Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

S.F., con atto di citazione del 19 luglio 1992 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Matera, A. C.I. e S.A. chiedendo che l’adito giudice provvedesse a riconoscere, conclamare e dichiarare l’illegittimità, l’inefficacia e l’annullamento o quantomeno la riduzione della donazione del 27 gennaio 1992 intervenuta tra A.I. C. in qualità di donante e S.A. in qualità di donatario per violazione dei diritti successori dell’attrice coerede di S.A..

Si costituivano C.A.I. e S.A. resistendo alla domanda e contrastando la tesi attorea in relazione alla pretesa proprietà in capo al solo S.D. e non anche alla C. del podere in questione, considerato che era stato riscattato in costanza di matrimonio e di conseguente comunione di beni ed evidenziando che nella specie l’art. 581 c.c. era stato, nell’atto di donazione, pienamente rispettato. I convenuti, spiegavano anche domanda riconvenzionale per la rivendica di altro lotto di terreno edificatorio acquistato dai coniugi C. e S. e detenuto senza titolo dall’attrice.

Interrottosi il processo per la morte di C.A.I. veniva riassunto dall’attrice nei confronti di S.A..

Il Tribunale di Matera con sentenza n. 341 del 2002 rigettava la domanda di S.F. e la condannava al pagamento delle spese giudiziali.

Avverso tale sentenza proponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Potenza, S.F..

Resisteva all’appello, costituendosi in giudizio, S.A..

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 93 del 2005 in parziale accoglimento dell’appello: dichiarava compensate per intero tra le parti le spese del primo grado del giudizio; confermava nel resto l’impugnata sentenza; compensava per intero fra le parti le spese del giudizio di appello.

A sostegno di questa decisione la Corte potentina osservava: a) che la domanda della S. era stata finalizzata ad ottenere in conseguenza dell’asserita violazione dell’art. 581 c.c. l’illegittimità l’inefficacia o l’annullamento o, quanto meno, la riduzione sempre in favore dei diritti e delle ragioni dell’attrice dell’atto pubblico di donazione oggetto della controversia. La S., insomma aveva posto in dubbio che la madre all’atto della morte del coniuge S.D. fosse proprietaria iure proprio della metà del bene in questione e pertanto aveva sostenuto che ella potesse disporre per donazione non della maggiore quota indicata nella donazione ma solo di un terzo in forza della indicata norma codicistica. B) contrariamente all’assunto della S. il bene entrò a far parte della comunione legale ex art. 177 c.c. al momento del riscatto da parte del marito S.D. considerato che i fondi agricoli riscattati ex L. n. 379 del 1967 rientrano nella comunione legale dovendosi ritenere che tale norma sia prevalente rispetto a tutte le particolari disposizioni ad essa anteriore. C) andava accolto invece il motivo relativo all’integrale condanna delle spese giudiziali.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dagli eredi di S.F. con atto affidato a tre motivi. S.A. ha resistito con controricorso e proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la stessa sentenza.

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo, gli eredi di S.F. ( P. A., M., D.) lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 bis c.p.c., comma 1, n. 6, con riferimento al successivo art. 50 quater ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte di Potenza nel respingere l’eccezione di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 50 bis c.p.c., comma 1, n. 6 come introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 56 considerato che la causa avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale. Secondo i ricorrenti si controverteva in materia "di riduzione per lesione dei diritti ereditari e di legittima dato che in parte narrativa dell’atto di citazione deducevasi la violazione dell’art. 581 cod. civ. con espressa richiesta nelle conclusioni di causa anche di riduzione delle disposizioni de quibus.

1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto, non solo perchè l’interpretazione e la qualificazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, ma, soprattutto, perchè – come ha evidenziato la Corte di appello di Potenza, la S. (adesso gli eredi della stessa), lungi dall’aver agito in riduzione di legittima (….) ha agito, invece, perchè venisse dichiarata l’illegittimità, l’inefficacia, l’annullamento o quanto meno la riduzione, sempre in favore dei diritti e delle ragioni dell’attrice, dell’atto pubblico di donazione del 27 gennaio 1992 a rogito notaio dr. Giambattista Filippo Petrosini, mettendo in dubbio che la madre (la donante) all’atto della morte del coniuge S.D. fosse proprietaria iure proprio della metà del bene in questione.

Pertanto, la domanda dell’attrice non integrava gli estremi dell’ipotesi prevista dall’art. 50 bis, comma 1, n. 6 laddove si prevede che il Tribunale giudica, in composizione collegiale, tra l’altro: "(………..) 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima".

1.1.a).= Va qui osservato che nel caso in esame l’azione proposta dalla S. non integrava e non poteva integrare gli estremi di un’azione di riduzione di legittima per la ragione assorbente che l’azione di cui si dice, non era riferita ad un atto di liberalità posto in essere dal de cuius, ma ad un atto di liberalità posto in essere dalla madre dell’attrice, comunque, ancora in vita.

Pertanto, era corretta la qualificazione dell’azione proposta dalla S.F., (e correttamente il Tribunale ha interpretato e qualificato la relativa azione), siccome rivolta all’annullamento di un atto di donazione posto dalla madre, senza che la stessa fosse, secondo l’attrice, proprietaria del bene donato, ovvero l’annullamento dell’atto con cui la madre dell’attrice, avrebbe donato un bene o una parte di un bene che la stessa non avrebbe acquistato per successione del marito, padre dell’attrice.

1.1.b).= Nè il richiamo all’art. 581 cod. civ. contenuto nell’originario atto di citazione, consentiva di identificare una domanda di riduzione di legittima perchè il riferimento a quella disposizione era indicato a sostegno dell’affermazione secondo la quale la propria madre avrebbe trasferito per donazione una quota del bene, oggetto di causa, superiore alla quota di successione cui aveva diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 581 cod. civ..

2.= Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 177-179 e 581 c.p.c., con riferimento alla L. n. 379 del 1967 ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3.

Omesso esame insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5. Avrebbe errato la Corte di Potenza nell’aver ritenuto che la donante poteva disporre del cespite de quo nella misura di cui al gravato atto pubblico, senza valutare che la C. poteva disporre solamente di un terzo del podere ai sensi dell’art. 591 cod. civ., perchè, giammai, comproprietario della metà per effetto del regime patrimoniale della comunione legale, considerato che il bene di cui si dice era un bene personale di S.D. ai sensi dell’art. 179 cod. civ., essendo un bene assegnato al S. dall’Ente di riforma e successivamente dallo stesso riscattato.

D’altra parte specificano i ricorrenti, l’atto di assegnazione del podere di cui si dice già implicante l’effettivo trasferimento della proprietà del bene è stato stipulato, esclusivamente, in favore del S. sin dal 19 novembre 1961 e, dunque, prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia.

2.1 .= Anche questo motivo è infondato.

In tema di assegnazione di terre da parte di un ente di riforma agraria, ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230 e L. 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni, tra le quali è da ricomprendersi la L. 29 maggio 1967, n. 379, il rapporto fra ente assegnante e privato assegnatario trova il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a regime pubblicistico, e viene attuato mediante un contratto (vendita con pagamento rateale) soggetto a regime privatistico e con riserva di dominio a favore dell’ente assegnante. Ora, nell’ipotesi di vendita a rate con riserva di proprietà sia che tale vendita venga intesa siccome: a) vendita risolutivamente condizionata al mancato pagamento integrale delle rate di prezzo, o b) vendita obbligatoria nella quale l’effetto traslativo è differito al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo, o, c) speciale forma di garanzia con la quale al venditore viene attribuito il diritto di riservato dominio a garanzia dell’integrale pagamento delle rate di prezzo, tuttavia, ai sensi dell’art. 1523 c.c. il compratore, ovvero, nel caso in esame, l’assegnatario, acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo. Pertanto, nel caso in esame S. D. acquistava il bene oggetto della controversia al momento del riscatto avvenuto il 28 febbraio 1977 e trascritto il 17 marzo successivo, e dunque, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia).

