Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 24-06-2013, n. 27618

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Svolgimento del processo
Con sentenza 15/2/11 il Giudice di pace di Prato, con le attenuanti generiche, condannava Y.F., straniero extracomunitario di nazionalità cinese, alla pena di Euro 3.500 di ammenda per il reato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 – bis: in (OMISSIS)) di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, essendo stato trovato ad un controllo stradale (alla guida di un’auto con patente falsa) privo di documenti di identità e di permesso di soggiorno. Non era emesso provvedimento di espulsione, trattandosi di soggetto senza fissa dimora e di fatto irreperibile.
Ricorreva il PG presso la Corte di Appello di Firenze. Premesso che la polizia giudiziaria si era limitata a denunciare la straniera clandestina senza assumere alcuna ulteriore notizia sulle sue condizioni personali e nulla comunicare circa la sua eventuale espulsione, deduceva: 1) la sostanziale violazione della direttiva Europea 115/08 e la conseguente L. Nazionale n. 129 del 2011, essendo stata irrogata una pena pecuniaria omettendo ogni cura della prioritaria esigenza del rimpatrio dello straniero con tempi e modalità rispettose dei diritti umani; 2) la mancata possibilità di interlocuzione offerta allo straniero con sostanziale aggiramento della normativa, l’omesso ordine di rimpatrio da parte dell’autorità giudiziaria non escludendo l’avvio di analoga procedura amministrativa della quale neppure si era accertato lo stato.
Chiedeva declaratoria di inapplicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 – bis, perchè in contrasto con la direttiva Europea 115/08;
in subordine l’interpello della CEDU in ordine alla compatibilità del reato con la detta direttiva; in estremo subordine l’annullamento della sentenza con rinvio al GdP di Prato per nuovo giudizio.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per l’imputato.
Motivi della decisione
Il ricorso, infondato, va respinto. La Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni proposte e questo Collegio, condividendone le motivazioni, intende dare continuità a detta giurisprudenza. Così, infatti, Cass., sez. 1^, sent. n. 951 del 22/11/12, dep. 13/1/13, rv. 251671, imp. xxx: "La fattispecie contravvenzionale prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 – bis, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la cd. "direttiva Europea sui rimpatri" (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1, della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato".
Tanto precisato il reato de quo è pertanto vigente e non contrasta con la normativa Europea nè con quella costituzionale (C. Cost., sent. n. 250 del 9/6/10).
Diversamente sarebbe a dire (ma non è il caso di specie) laddove il giudice avesse sostituito la pena inflitta con l’espulsione: in tal caso il provvedimento avrebbe dovuto rispettare – per la sua legittimità alla luce dalla richiamata direttiva Europea – tutte le condizioni da quest’ultima previste (l’apprezzamento in concreto di una delle condizioni che possano giustificare la deroga alla regola generale della priorità della procedura di allontanamento volontario e ragionevoli tempi di attuazione).
Nei limiti della sua formulazione la sentenza è pertanto incensurabile (nè spettava al giudice, bensì al PM, accertare lo stato della procedura amministrativa di espulsione nei confronti dello straniero) e il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013

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