Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la statuizione di integrale rigetto emessa in primo grado, condannava l’Inps ad erogare ad F.E. l’assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, con decorrenza, non già dalla domanda amministrativa (novembre 1999) ma dall’agosto 2003, ossia da quando esami strumentali e test psico funzionali avevano documentato la presenza di cerebropatia vascolare cronica.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

Resiste la signora F. con controricorso e ricorso incidentale.

Il Ministero dell’Economia è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..

Con l’unico motivo l’Inps si duole che sia stata riconosciuto l’assegno di invalidità dall’agosto 2003, quando la signora F., essendo nata il 30 marzo 1937, aveva già compito i 65 anni.

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, confermando quanto già previsto dalla L. n. 118 del 1971, ha disposto che al compimento dei 65 anni cessa il diritto alle prestazioni assistenziali, che vengono sostituite o dalla pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, ovvero, in caso di compimento dei 65 dopo il primo gennaio 1996, dall’assegno sociale introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3.

Il ricorso dell’Inps va quindi accolto.

La sentenza va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

E’ invece infondato il ricorso incidentale, con cui ci si duole della decorrenza della prestazione posticipata rispetto alla data della domanda amministrativa.

E’ vero che infatti che il CTU di primo grado aveva riconosciuto il 70% già dalla domanda amministrativa, ma si trattava appunto solo del 70% e quindi insufficiente per il diritto alla prestazione che prescrive la soglia del 74%.

E’ vero altresì che con verbale del 10.6.2000 della Commissione medica era stato attribuito il 75%, ma la Commissione medica di verifica aveva impugnato quel provvedimento in data 11 gennaio 2001, quindi quel parere non era valido.

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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