Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 666 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 7874 del 2005, il Ministero della giustizia propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 770 del 18 aprile 2005 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da A.G. per l’annullamento del provvedimento di esc1usione dal concorso a n.25 posti di segretario in prova, comunicato con nota n.7660 del 2.1.1986 della Pretura Unificata di Roma, ricevuta dalla ricorrente in 4.1.1986.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso che con DM del 21.5.1985 (pubblicato in GURI n.155 del 3.7.1985) il Ministro di Grazia e Giustizia bandiva un concorso per titoli per la copertura di 1283 posti di segretario dei distretti di Corte d’Appello e di 25 posti di segretario per il distretto della Corte d’Appello di Roma. Il bando prevedeva che fossero ammessi a partecipare "i cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado" che fossero "risultati idonei in concorsi pubblici, per esami, per la qualifica iniziale della carriera di concetto, indirizzo amministrativo, indetti, su base nazionale o locale… ", e le cui "graduatorie fossero state approvate entro e non oltre la data del 17 febbraio 1985".

La ricorrente presentava domanda di partecipazione per il Distretto della Corte di Appello -di Roma allegando un attestato rilasciato dalla Direzione Compartimentale P.T. Lazio in cui e dichiarato che nel concorso per esami a 24 posti di Operatore Specializzato di Esercizio per gli Uffici Locali dell’Amministrazione P.T., "G.A…. è risultata idonea riportando la votazione complessiva di 12.400".

Nonostante ciò, la ricorrente ha ricevuto la nota indicata in epigrafe, con cui l’amministrazione le comunica di averla esclusa dal concorso avendo ritenuto insufficiente il suo titolo.

Chiesto l’annullamento del provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 172 e 173 del DPR 10.1.1957 n.3, dell’art.3 della L. 3.4.1979 n.101 e per eccesso di potere per carenza di motivazione, perplessità e sviamento, e violazione dell’art.2 del DM 21.5.1985 e dell’art.4 del DPR n.3/1957 ed in assenza di costituzione dell’amministrazione, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, evidenziando la sufficienza del titolo posseduto.

Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia l’erroneità della decisione, sostenendo la non assimilabilità delle diverse posizioni professionali.

Nel giudizio di appello, si costituiva A.G., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo una prima richiesta istruttoria, data con ordinanza n. 5603/2005 emessa a seguito dell’udienza del 18 novembre 2005, all’udienza del 9 maggio 2006, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 2181/2006.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con un unico motivo di diritto, la difesa erariale sostiene l’erroneità della decisione perché fondata su un sillogismo errato, atteso che il bando di gara non si limitava a richiedere tra i requisiti il mero superamento di un concorso per la carriera di concetto, ma aggiungeva altresì che tale concorso doveva prevedere l’accesso ad una carriera "a indirizzo amministrativo", situazione non verificatasi in concreto.

Per tali ragioni, il diniego di ammissione doveva considerarsi legittimo ed in linea con le previsioni di bando.

2.1. – La doglianza non può essere accolta.

Come già evidenziato dal giudice di prime cure, l’originaria ricorrente aveva conseguito l’idoneità in un concorso per l’assunzione di personale di esercizio di 4^ categoria per gli uffici locali dell’amministrazione P.T.. Il concorso superato richiedeva il possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e, nel dettaglio, prevedeva una serie di prove di esame, tra cui un colloquio vertente su "elementi dell’ordinamento dello Stato italiano" e su "diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato".

Stante l’omogeneità delle posizioni, e sulla scorta dell’allora operante art.173 del D.P.R. 10.1.1957 n.3 in relazione al quale per l’ammissione ai concorsi di accesso alle "carriere di concetto" era richiesto come titolo di studio proprio il diploma di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado, l’esistenza di una differenziazione tra l’idoneità conseguita e le mansioni oggetto del bando in esame non appare condivisibile.

Non può quindi sostenersi la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento alla circostanza che il concorso già superato dalla ricorrente fosse stato diretto all’acquisizione di una qualifica inferiore rispetto a quella per il cui conseguimento era stato bandito il concorso in scrutinio, stante la necessità del medesimo titolo di studio e l’assimilabilità (sebbene non l’identità) delle prove di esame sostenute.

Peraltro, la vicinanza delle mansioni oggetto di svolgimento si ricava anche dalla lettura dell’art.172 dello stesso D.P.R. 3 del 1957 e I’art.3 delIa L. 3.4.1979 n. 101. Nel primo testo si afferma che il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell’amministrazione centrale o periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti. Tale norma è completata dall’art.3 della L. 3.4.1979 n.101 che prevede come il personale di esercizio di IV categoria delle poste e telecomunicazioni esplica "attività amministrativo contabili, tecniche e specialistiche dell’esercizio", oltre "ad attività di coordinamento di più operatori".

Non vi sono quindi elementi che possano supportare la difesa dell’appellante nel sostenere che la qualifica acquisita dalla ricorrente nell’amministrazione delle poste e telecomunicazioni fosse inidonea ad operare come requisito di ammissione al concorso di cui si verte.

In fatto, peraltro, la detta idoneità è stata dimostrata sulla base degli eventi successivi, accertati dall’istruttoria operata da questa Sezione, che hanno dimostrato come l’appellata svolga continuativamente le dette mansioni, attualmente presso la Commissione tributaria provinciale di Roma.

3. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 7874 del 2005;

2. Condanna il Ministero della giustizia a rifondere a A.G. le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *