Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 24-06-2013, n. 27698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza 17/1/13 il Tribunale di Caltanissetta in sede di riesame confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere 29/12/12 emessa dal Gip del Tribunale di Nicosia nei confronti di P.A. per il reato di tentato omicidio aggravato in danno del convivente Pe.Gh. (fatti accertati in (OMISSIS)).

L’uomo chiedeva soccorso per telefono ai fratelli il pomeriggio del 25 dicembre e veniva da loro trovato disteso sul letto di casa con le mani sporche di sangue e una ferita da taglio sul petto, che attribuiva alla convivente: trasportato in ospedale, vi era ricoverato con prognosi riservata. La donna era rintracciata nelle ore successive nel centro abitato di (OMISSIS). La perquisizione domiciliare portava a rinvenire un suo maglione intriso di sangue e un coltello insanguinato di 10 cm di lama. La persona offesa riferiva nei giorni successivi di essere stato aggredito con un oggetto di ceramica e un coltello dalla convivente, nell’abituale stato di ubriachezza di lei: il fatto era avvenuto il pomeriggio precedente, ma solo dopo si era reso conto della gravità della ferita e, non ricevendo aiuto dalla donna, che si allontanava invece da casa, chiedeva aiuto ai propri familiari. La P., da parte sua, attribuiva invece il fatto all’ennesima aggressione dell’uomo in stato di ubriachezza, che aveva anche cercato di soffocarla e da cui si era difesa brandendo il coltello contro il quale quello, avventandosi su di lei, si era accidentalmente ferito. Subito non aveva percepito l’entità della ferita, tanto che il giorno successivo era andata al lavoro intorno alle 13 (e, tornando a casa alle 17, non vi aveva trovato il Pe.). Il Tribunale, nonostante gli ematomi e le escoriazioni effettivamente refertate sulla donna al momento del suo ingresso in carcere, non riteneva, a fronte della opposta versione della vittima, di potere accedere alla tesi della legittima difesa. Esclusi, vista la causale del fatto e assente un domicilio alternativo, i richiesti arresti domiciliari.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione sia in ordine alla gravità del quadro indiziario (mancato riconoscimento della legittima difesa) sia per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo era evidente la maggior credibilità della tesi della donna rispetto a quella del Pe., uomo corpulento alto circa 1,90 m. Sotto il secondo profilo il Tribunale non aveva considerato la località di campagna proposta come domicilio alternativo, lontano da quello dell’ex convivente. Chiedeva l’annullamento.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG (ravvisando nella condotta eccesso colposo di legittima difesa) chiedeva l’annullamento con rinvio limitatamente agli arresti domiciliari; la difesa ricorrente l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato. Invero, a fronte delle contrapposte versioni dei protagonisti della vicenda, non può che prendersi atto degli elementi di prova generica, che attestano solo del grave accoltellamento in zona vitale dei corpo del Pe. da parte della P., che, a sua volta, al momento dell’ingresso in carcere presentava escoriazioni ed ematomi sul corpo. Allo stato non può stabilirsi la dinamica e l’eventuale contemporaneità dei fatti ed affermarsi quindi che l’azione aggressiva dell’uomo sia stata causa dell’atto lesivo della donna e che costei abbia agito per legittima difesa o eccedendone i limiti o supponendo di trovarsi in una tale situazione. Sotto tale profilo la decisione dell’ordinanza impugnata non è censurabile.

Merita invece una più adeguata valutazione (secondo motivo) il clima di contrasto meramente familiare In cui la vicenda è maturata (tra due soggetti conviventi, adusi entrambi ad eccedere nell’assunzione di alcol): in ordine alla perdurante esistenza di esigenze cautelari e comunque sulla proporzionalità che, in simili situazioni, deve massimamente rivestire la misura cautelare prescelta, specie laddove, come si assume dalla difesa, era stata proposta, per una cautela domiciliare non carceraria (inutilmente afflittiva), un’abitazione in campagna (salva la verifica in concreto della disponibilità dell’avente diritto), lontana dalla casa dei due nel centro abitato del paese.

L’ordinanza impugnata va dunque annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Caltanissetta. Il ricorso va rigettato nel resto.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Caltanissetta.

Rigetta il ricorso nel resto e dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013

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