Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14651

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Svolgimento del processo
Con citazione dell’8/7/1992 B.R. conveniva in giudizio la soc. xxx s.r.l, e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 77.000.000 necessaria alla ricostruzione di un piazzale che la convenuta, quale appaltatrice, aveva mal realizzato e in modo tale da essere totalmente inidoneo all’uso.
Il GOA del Tribunale di Pisa con sentenza dichiarata non definitiva del 16/4/004 condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 47.240.656 quale costo per il rifacimento del piazzale, demandando al CTU per la liquidazione dei danni e rigettava una domanda riconvenzionale della convenuta.
xxx s.r.l. proponeva appello al quale resisteva il B. che proponeva appello incidentale per ottenere una somma maggiore e rapportata all’integrale costo del rifacimento del piazzale.
La Corte di Appello di Firenze in parziale accoglimento sia dell’appello principale che dell’appello incidentale pronunciava in via definitiva sulle domande e liquidava la somma di L. 46.367.380 a favore del B. e a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi.
Il B. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi e ha depositato memoria.
Resiste con controricorso xxx S.p.A. la quale, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa esposizione dei fatti di causa; con lo stesso atto propone ricorso incidentale consegnato per la notifica il 3/4/2009 avverso la sentenza depositata il 15/1/2008; la controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
In via del tutto preliminare occorre rilevare inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, come eccepito dalla stessa controricorrente. Infatti la richiamata norma impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di formulare il ricorso in modo tale da consentire al giudice di legittimità (in relazione ai motivi proposti) di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e della posizione assunta dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. 18/5/2006 n. 11653 che inoltre individua la ratio della norma nella finalità di garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte tale requisito è soddisfatto (secondo alcune decisione anche senza necessità che il ricorso contenga una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi:
v. Cass. 18 maggio 2006 n. 11653), a condizione che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione" (Cass. 24/7/007 n. 16315; l’esposto orientamento giurisprudenziale da ultimo è stato richiamato anche da Cass. 25/5/2010, n. 12713 e da Cass. 13/7/2011, n. 15365).
Inoltre è stato osservato (Cass. n. 16628/2009) che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 di questa Corte è stato ribadito che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Infine questa Corte a S.U. (Cass. S.U. 11/4/2012 n. 5698) ha osservato che il precipitato di tali enunciazioni è che costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso. Nel caso di specie il ricorrente, oltre ad avere completamente omesso una autonoma esposizione del fatto espone in modo frammentario e disorganico nei motivi di ricorso (al fine di illustrare il singolo motivo e non i fatti della causa) alcuni fatti; manca un momento di sintesi e i frammenti esposti nei motivi non danno una rappresentazione sufficientemente chiara dei fatti di causa rilevanti e della vicenda sottostante, mancando di specificità e di organicità in ordine alle richieste e deduzioni difensive delle parti nel primo e del secondo grado in relazione al danno, al nesso causale, alle pattuizioni contrattuali e alla tipologia dei lavori da eseguire e in concreto eseguiti dall’appaltatore.
Per le considerazioni suesposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e pertanto, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. deve dichiararsi la perdita di efficacia del ricorso incidentale che è tardivo in quanto proposto dopo la scadenza del termine lungo per impugnare (la sentenza di appello è stata depositata il 15/1/2008 e la notifica del ricorso incidentale è stata richiesta il 3/4/2009).
Il rigetto delle contrapposte domande impone la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e dichiara inefficace quello incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2012

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