Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trento rigettava la domanda proposta da A.N. nei confronti dell’Inps per l’accertamento del suo diritto, ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, ad ottenere la riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i tre anni successivi alla iscrizione all’albo artigiani.

La Corte territoriale rilevava che la invocata disposizione del 1998 (successivamente modificata dalla L. n. 388 del 2000, art. 120) prevedeva il beneficio della riduzione contributiva solo in caso di iscrizione, per la prima volta, presso la gestione Inps per gli artigiani, all’interno del periodo dal primo gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, mentre l’ A. aveva iniziato l’attività il 12.12.2001, ma aveva fatto la denunzia il 7 gennaio 2002, e quindi al di fuori del periodo prescritto.

Avverso detta sentenza l’ A. propone ricorso con un unico motivo.

L’Inps resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si denunzia violazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 120, perchè l’iscrizione dovrebbe farsi decorrere dalla data di inizio dell’attività, perchè proprio da quel momento l’Istituto aveva preteso il pagamento della contribuzione.

Il ricorso non merita accoglimento.

a) Vanno preliminarmente illustrate le disposizioni che conferiscono il beneficio per cui è causa.

Recitava la L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 16: "Per i soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale per gli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal primo gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all’iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette".

Il beneficio per i giovani lavoratori autonomi si limitava quindi ad un parziale differimento del versamento contributivo, ed interessava il biennio 1998/1999.

La disposizione fu poi modificata dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, che recita: i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all’iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 16, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

Questa legge potenziava quindi il beneficio, passando dal mero differimento parziale nel pagamento al vero e proprio sgravio della metà dei contributi dovuti e nel contempo determinava diversamente il periodo interessato: il differimento dei contributi valeva solo per l’armo 1998, mentre lo sgravio valeva per il biennio 1999-2000.

b) Occorre allora accertare quale sia il momento in cui avviene la "iscrizione alla gestione speciale degli artigiani", perchè è a questo che la legge ricollega il beneficio richiesto.

All’epoca dei fatti era vigente, quanto al sistema di iscrizione, la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 14, modificato dal D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 1 convertito nella L. 17 marzo 1993, n. 63, che recita: 1. A decorrere dal primo gennaio 1992 le iscrizioni all’Inps, all’Inail, al servizio per i contributi agricoli unificati (Scau) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle commissioni provinciali per l’artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell’amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonchè da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e loro familiari coadiuvanti sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.

La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero da lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze.

2. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato….

3. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui alla citata L. n. 412 del 1991, art. 14, comma 4, come modificato dal comma 1 del presente art. da parte delle aziende che svolgono attività con lavoratori dipendenti, nonchè da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.

Se tale è la previsione normativa, si deve concludere che il momento della iscrizione coincide con quello della relativa domanda presso lo sportello polifunzionale, ed infatti, in primo luogo, la denuncia di iscrizione fatta allo sportello di uno degli enti indicati ha efficacia anche nei confronti di tutti gli altri (comma 1 sopra riportato) segno quindi che è la data della denuncia quella che vale, senza attendere l’esito della procedura di verifica. Inoltre (comma 3 sopra riportato) la iscrizione presso lo sportello polifunzionale ha effetto immediato ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi, segno quindi che il medesimo nasce immediatamente e con la legislazione vigente nel momento stesso della denuncia, anche perchè non è previsto alcun provvedimento espresso di accoglimento da parte dell’amministrazione. E’ vero poi che è prevista una istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione, al cui esito quest’ultima si "perfeziona", tuttavia all’istruttoria medesima non è stata conferita alcuna efficacia sospensiva, dal momento che l’obbligo contributivo scatta immediatamente e, quindi, non può che nascere sotto il vigore della legge esistente al momento della denuncia, anche quanto alla sua misura, ossia ridotto alla metà ove ricadente nel biennio 1999/2000, ovvero in misura integrale ma con possibilità di rinviarne parzialmente il pagamento, ove ricadente, come nella specie, nel periodo anteriore. D’altra parte poichè i contributi devono essere immediatamente pagati nel momento stesso della iscrizione presso lo sportello polifunzionale, sarebbe incongruo ipotizzare che questi possano nascere in un primo tempo in misura integrale (perchè la iscrizione non ricade nel periodo "beneficiato"), e successivamente ridursi alla metà per il fatto che il procedimento di verifica, positiva, si sia poi concluso in periodo ricadente nel biennio previsto dalla legge.

Si consideri altresì che lo stesso sistema vale per le cancellazioni: se si ipotizzasse che la cancellazione vale solo dalla data di conclusione del provvedimento di verifica, l’interessato dovrebbe continuare a pagare i contributi fino alla data della predetta conclusione, per la quale peraltro, non è previsto neppure un termine perentorio.

In altri termini, il regime contributivo del giovane artigiano finirebbe con l’essere determinato dall’amministrazione, che, modulando i termini del procedimento, farebbe scattare l’una o l’altra disciplina legislativa, con la conseguenza che l’interessato non potrebbe fare alcuna previsione sulla misura del suo onere previdenziale.

e) Che tale sia l’assetto della materia alla luce della L. n. 412 del 1991, come modificata dalla L. n. 63 del 1993, risulta confermato dalla legislazione successiva, in cui l’obbligo contributivo decorre sempre dall’atto di iniziativa dell’interessato e mai dal provvedimento dell’amministrazione.

Ed infatti il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convenite in L. 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici", prevede all’art. 44, comma 8 che "A decorrere dal 1 gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane, nonchè di quelle esercenti attività commerciali di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, e segg., hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite…. E successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007, n. 40, art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell’impresa) dispone che: "1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente art. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonchè per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 8.

La disciplina di cui al presente art. trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto (di cui al comma 7, primo periodo).

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 14, comma 4, e successive modificazioni, e il D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente art. secondo la normativa previgente".

d). Va quindi affermato il principio per cui la iscrizione alla gestione speciale Inps per gli artigiani, ai fini del beneficio dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, per i soggetti di età inferiore ai trentadue anni, deve considerarsi effettuata alla data di denuncia presentata dal lavoratore autonomo presso gli sportelli polifunzionali previsti dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 14, comma 4, come modificata dal D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 1 convertito in L. 17 marzo 1993, n. 63. (cfr. nello stesso senso Cass. n. 12062/2011 e 17319/2008).

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in milleottocento Euro per onorari e quaranta per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012

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