Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14660

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Svolgimento del processo
V.F., V.G.C., P.M., Z. F., Z.A., F.A., Fo.An. e B.G. con citazione del 24/6/1996 convenivano in giudizio davanti al pretore di xxx la Immobiliare xxx s.a.s., Bi.Da. e Vi.Ga. chiedendo l’accertamento dell’usucapione della servitù di passo a piedi e con carri, su fondi di proprietà dei convenuti per un percorso coincidente con il sedime di una roggia, oltre alla condanna al ripristino del percorso che era stato ostacolato con opere di tombmatura della roggia e murarie.
Si costituiva la Immobiliare xxx che contestava la domanda.
Si costituivano inoltre Vi.Ga. e M.G., comproprietari di un mappale interessato al passaggio e Bi.
D. e Ba.Ma.Ro., comproprietari di altro mappale interessato al passaggio, i quali chiedevano di essere manlevati dall’Immobiliare xxx, responsabile degli ostacoli frapposti al transito.
Dopo gli esami testimoniali e la CTU, il Tribunale di Novara, sezione distaccata di xxx (competente dopo la soppressione delle preture) con sentenza del 15/4/2003 accoglieva le domande degli attori accertando l’intervenuta usucapione della servitù.
La Corte di Appello di Torino con sentenza del 9/1/2006 rigettava l’appello della Immobiliare xxx s.a.s. e confermava la sentenza appellata, rilevando, per quanto qui ancora interessa con riferimento all’unico motivo di ricorso concernente il requisito dell’apparenza della servitù, che il motivo di appello dell’Immobiliare xxx (sulla contestata apparenza della servitù) era infondato in quanto i testi G.C., + ALTRI OMESSI avevano concordemente riferito di un passaggio sia pedonale che con carri lungo il sedime lastronato della Roggia Molinara "fatto in modo tale da permettere il transito".
L’xxx S.p.A., nella sua qualità di avente causa dell’Immobiliare xxx, propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Resistono con controricorso V.F., V.G.C., P.M., Z.F., Z.A., F. A., Fo.An. e B.G..
Sono rimasti intimati Vi.Ga. e M.G., Bi.Da. e Ba.Ma.Ro..
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 deducendo:
– che il giudice di appello ha male applicato l’art. 1061 c.c., (che esclude l’usucapibilità delle servitù non apparenti) e mal valutato le risultanze probatorie ritenendo che dall’alveo della roggia, destinata al contenimento dell’acqua corrente, potesse desumersi, per le sue caratteristiche oggettive, l’apparenza di una servitù di passaggio che presuppone l’esistenza di opere inequivocamente strumentali al passaggio;
che il giudice di appello avrebbe erroneamente desunto l’apparenza della servitù dalla sola circostanza che nell’alveo era esercitato il passaggio, mentre l’apparenza doveva essere accertata sulla base di dati oggettivi, da chiunque percepibili, nella specie mancanti in mancanza di opere obiettivamente destinate al passaggio.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato ha affermato che "…il requisito dell’apparenza della servitù …si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù" (v. Cass. 10/3/2011 n. 5733; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994).
Questa Corte ha inoltre precisato che ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovuto all’opera dell’uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. 27/5/2009 n. 12362; Cass. 17/2/2004, n. 2994; Cass. 29/8/1998 n. 8633; Cass. 23/2/1987 n. 1912). Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte distrettuale, pur riconoscendo, formalmente, la necessità del requisito dell’apparenza ai fini dell’usucapione della servitù di passaggio, non ha, in concreto, applicato i sopra richiamati criteri individuati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine agli elementi che integrano tale requisito, ma ha desunto l’apparenza da deposizioni testimoniali che riferivano del passaggio (ultraventennale) sia pedonale che con carri agricoli lungo il sedime della roggia e ha richiamato la deposizione di un teste secondo il quale il sedime era "fatto in modo tale da permettere il transito ed era ghiaioso e non si sprofondava" essendo poi "l’acqua bassa, poichè non arrivava neanche a 10 centimetri". Pertanto la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione un elemento (il passaggio ultraventennale) non decisivo per il requisito dell’apparenza e altri elementi (il sedime della roggia fatto in modo tale da permettere il transito perchè era ghiaioso e non si sprofondava e l’acqua non arrivava a 10 centimetri) che spiegano perchè era possibile il transito, ma che non rilevano al fine di dimostrare l’esistenza di opere visibili e permanenti univocamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio, tento conto che l’opera visibile era appunto la roggia, destinata non al passaggio, ma al convogliamento dell’acqua e non sono evidenziate ulteriori opere (o altri elementi oggettivi non costituiti dal semplice transito) dalle quali desumere inequivocabilmente che la roggia nel tempo aveva assunto la concorrente funzione di opera visibile destinata anche al passaggio di persone e carri.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto e deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino perchè, nel decidere sull’appello, applichi, quanto al requisito dell’apparenza della servitù, i criteri indicati in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2012

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