Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Il sign. A.C., con ricorso n. 764 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento del provvedimento 10 marzo 2005 prot. 0011500 con cui il Dirigente dell’Area Politiche Territoriali del Comune di xxx ha rigettato l’istanza, presentata dal ricorrente in data 24 febbraio 2005, per ottenere l’autorizzazione "per il montaggio di strutture precarie per la realizzazione di un centro di ristoro ricettivo turistico nell’area demaniale marittima ubicata nella località xxx in xxx (Fg. 20 p.lla 406) di complessivi mq. 7.500" giusta concessione demaniale assentita dalla Capitaneria di Porto di xxx; soltanto in via tuzioristica, di tutti gli atti della procedura di istituzione del Parco Naturale Regionale "Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo", tra cui ogni determinazione della Giunta regionale e i verbali della preconferenza di servizi e della conferenza di servizi secondo quanto previsto dall’art 6 delle legge regionale n. 19 del 1977, nonché della nota del 4 aprile 2005 prot. 4318 del Dirigente Ufficio Parchi della Regione Puglia.
2. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 4526 del 2005, ha accolto il ricorso "nei sensi precisati in motivazione", e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento n. 11500 del 10 marzo 2005 a firma del Dirigente dell’area politiche territoriali del Comune di xxx. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con istanza cautelare di sospensione.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 21 marzo 2006, n. 1436.
4. All’udienza del 6 luglio 2010 la trattazione della causa è stata rinviata a data da destinarsi.
5. All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
1. Nella sentenza di primo grado:
a) si richiama che con il provvedimento impugnato n. 11500 del 10 marzo 2005, a firma del Dirigente dell’area politiche territoriali del Comune di xxx, è stata rigettata la domanda di assenso edilizio del ricorrente per l’istallazione di strutture amovibili stagionali su area già in concessione sull’assunto che, a seguito dell’approvazione il 5 ottobre 2004, da parte della Giunta Regionale della Puglia del disegno di legge di istituzione del Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e litorale Punta Pizzo, trovano applicazione le norme di salvaguardia di cui agli articoli 6, comma 3, della legge n. 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") e 8 della legge regionale della Puglia 24 luglio 1997, n. 19 ("Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia"), operando la salvaguardia, ad avviso dell’Amministrazione, anche rispetto alle aree che, pur esterne al Parco, ricadono in zone xxx, come quella di cui si tratta inclusa nella Zona di Protezione Speciale "Litorale di xxx e xxx" (richiamandosi anche la sottoposizione dell’area ad usi civici);
b) si accoglie quindi il ricorso, con assorbimento delle restanti censure, nella parte in cui fa valere l’illegittimità dell’applicazione delle misure di salvaguardia all’area interessata; infatti, ai sensi degli articoli 6 della legge n. 394 del 1991 e 8 della legge regionale della Puglia n. 19 del 1997, dalla data di adozione dello schema di disegno di legge istitutivo del Parco naturale operano le misure di salvaguardia sulle aree della relativa perimetrazione provvisoria ma la loro estensione alle zone esterne al perimetro del Parco è condizionata, ai sensi dell’art. 14 del detto disegno di legge, all’adozione di un regolamento attuativo entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge stessa, nel caso di specie, non approvato, con la conseguenza che nelle aree esterne all’istituendo Parco ma interne alle zone xxx vige, allo stato, la normativa ordinaria, come anche asserito dalla Regione Puglia con nota dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali, prot.n. xxx del 4 aprile 2005;
c) si soggiunge che il diniego è altresì illegittimo per carenza di istruttoria, poiché le misure di salvaguardia non vieterebbero ogni tipo d’intervento ma soltanto le attività che possono compromettere il paesaggio e l’ambiente naturale, richiedendo ciò una valutazione che non risulta eseguita nel provvedimento impugnato.
2. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, in quanto:
– il comma 2 dell’art. 6 della legge n. 394 del 1991 dispone che dalla pubblicazione del programma fino all’istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al successivo comma 3, che vietano qualsiasi mutamento della destinazione dei terreni da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta; l’art. 8 della legge regionale della Puglia n. xxxdel 1997 specifica che dalla data di adozione dello schema di disegno di legge istitutivo dell’area protetta operano le misure di salvaguardia di cui al citato art. 6, comma 3, della legge n. 391 del 1994, che nella stessa legge regionale n. 19 del 1997 prevedono anche il divieto di opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; l’art. 14 del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale Regionale in questione stabilisce, al comma 1, che anche alle aree non comprese nella perimetrazione del Parco della "Zona di Protezione Speciale litorale di xxx e xxx", si applica, tra gli altri, l’art. 4 di cui allo stesso disegno di legge, recante le "Norme generali di tutela del territorio", e dispone, al comma 2, che "Con successivo regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale preciserà le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1";
ne consegue l’immediata operatività della vigenza delle norme di salvaguardia anche per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) esterne alla perimetrazione provvisoria del Parco, poiché, da un lato non vi è motivo di ritenere che della deliberazione regionale di approvazione dello schema di disegno di legge non sia valido ed efficace il solo art. 14 e, dall’altro, il rinvio al successivo regolamento in materia è ivi previsto allo scopo della precisazione delle sole modalità applicative delle disposizioni di cui al primo comma;
– in ogni caso valgono per le ZPS i limiti di cui agli articoli 2 e 4 del d.P.R. n. 357 del 1997, con cui di certo contrasta il progetto proposto dal ricorrente per l’estensione dell’area impegnata e per le caratteristiche delle strutture previste.
Nell’appello si richiama anche l’illegittimità della concessione demaniale rilasciata al ricorrente, poiché riguardante area gravata da usi civici, con conseguente sua indisponibilità per ogni uso, precisando, in ogni caso, che su ciò è instaurato un diverso giudizio.
3. Nella memoria difensiva dell’appellato si eccepisce l’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione dell’autonomo capo della sentenza di cui al precedente punto 1, sub c), su cui si è perciò formato il giudicato, e della sopra citata nota della Regione Puglia n. 4318 del 4 aprile 2005. Si deduce comunque l’infondatezza dell’appello nel merito.
4. L’appello è infondato.
Infatti:
– la legge regionale della Puglia n. 19 del 1997 nell’art. 6, comma 3, disciplina il procedimento di adozione da parte della Giunta regionale dello schema di disegno di legge istitutivo delle aree naturali protette, e, nell’art. 8, comma 1, dispone poi che "Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all’art. 6, comma 3, sulle aree di perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all’art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394", che vietano interventi incidenti sull’area protetta;
– il disegno di legge istitutivo del Parco Naturale Regionale "xxx e litorale di Punta Pizzo", approvato dalla Giunta regionale il 5 ottobre 2004, individua, nell’art. 1, comma 2, i confini del Parco, nell’art. 4 le norme generali di tutela, negli articoli 10, 11, 12 e 13, rispettivamente, la disciplina delle sanzioni, degli indennizzi, della sorveglianza del territorio e della vigilanza, e, nell’art. 14, comma 1, prevede che "Le norme di cui agli artt. 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di Protezione Speciale "Litorale di xxx e xxx" (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall’art. 1, comma 2" e, nel comma 2, che "Con successivo regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale preciserà le modalità applicative della disposizione di cui al precedente comma";
ne consegue che le misure di salvaguardia di cui all’art. 6, comma 3, della legge n. 394 del 1991, non si applicano alla ZPS citata per il solo fatto dell’approvazione dello schema del disegno di legge di istituzione del Parco naturale, essendo tale immediata applicazione prevista dall’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1997 soltanto per le aree di perimetrazione provvisoria del Parco e non quindi per la detta Zona, in quanto esterna a tale perimetrazione, e che la Zona risulta perciò sottoposta ai precetti di tutela previsti per il Parco soltanto a seguito della definizione delle relative modalità applicative con il regolamento di cui al comma 2, dell’art. 14 del disegno di legge; e ciò, si deve soggiungere, alla luce della evidente ratio di adattare tali precetti, definiti per l’area del Parco, alle diverse esigenze di tutela proprie dell’area ZPS ad essa esterna, ferma l’esigenza di provvedere a tale adattamento in tempo utile, per cui è fissato allo scopo un termine breve per l’approvazione del detto regolamento (120 giorni);
– per cui la tutela della detta ZPS resta nel frattempo disciplinata dalla normativa al riguardo di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), come correttamente indicato nella nota n. 4318 del 4 aprile 2005 del dirigente dell’Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia;
– dovendosi in tale quadro osservare, infine, che la motivazione del provvedimento impugnato è al riguardo carente, poiché non specifica gli aspetti per cui l’intervento richiesto risulta contrastante con le misure di conservazione previste dalla detta normativa.
5. Per quanto considerato l’appello non può essere accolto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
respinge l’appello in epigrafe.
Condanna la parte appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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