Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14697

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Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 26 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 settembre 2003 del Tribunale di Roma che ha rigettato il ricorso proposto da B.A. dipendente delle xxx s.p.a. formalmente inserito nell’Area Operativa quale dipendente di 6^ categoria con qualifica di assistente e disegnatore coordinatore, inteso ad ottenere la dichiarazione del proprio diritto alla qualifica dell’Area dei Quadri di 2^ livello. La Corte territoriale ha motivato tale decisione confrontando le mansioni effettivamente svolte dal B. e risultanti dall’istruttoria testimoniale svolta, con le declaratorie contrattuali relative all’Area operativa e dell’Area quadri di 1^ e 2^ livello, e considerando che l’attività svolta dal B. è risultata essere un’attività istruttoria di reperimento ed elaborazione anche comparativa di dati interni ed esterni relativa ai servizi di Banco Posta svolta pur sempre sotto la diretta supervisione e controllo del preposto alla struttura di inserimento, che provvedeva alle indicazioni necessarie per il compimento del lavoro ed alla verifica degli elaborati prodotti con assunzione di responsabilità del prodotto nei confronti del suo utilizzatore e cioè dell’amministratore delegato, mentre l’Area Quadri richiede un contenuto professionale più elevato che comporti anche compiti di responsabilità di gestione di unità organiche o di conduzione o controllo di unità organizzative o parti di esse, non essendo sufficiente la limitata previsione concernente i Quadri di 2^ livello relativa alla collaborazione con i responsabili di Agenzie di superiore livello attribuite a Q1, o di altre strutture organizzative centrali e territoriali, che altrimenti consentirebbe un indiscriminato inquadramento di varie posizioni lavorative per il solo dato della collaborazione.
Il B. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
Resiste con controricorso xxx.
Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta motivazione contraddittoria e insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla natura delle mansioni svolte dal ricorrente e l’avvenuta completa indicazione da parte dell’appellante alla stregua delle ragioni di gravame, delle mansioni per le quali, a mente delle declaratorie contrattuali applicabili al caso, il lavoratore avrebbe potuto rivendicare la qualifica di Q2. Secondo la società sarebbe comunque stata necessaria l’applicazione a mansioni direttive per poter rivendicare la categoria di quadro, mentre, secondo la sentenza gravata, pur non essendo tale circostanza di per sè decisiva, la ragione di appello non sarebbe risultata fondata poichè l’appellante avrebbe fornito una lettura parziale ed atomistica della regolamentazione contrattuale collettiva non avendo neppure allegato che le mansioni svolte nell’ambito della collaborazione con il superiore di livello Q1 sarebbero state caratterizzate dall’autonomia decisionale e dalla professionalità proprie della categoria rivendicata.
Con il secondo motivo si lamenta la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. In particolare si contesta che le stesse mansioni dedotte dall’appellante non sarebbero sufficienti all’inquadramento richiesto, ritenendo ciò la Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda.
Con il terzo motivo si deduce nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale tenuto conto della documentazione acquisita agli atti e delle risultanze istruttorie cadendo, in tal modo, in un palese "eror in procedendo". I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente facendo tutti riferimento al giudizio comparativo svolto dalla corte territoriale fra le declaratorie contrattuali rilevanti ai fini del riconoscimento della qualifiche invocata e le mansioni effettivamente svolte. Sostanzialmente il ricorrente critica l’interpretazione data dalla corte d’appello alla normativa contrattuale ed il giudizio dato sulle mansioni svolte dal B.; sia l’interpretazione delle norme contrattuali, che il giudizio di fatto sulle mansioni svolte sono riservati al giudice del merito e non sono censurabili in cassazione ove logicamente e congruamente motivati come nel caso in esame. Viene costantemente affermato da questa corte che l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è demandata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in cassazione solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione.
Nel caso in esame l’esame della corte d’Appello è stato completo essendo state dettagliatamente descritte le declaratorie contrattuali della qualifica di appartenenza e quella dell’area Quadri rivendica nel presente giudizio, e sono state analizzate le mansioni concretamente svolte in modo completo e la motivazione del rigetto della domanda, e della conferma della sentenza di rigetto della sentenza di primo grado, appare congrua e logica non presentando alcun vizio di violazione dei canoni di ermeneutica rilevabile in sede di legittimità e peraltro nemmeno dedotti dal ricorrente che si è limitato a rivisitare l’istruttoria per pervenire a conclusioni opposte a quelle a cui è pervenuto il giudice del merito.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 per onorario oltre I.V.A. e C.P.A., spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012

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