Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con la sentenza parziale impugnata, indicata in epigrafe il TAR del Lazio, con sede in Roma, Sezione terza ter, ha deciso, sul ricorso n. 2301/2010 proposto da xxx s.p.a. contro il Ministero dello sviluppo economico per la declaratoria di illegittimità del silenzio
serbato dal Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni – sulla domanda presentata il 29 luglio 2009 dalla ricorrente, quale proprietaria dell’emittente radiofonica "R.C.", per la modifica della frequenza del segnale radiofonico irradiato dall’impianto sito in località xxx (PG) da xxx a xxx e per la contestuale modifica della frequenza del segnale radiofonico irradiato dall’impianto sito in località xxx (PG) da xxx a xxx, ai sensi dell’art. 28, DLgs 31 luglio 2005, n. 177; nonché per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il giudice di I grado ha:
1) accolto il ricorso quanto alla declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulla istanza presentata in data 29 luglio 2009;
2) ordinato al Ministero dello sviluppo economico di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.
3) rinviato la decisione sulla domanda risarcitoria alla udienza pubblica del 1° luglio 2010, restando riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
Il TAR, per quanto concerne le statuizioni sub 1) e 2) qui impugnate, ha ritenuto che l’Amministrazione, dopo aver riscontrato l’istanza della ricorrente con la richiesta di versamento della somma di euro 1.000,00, fosse poi rimasta inerte, senza concludere il procedimento, pur nel decorso di un periodo di tempo ben superiore ai 60 giorni previsti dall’art. 28, comma 4, del DLgs n. 177/05; che, quindi, l’Amministrazione intimata avesse violato l’obbligo di provvedere in merito alla istanza della xxx s.p.a. e che la scadenza del termine per provvedere qualificasse la condotta dell’Amministrazione procedente come inadempimento, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
L’Amministrazione appellante deduce che, sull’istanza della xxx s.p.a., non vi è stata inerzia da parte dell’Amministrazione, ma un’intensa attività istruttoria, volta ad accertare che le modifiche richieste non interferissero con altri utilizzatori dello spettro radio, iniziata prima dello scadere del termine di cui all’art. 28, comma 4, d. lgs. N. 177/2005 ("Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta."), che tale attività, documentata da una pluralità di atti dell’Amministrazione, è stata rallentata dalla non pronta collaborazione della società istante, che con atto del 15 febbraio 2010, notificato il 22 febbraio la Amministrazione aveva provveduto a rilasciare, così come da essa proposto e successivamente richiesto dalla xxx s.p.a. in data 11 febbraio 2010, l’autorizzazione all’utilizzo della frequenza di 94,800 per l’impianto di xxx e alle modifiche richieste, disponendo l’utilizzo della frequenza 107,900 Mhz a potenza ridotta, fino al completamento della verifica della compatibilità, per l’impianto di xxx.
Motivi della decisione
Questo giudice ritiene che il ricorso, che è ovviamente limitato ai capi sub 1) e 2) del dispositivo, sopra riportati, debba essere accolto.
Acquista infatti rilievo assorbente per escludere il silenzio inadempimento della Amministrazione sulla richiesta avanzata dalla xxx s.p.a. il 29 luglio 2009, l’adozione del provvedimento in data15 febbraio 2010 sopra menzionato, in quanto con tale provvedimento la Amministrazione aveva provveduto sul merito della richiesta della xxx, pur non aderendo interamente ad essa, prima della proposizione del ricorso di primo grado. Pertanto, in accoglimento del ricorso in appello e in riforma della sentenza impugnata (capi sub 1) e 2) del dispositivo sopra riportato e, in parte capo sulle spese), l’originario ricorso proposto dalla xxx s.p.a. avverso il silenzio inadempimento, limitatamente a tale parte, deve essere respinto. Il criterio della soccombenza determina l’ obbligo di pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto innanzi al TAR da xxx s.p.a. avverso il silenzio inadempimento.
Condanna la società xxx al pagamento delle spese, che liquida complessivamente nella misura di 3.000 (tremila) euro in favore della Amministrazione per entrambi i gradi di giudizio, limitatamente, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ai capi oggetto di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

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