Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 664

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il procuratore dell’appellante ha depositato in giudizio rinuncia all’impugnazione iscritta al n. 9926/10, precisando che la stessa vale quale rinuncia agli atti del predetto giudizio e non rinuncia all’azione;

Ritenuto, conseguentemente, di dover dare atto della rinuncia;

Ritenuto che le spese del presente giudizio di appello debbano essere poste a carico della parte appellante

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia agli atti del giudizio.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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