, oltre quello pedonale (pacifico fra le parti), stante il contrasto tra le testimonianze assunte anche in ordine alle modalità della servitù.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso D.L. G., D.L.M., P.G., R.F. e Pa.Bi., formulando tre motivi.

Resistono con controricorso T.S., T. A., F.S., avanzando ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti principali resistono a tale ricorso incidentale, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato. F. (o F.) L. non ha svolto attività difensiva.

Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

I ricorrenti principali deducono:

1) nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione relativamente al punto 1) della motivazione ed al capo 1) del dispositivo, nella parte in cui era stata rigettata la domanda possessoria di manutenzione;

erroneamente il giudice di appello,a fronte del motivo di appello che investiva solo la sussistenza di detto vizio, aveva riesaminato nel merito la decisione sulla turbativa del possesso della servitù, dichiarando che la turbativa stessa non esisteva più al momento dell’instaurazione del giudizio;

2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, laddove la Corte territoriale aveva identificato la molestia/turbativa solo nell’apposizione del picchetto la cui rimozione, al momento dell’instaurazione del giudizio, avrebbe determinato la cessazione della turbativa, omettendo di tener conto del comportamento complessivo dei F. che, anche in sede di appello, avevano continuato a contestare il diritto dei ricorrenti all’esercizio del passaggio con mezzi meccanici;

3) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la Corte di merito aveva erroneamente valutato le prove testimoniali attribuendo la stessa valenza probatoria alle "prove positive" dei ricorrenti ed a quelle "negative" dei resistenti che si erano limitati a dichiarare di non aver visto il transito con mezzi meccanici sullo stradello gravato da servitù, non considerando che la testimone S.M.P., moglie in comunione di beni con il resistente T.S., era incapace ex art. 246 c.p.c. e che la testimonianza resa dal T. non poteva superare tutte le altre convergenti deposizioni testimoniali dei testi di parte attrice; peraltro la sentenza impugnata aveva affermato la sporadicità dell’esercizio della servitù che sarebbe stato "tollerato" dai convenuti, non tenendo conto della destinazione dei fondi a colture seminative che richiedevano l’utilizzo di mezzi meccanici in dati periodi, non considerando, inoltre, il difetto di prova, da parte dei titolari del fondo servente, della "tolleranza" che, in ogni caso,essendo stata esercitata per un lungo periodo di tempo, comportava presuntivamente la prova del possesso.

Con ricorso incidentale condizionato T.S., T. A. e F.S. lamentano:

a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove era stata ritenuta infondata l’eccezione di decadenza dall’azione possessoria in contrasto con il giudizio espresso dal C.T.U. in ordine alla posizione del paletto di recinzione posto sul passaggio;

b) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudice di appello pronunciato sulla domanda di manutenzione e su quella conseguente di risarcimento del danno nonostante la rinuncia a detti capi della domanda.

D.L.G., D.L.M., P.G., R. F. e Pa.Bi., con ricorso incidentale condizionato sui punti investiti dal ricorso incidentale T. – F., censurano la sentenza di appello per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccepita nullità del procedimento di accertamento tecnico preventivo, stante il difetto di contraddittorio nei confronti del difensore dei convenuti; rilevano che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporterebbe l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale, per carenza assoluta di interesse e per preclusione da giudicato, avendo controparte circoscritto il giudizio di appello, riguardo alle domande di manutenzione e risarcimento del danno, alla sola questione della rinuncia ed alle sue implicazioni.

Con riferimento all’ipotesi di declaratoria della cessazione della materia del contendere, nei confronti del F., in ordine alla domanda di manutenzione e risarcimento dei danni, impugnano,infine, la statuizione sulla condanna di essi ricorrenti principali alle spese processuali essendo detto capo di sentenza contrario al principio di soccombenza virtuale, stante la fondatezza della domanda di manutenzione.

Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorso principale è infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che la Corte di merito ha rigettato la domanda di manutenzione, nei confronti dei F. / F., affermando che, secondo quanto emerso dalle stesse prospettazioni dei ricorrenti, la turbativa nel possesso, insorta nel giugno-luglio 1992, era già cessata nel mese di settembre successivo ed ha, inoltre, evidenziato che gli appellati (odierni ricorrenti), in grado di appello, avevano concluso per il rigetto dell’impugnazione e, quindi, per la conferma della condanna dei F..

Va aggiunto che gli appellanti, oltre a denunciare detto vizio di ultrapetizione (per avere la sentenza impugnata deciso nel merito sulla domanda di manutenzione, nonostante la rinuncia dei ricorrenti alla domanda stessa ed a quella di risarcimento del danno), lamentavano pure l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, concludendo per rigetto delle domande possessorie "siccome infondate in fatto e diritto". Va poi precisato che, all’udienza in data 8.4.2002, il difensore dei ricorrenti dichiarava di rinunciare alla domanda di manutenzione ed ai danni nei confronti dei F. "per cessazione della materia del contendere".

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l’interesse delle stesse ad agire e contraddire e, quindi, la necessità di una pronuncia del giudice.

Nel caso di specie non ricorreva tale ipotesi, avuto riguardo alle conclusioni dei ricorrenti ed alla linea difensiva della controparte, essendo necessario, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le parti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione di fatto comportante la completa eliminazione della ragione del contendere e che i contendenti abbiano sottoposto al giudice conclusioni conformi(Cfr.

Cass. n. 23289/2007; n. 2567/2007; 4034/2007).

Correttamente, quindi, la Corte di merito, in linea con la giurisprudenza citata, ha rigettato la domanda di manutenzione.

Il secondo motivo di doglianza attiene ad un accertamento in fatto sul protrarsi di comportamenti integranti la molestia possessoria ed esula, pertanto, dal sindacato di legittimità.

Il terzo motivo si risolve in un diverso apprezzamento delle prove, a fronte di una motivazione sul punto esente da vizi logici e giuridici, avendo la sentenza impugnata dato conto che il contrasto tra le testimonianze acquisite non consentiva di ritenere provato anche l’uso carraio del passaggio oltre a quello pedonale, evidenziando,inoltre, che dalla deposizione del teste F. D. era emerso che sporadici passaggi con mezzi meccanici, sulla strada interpoderale in questione, erano avvenuti per tolleranza dei convenuti.

Va rammentato che la valutazione delle prove è, comunque, riservata al giudice di merito ove congruamente motivata, come avvenuto nel caso di specie, ed il giudice è libero di scegliere tra le varie testimonianze quelle che reputa più attendibili ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che possa escludersi la valenza probatoria anche della prova negativa,potendo da essa desumersi, presuntivamente, la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario a quello risultante dalla prova positiva (Cfr.

Cass. n. 5427/2002).

L’insufficienza della prova si riverbera,peraltro, in danno della parte su cui grava l’onere della prova sicchè incombeva agli attori (attuali ricorrenti) provare, ai fini della presunzione del possesso della servitù, le circostanze, da loro addotte, della prolungata tolleranza o del consenso della controparte all’esercizio del passaggio con mezzi meccanici, la cui utilizzazione era necessariamente richiesta da esigenze di coltivazione dei fondi.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dei resistenti.

E’, invece, inammissibile il ricorso incidentale condizionato dei ricorrenti principali.

Secondo il principio consolidato affermato da questa Corte di legittimità, la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, posto che non è possibile proporre, mediante ricorso incidentale, motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ampliando il contenuto dei motivi di ricorso principale,non essendo tale possibilità consentita neppure con riguardo alle memorie illustrative da depositarsi successivamente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (Cfr. S.U. n. 2568/2012; Cass. n. 13448/2011) ed essendosi, pertanto, formato il giudicato sulle diverse questioni censurate con detto ricorso incidentale.

In applicazione del criterio della soccombenza i ricorrenti principali vanno condannati al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato dei resistenti;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale dei ricorrenti principali; condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese processuali liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2012

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