Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14700

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro confermava la statuizione di primo grado, con cui l’Inps era stato condannato ad erogare a S.E. l’assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, dal 13 ottobre 2000.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con tre motivi.

La S. e il Ministero dell’Economia sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

L’Inps si duole della omessa pronunzia sulla sua eccezione di incompatibilità tra il richiesto assegno L. n. 118 del 1971, ex art. 13 e l’assegno mensile Inps, secondo la L. n. 222 del 1984, art. 1, u.c., di cui la S. era in godimento dal luglio 1982.

Con il secondo denunzia violazione del medesimo, L. n. 222 del 1984, art. 1, u.c..

Con il terzo denunzia difetto di motivazione sulla medesima questione.

Il ricorso è fondato.

Effettivamente la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 12, dispone la incompatibilità, a partire dalla sua entrata in vigore, tra l’assegno di invalidità, prestazione previdenziale introdotta dalla le medesima L. n. 222 del 1984, e l’assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 13, che è prestazione assistenziale.

La Corte adita non ha tenuto conto di questa disposizione, ossia del fatto che la S. già godeva dell’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, onde il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012

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