2.1.a).= A sua volta, va qui precisato, che con riguardo alle famiglie costituite prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, in mancanza di una volontà contraria al regime della comunione "legale", tale regime avrà decorrenza dal 16 gennaio 1978, ma in ragione dell’interpretazione autentica fornita con la L. n. 804 del 1977, oggetto della stessa saranno, non solo, gli acquisti compiuti dai coniugi dopo tale data, ma anche quelli effettuati dal 20 settembre 1975 fino al 15 gennaio 1978, purchè ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente.

Pertanto, tenuto conto che l’acquisto di cui si dice è avvenuto nel febbraio marzo 1977 e nel termine indicato dal legislatore, non risulta sia stata manifestata alcuna volontà contraria alla comunione legale, il bene di cui si dice, rientrava nella comunione legale dei coniugi S. – C., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177 cod. civ.: In ragione di ciò allo scioglimento della comunione legale (nel caso in esame per morte del marito) la signora C. diventava proprietaria, intanto, della metà del bene riscattato dal marito.

2.1.b).= Come ha già questa Corte (sent. N. 26490 del 2008) ha avuto modo di affermare: anche i fondi agricoli riscattati ai sensi della L. n. 379 del 1967 rientrano nella comunione legale dei beni per effetto dell’art. 177 cod. civ., dovendosi ritenere tale norma, per la sua generale portata, prevalente su tutte le particolari disposizioni ad essa anteriori che, nel l’attribuire al solo acquirente la proprietà del bene, contengono previsioni "quoad effectum" diverse. Il riconoscimento della comproprietà dell’immobile in capo al coniuge del riscattante, ai sensi dell’art. 177 cod. civ., non si pone, peraltro, in contrasto con le disposizioni di legge in materia di riscatto dei fondi agricoli, che prevedono l’infrazionabilità o l’indivisibilità del podere, in quanto la stessa L. n. 1078 del 1940, prevedendo la possibilità che "il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi ed a quelli fra essi che intendono vivere in comunione" (art. 5, comma 3), non esclude che il medesimo fondo, pur rimanendo indivisibile, possa – ricorrendone le condizioni – essere assegnato a più soggetti in comunione.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. 30 aprile 1976, n. 386, artt. 4, 6, 8 e art. 10, comma 2; della L. 29 maggio 1967, n. 379, artt. 4 e 5 della L. n. 1078 del 1940, artt. 3-4 e della L. n. 230 del 1950. Violazione e falsa applicazione della L. 19 febbraio 1992, n. 191. Omesso esame ed insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Potenza per aver rigettato l’eccezione di nullità del gravato atto di donazione per violazione del vincolo di indivisibilità ed inalienabilità dei beni, considerato che nell’ambito della riforma agraria di cui alla L. n. 230 del 1950 i terreni affrancati dal riservato dominio dell’Ente di Sviluppo Agricolo a seguito del pagamento della quindicesima annualità del prezzo sono soggetti per l’ulteriore durata di quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui alla L. n. 379 del 1967, artt. 4 e 5. La L. 379 del 1967, artt. 4 e 5 prevedono espressamente che il fondo riscattato è soggetto a vincolo d’indivisibilità ed inalienabilità, ai sensi della L. 3 giugno 1940, n. 1078 e, nel caso di specie, il fondo risulta riscattato il 28 febbraio 1977 mentre il gravato atto di donazione, cioè di disposizione del terreno risulta in data 27 gennaio 1992 e, pertanto, prima dello spirare del termine di quindici anni dall’atto di riscatto.

3.1.= Anche questo motivo non è fondato.

