Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 668 Benefici combattentistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR Puglia, Sezione di Lecce, il sig. A.P., magistrato a riposo e titolare di una pensione privilegiata tabellare militare a seguito di un infortunio occorsogli durante il servizio militare di leva, esponeva di aver presentato in tale veste, al Ministero di Grazia e Giustizia, un’istanza (in data 27.3.1997) per ottenere la equiparazione alla categoria degli invalidi di guerra, con la conseguente concessione dei benefici di cui all’art 1 L.n. 336/70 consistenti nella attribuzione di due anni di anzianità; in via subordinata, il P. domandava l’attribuzione dell’anzianità convenzionale di un anno prevista dall’art 44 del r.d. n. 1290/1922.

La domanda veniva rigettata dal Ministero con provvedimento n. 6934/MF/5480 del 21.11.1997.

Il ricorrente, ritenendo illegittimo quest’ultimo provvedimento, lo ha quindi impugnato dinanzi al predetto Tribunale, formulando i seguenti motivi di gravame:

Violazione e falsa applicazione dell’art 1 L. 24.5.1970 n. 336. Eccesso di potere per errore nei presupposti: essendo la posizione ricoperta dal ricorrente è assimilabile a quella dell’ex militare invalido di guerra;

Illegittimità Costituzionale dell’art 1 L. N. 336/70 nonché delle LL. n. 541/71 e 824/71, per violazione degli artt. 2,3 e 52 della Costituzione: le disposizioni richiamate, secondo l’interpretazione condotta dal Ministero, contrastano con i principi costituzionali, laddove non prevedono la equiparazione del trattamento retributivo anche per coloro che hanno riportato una invalidità durante il servizio militare di leva;

Violazione e falsa applicazione dell’art 44 R.D. n. 1290/22, dell’art 1 L.n. 539/50 e dell’art 2948 C.C. Eccesso di potere per manifesto errore nei presupposti e per illogicità: il diniego del beneficio dell’abbreviazione di un anno della progressione di carriera si pone in violazione con l’art. 1 L.n. 539/50, che estende i benefici spettanti ai mutilati di guerra ai mutilati ed invalidi per servizio.

Con la sentenza epigrafata, il Tribunale amministrativo, assorbita l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, ha respinto il ricorso in quanto infondato nel merito; il sig. P. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento e la riforma alla stregua di motivi di ricorso illustrati nella sede della loro trattazione da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il Ministero della giustizia, resistendo al gravame ed esponendo in memoria le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- L’appello è infondato.

1.1- La questione di cui si controverte concerne l’applicabilità dei benefici previsti dalla legge n. 336/1970, riconosciuti agli ex combattenti invalidi di guerra, ai titolari di pensione privilegiata "tabellare" militare per servizio di leva.

L’estensione, richiesta dall’odierno appellante, è stata esclusa dal TAR, il quale ha ritenuto l’infondatezza della sostenuta equiparazione tra pensione privilegiata "tabellare" militare degli invalidi di guerra e pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio militare di leva; il giudice di prime cure ha in particolare osservato che l’art 1 della legge citata reca una elencazione tassativa e di stretta interpretazione, che preclude ogni possibilità di interpretazione analogica ad altre fattispecie. Lo stesso legislatore è intervenuto fornendone una interpretazione autentica con la legge n. 118/1984, stabilendo che "le disposizioni della L. 24.5.1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dipendenti".

L’appellante contrasta queste argomentazioni rilevando che la legge n.336/1970 riconosce il beneficio in questione anche alle "categorie equiparate" a quelle espressamente indicate dalle norma, e ciò escluderebbe il carattere tassativo della disposizione, che imporrebbe invece di procedere, con interpretazione rigorosa, ad individuare le categorie equiparate. In particolare questa operazione risulterebbe possibile nel senso della equiparazione, applicando il pronunciamento della Corte costituzionale (sent. n. 387/89) sull’assimilabilità della pensione privilegiata tabellare militare alla pensione di guerra, principio che, secondo l’appellante, il TAR avrebbe del tutto trascurato, o violato, individuando l’assimilabilità delle due posizioni solo ai fini fiscali. L’orientamento qui riproposto dal P. si conferma privo di fondamento e non può perciò essere accolto.

Prescindendo dalla esattezza o meno della distinzione individuata dal TAR (per il quale la Corte avrebbe assimilato la posizione delle due categorie solo ai fini fiscali, limitandosi ad affermare la natura non reddituale di entrambe le tipologie di pensione), il Collegio deve anzitutto osservare che la predetta sentenza ha affermato detta assimilazione esclusivamente sulla base della medesima e comune natura risarcitoria. L’appellante conviene espressamente su tale natura (dalla quale deriva già la correttezza dell’assimilazione ai fini fiscali), ma non spiega per quale ragione dal predetto carattere risarcitorio deriverebbe senz’altro un’equiparazione delle due posizioni anche a tutti gli altri effetti di legge, tra cui i benefici della legge invocata.

Alla tesi della equiparabilità osta invece non solo la natura tassativa dell’art. 1 della legge n. 336 (come specificata dalla successiva legge n.118/1984), ma anche il rilievo, come affermato dal TAR, che ogni qual volta il legislatore ha voluto estendere i benefici a determinate categorie, è intervenuto con una espressa statuizione ("ubi voluit, dixit"), nella specie insussistente. Le due situazioni, invero, si differenziano nettamente sotto il sostanziale profilo eziologico; a ben vedere, infatti, la posizione di invalido per servizio militare di leva, azionata dell’appellante, trae origine dalla mera prestazione prevista quale generale dovere ex art. 52 Cost., mentre la posizione di invalido di guerra deriva dalla prestazione del servizio da parte del dipendente in operazioni belliche o in territori soggetti allo stato di guerra, quindi in ben diverse ed aggravate condizioni, per le quali l’ordinamento ha ritenuto opportuno varare le norme di particolare favore e delle quali si è domandata l’estensione.

Questa distinzione è stata del resto evidenziata dal TAR anche trattando della ipotesi di incostituzionalità avanzata dall’appellante, congruamente rigettata per manifesta infondatezza in ragione della "diversità di contributo fornito dal militare durante il periodo bellico, attesa la straordinarietà della contingenza".

1.2- Per la stessa ragione, quindi, la norma come correttamente applicata dall’amministrazione, nel negare il benefico richiesto, non può essere tacciata di manifesta incostituzionalità. Anche questo profilo è stato trattato dal TAR e nulla di nuovo aggiunge in questa sede l’appellante, peraltro incorrendo palesemente nella inammissibilità della doglianza, in quanto meramente riproduttiva di quella già formulata in primo grado (v., fra le tante, Cons. di Stato, sez. IV, n. 5494/2004).

1.3. – Quanto sopra considerato, non migliore sorte possono avere le argomentazioni svolte dall’appello in ordine alla pretesa (che il P. aveva subordinatamente azionato nel terzo motivo del ricorso al TAR) all’attribuzione dell’anzianità convenzionale di un anno prevista dall’art 44 del r.d. n. 1290/1922. "E anche qui evidente la correttezza del ragionamento svolto del primo giudice nell’affermare l’infondatezza della censura, "atteso che i presupposti per l’applicazione del beneficio richiesto in via subordinata – l’abbreviazione di un anno della progressione di carriera ex art 44 lett. b) r.d. n. 1290/22 – sono gli stessi di quelli introdotti dall’art 1 L. 336/70". Sul punto, invero, il ricorso aveva contestato la prescrizione del diritto rilevata dall’amministrazione, deducendo la violazione dell’art. 2948 cod. civ., ma la circostanza (ricordata dall’appellante) non intacca la tesi del TAR che ha affermato l’insussistenza radicale dei presupposti costitutivi del diritto ai sensi del citato r.d., (questione che come è noto, precede logicamente quella della sua estinzione per decorso del tempo).

1.4- Né, infine, il beneficio in argomento poteva essere riconosciuto ed effettivamente attribuito sulla base della legge n. 539/1950, la cui violazione, dedotta in primo grado non ha peraltro costituito oggetto di alcuna specifica osservazione da parte del TAR. Sul punto va comunque rilevato che la prescrizione contrapposta dal Ministero (nell’impugnata nota n. 21.11.1997) è in effetti iniziata a decorrere dalla data del decreto di riconoscimento della pensione militare tabellare (23.1.1989), mentre l’estensione del beneficio in parola, è stata richiesta solo con l’istanza del 26.7.1997, ben oltre quindi il termine di prescrizione quinquennale regolante tutte le pretese patrimoniali dei dipendenti pubblici (v. ex multis, Cons. di Stato, sez.V, n. 6307/ 2003).

2- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e sono perciò poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro tremila, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *