Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14661

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Svolgimento del processo

Con citazione del 19.2.2001 F.E. conveniva davanti al Tribunale di Rovereto B.F. e, premettendo di essere proprietario del fondo p.f. 1274 C.C. Legos I, confinante con la p.f.

12340 C.C. Legos intestata al convenuto; che quest’ultimo con atto 23.7.1998 aveva chiesto al Pretore di Rovereto di essere reintegrato nella servitù di passo di cui asseriva essere titolare, domanda accolta; che, successivamente il B. si era limitato a passare a piedi e con mezzi agricoli per non più di due volte l’anno e la pretesa servitù era sine titulo, siccome non intavolata, chiedeva che ne fosse accertata l’inesistenza con le statuizioni accessorie.

Il convenuto resisteva ed in via riconvenzionale proponeva domanda di accertamento della maturata usucapione ventennale ed in subordine di servitù coattiva per essere il fondo intercluso.

Il passaggio ultimamente era stato limitato per le minacce del figlio dell’attore. Interveniva T.O., coniuge del convenuto e comproprietaria, aderendo alle domande di quest’ultimo.

Con sentenza 393/03 il Tribunale accoglieva le domande dell’attore e rigettava quelle dei convenuti mentre la Corte di appello di Trento, in parziale accoglimento delle domande di questi ultimi, con sentenza 208/2005, costituiva servitù di passaggio a piedi e con carri ai sensi dell’art. 1051 c.c., ordinando l’intavolazione e compensando parzialmente le spese, osservando che dalla ctu era stata accertata l’interclusione e non poteva condividersi l’inapplicabilità dell’art. 1051 per la potenzialità di sviluppo di un’area adiacente le case, i cortili i giardini.

Si preferiva il percorso A, colore arancione (che pur presentando una certa pendenza, era agevole) rispetto a quello C, più agevole e di minore aggravio, non attuabile interessando terreni appartenenti a terzi che non avevano fatto parte del giudizio.

Ricorre F. con due motivi, resistono B. e T., proponendo ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deducono omessa ed insufficiente motivazione in relazione alla esclusione dell’applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 4 pur in presenza di tutti gli elementi. Pacifica era l’interclusione ma il ctu aveva individuato quattro percorsi indicando in quello C un minor aggravio per il fondo servente.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1051 c.c. in relazione alla necessaria presenza in giudizio dei proprietari interessati.

Col ricorso incidentale, articolato in due motivi, si lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul requisito dell’apparenza per l’acquisto della servitù di usucapione e sulla parziale compensazione delle spese.

In ordine al ricorso principale va osservato che la Corte di appello ha ritenuto il percorso A agevole pur presentando una certa pendenza ed ha escluso il percorso C, più agevole e di minore aggravio per il fondo servente ma non attuabile, coinvolgendo terzi, che non avevano fatto parte del giudizio.

Ma, in questo modo è stata violata la norma di cui all’art. 1051 c.c., posto che il passaggio si deve costituire in quella parte in cui l’accesso alla via pubblica riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito ed il Giudice deve limitarsi ad accertare in concreto se sussistano o meno le condizioni richieste per l’asservimento del terreno indicato, senza bisogno di integrare il contraddittorio nei confronti di altri, come da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 3644/1993, 8105/1997, 10331/1998, 10045/2008).

Donde l’accoglimento del ricorso principale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la cassazione della sentenza sul punto e la pronunzia nel merito col rigetto dell’appello di B. e T..

Il primo motivo del ricorso incidentale va respinto.

La sentenza non ha escluso solo l’apparenza ma che "prima del 1995- epoca in cui il F. costruì una stradina di accesso al proprio fienile esistessero segni di un passaggio utilizzato dagli appellanti", anche per la presenza di un dislivello e di un sasso (pagine nove e dieci).

La difformità delle decisioni di primo e secondo grado e la peculiarità della questione inducono alla compensazione delle spese di secondo grado e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, pronunziando nel merito, rigetta l’appello di B. e T..

Compensa le spese del giudizio di secondo grado e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2012

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