Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14699

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava che L.G. A. nulla doveva restituire a seguito della revoca della prestazione assistenziale e quindi rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dal Ministero dell’Interno. La Corte adita faceva applicazione della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, per cui la revoca delle prestazioni assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Nella specie la visita di verifica era del 6 febbraio 1997, mentre il provvedimento di revoca era del 18 settembre 1997.

Avverso detta sentenza il Ministero dell’Interno ricorre con un unico motivo.

Le controparti L. e Ministero dell’Economia sono rimasti intimati, mentre l’Inps ha depositato procura.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè non è stato notificato ritualmente al L.. Infatti la notifica è stata effettuata a mezzo posta ma non è stata depositata la ricevuta di ritorno, necessaria per il perfezionamento dell’atto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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