A) Come ha evidenziato la Corte potentina – e come già si ha avuto modo di evidenziare in precedenza, la L. n. 379 del 1967, art. 4 nel sancire per i fondi riscattati il "vincolo di indivisibilità ai sensi della L. 3 giugno 1940, n. 1078, non solo non esclude, ma presuppone che l’immobile possa appartenere a più persone, al pari della L. del 1940, ed è orientata ad evitare i frazionamenti ossia le parcellizzazioni in natura, tanto è vero che quella legge all’art. 5 prevede un’ipotesi di contitolarità già nell’assegnazione.

Pertanto, posto che la normativa appena richiamata prevede il divieto delle sole parcellizzazioni in natura e che l’atto di donazione oggetto di controversia non integrava un’ipotesi di frammentazione, o di divisione, ma, al contrario, realizzava la riunione della maggior parte del fondo in capo ad uno dei contitolari, e coerede, non integrava gli estremi di un atto contra legem, nè integrava gli estremi di una violazione del divieto di cui si dice.

A conferma di quanto qui osservato è l’orientamento della stessa dottrina, secondo la quale, in caso di morte dell’assegnatario del podere di bonifica, esso spetterà a tutti gli eredi in contitolarità e con gestione unitaria ma in sede di divisione verrà assegnato ad uno solo dei coeredi designato dal de cuius o scelto di comune accordo dai coeredi o ancora individuato dal giudice. Nel caso, poi che manchi un coerede disposto a farsi carico dell’intero podere esso verrà venduto nella sua piena consistenza. Chiaramente, nel caso di attribuzione preferenziale, il coerede destinatario dell’assegnazione sarà tenuto al pagamento del conguaglio secondo il valore di mercato del podere.

B) La donazione di cui si dice non era soggetta – come vorrebbe il ricorrente – neppure al vincolo di inalienabilità, perchè la L. 3 giugno 1940, n. 1078, art. 1 va letto, interpretato alla luce di quanto dispone la L. n. 191 del 1992, art. 1 laddove si afferma che "Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui alla L. 3 giugno 1940, n. 1078, art. 1 ha durata trentennale dalla prima assegnazione. Essendo la L. n. 191 del 1992, art. 1 una disposizione che integra, specifica e sostanzialmente interpreta la L. n. 1078 del 1940, art. 1 ha effetto retroattivo. Pertanto, nel caso in esame l’atto di donazione essendo intervenuto dopo un trentennio dall’assegnazione, avvenuta nel 1961, ai sensi della L. n. 1078 del 1940, art. 1 così come specificato e interpretato dalla L. n. 191 del 1992, art. 1 non era soggetto al divieto d’inalienabilità.

B.= Ricorso incidentale.

4.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale, S.A., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. illogicità e contraddittorietà della compensazione delle spese. Avrebbe errato secondo S.A., la Corte di appello di Potenza nell’aver disposto la compensazione delle spese giudiziali di primo e di secondo grado, considerato che la causa trattava mere questioni di diritto non suscettibili di valutazioni e, comunque, già esaminate più volte dalla Suprema Corte di cassazione. Ed, ancora, sotto altro profilo, lampante sarebbe, sempre secondo l’esponente, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere stata accolta il motivo di compensazione offerto dall’appellante con altra motivazione, lasciando la compensazione delle spese, diritti ed onorari già assegnate dal giudice di primo grado sprovvisto di valido gravame per cui se ne chiede la cassazione.

4.1.= Il motivo non ha ragion d’essere, sotto entrambi i profili, e non può essere accolto, sia perchè l’obiettiva, originaria controvertibilità della questione di diritto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite,e sia pure perchè ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi – che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione – possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d’ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l’esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.

In definitiva, riuniti i ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati entrambi, i ricorrenti del ricorso principale, in ragione del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, principale e incidentale, li rigetta entrambi, condanna i rincorrenti del ricorso principale al pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *