Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 646

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’amministrazione appellante ha depositato in giudizio, in data 8 luglio 2010, un atto con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del Consiglio di Stato in merito alla questione a suo tempo sollevata.

Tale atto, non notificato e qualificato dalla medesima Amministrazione come atto di rinuncia, deve essere interpretato come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che comporta l’improcedibilità dell’appello.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo dichiara improcedibile

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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