Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 24-06-2013, n. 27693

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 28/2/12 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di S.M. intesa ad ottenere la detenzione domiciliare (per la gravità dei reati in espiazione e per il profilo di alta pericolosità delinquenziale del soggetto, appartenente al c.d. clan dei Casalesi); dichiarava non luogo a provvedere sulle ulteriori di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per la negata detenzione domiciliare: il Tribunale aveva trascurato la buona condotta inframuraria del detenuto e, pur dando atto che il Gip non aveva convalidato un fermo del 2007 per un atto intimidatorio in danno di un’autoscuola che gli era stato contestato in concorso con soggetti di presunta appartenenza al gruppo V.L. dei Casalesi, aveva contraddittoriamente basato "soprattutto" su ciò il giudizio di pericolosità. Ricordava inoltre che il fine pena era a brevissima scadenza (2/11/12).

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. (14/1/13) chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (avvenuta scarcerazione).

Motivi della decisione

La scarcerazione del ricorrente, avvenuta il 18/9/12 (giusta visura DAP in data odierna), rende priva di interesse l’impugnazione proposta. In via preliminare il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tale ragione (art. 591 c.p.p., comma 1., lett. a).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013
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