T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 136

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente è docente di xxx. Ha conseguito nell’anno 1978 la maturità xxx e nell’anno 1982 il Diploma presso l’xxx di xxx, titoli che le hanno consentito di partecipare al concorso a cattedra nella sua classe di concorso e quindi l’accesso e l’ammissione al ruolo organico. In accoglimento di domanda presentata dall’interessata, con decreto n. 1176 del 4 maggio 1998 del Provveditorato agli Studi di Catanzaro sono stati computati e riscattati, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, a favore della stessa gli anni relativi al corso di studi svolto per conseguire il Diploma dell’xxx. La ricorrente, quindi, ha versato fin dal mese di giugno 1998 il contributo per il riscatto, dovuto fino al mese di giugno 2002.
In data 16 febbraio 2000,è stato però comunicato alla ricorrente il decreto n. 3943 con il quale è stato annullato il decreto di computo e di riscatto.
Infine, in data 23 marzo 2000 è stato notificato alla ricorrente, in attuazione del presupposto provvedimento n. 3943, altro decreto con il quale sono stati esclusi dal computo e dal riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, gli anni relativi al conseguimento del diploma di xxx.
Avverso tali ultimi due provvedimento è proposto il presente ricorso con il quale si deduce:
violazione di legge (in particolare del d.P.R. del 29 dicembre 1973 n. 1092), eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione o motivazione insufficiente.
Si è costituita l’amministrazione resistente affermando l’infondatezza del proposto ricorso.
Con sentenza n. 874 emessa il 19 luglio 2006 questo Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice contabile. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l’odierna ricorrente e il Consiglio di Stato con decisione n. 6680/2007 ha accolto l’appello ritenendo la giurisdizione del giudice amministrativo e rinviato gli atti al giudice di primo grado.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso è trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Può affermarsi, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che va riconosciuta la possibilità di riscattare gli anni di studio finalizzati al conseguimento del Diploma delle belle arti quando tale diploma sia necessario per l’immissione in servizio e l’accesso al ruolo organico.
La Corte ha infatti affermato che "È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 97 cost., il combinato disposto degli art. 13 comma 1 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 2 d.lg. 30 aprile 1997 n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1 comma 39 l. 8 agosto 1995 n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’ accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (postsecondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Va, infatti, premesso che, nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) – il corso di studi abbia natura universitaria o postsecondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) – il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello postsecondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera; che, pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nella carriera più elevata, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 cost.); e che, pertanto, l’incentivazione dell’accesso di personale qualificato nella p.a. si traduce nel riconoscere alla preparazione, acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest’ultimo, ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza. Ed in applicazione, appunto, di questi principi, non resta che estendere l’illegittimità costituzionale (già dichiarata per la parte relativa al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi dell’ accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo nella stessa accademia), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio di maturità, per l’ammissione in servizio di ruoli nella p.a". (cfr. Corte costituzionale, 15 febbraio 2000, n. 52).
Il disposto della richiamata pronuncia riguarda certamente la presente controversia. E’ pacifico, infatti, che l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di norme di legge concerne i rapporti, quale quello in questione, ancora pendenti, proprio per essere oggetto specifico di una controversia giudiziaria, non estendendosi invece ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia del giudice costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate in virtù, tra l’altro, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili.(cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 09 febbraio 2010, n. 1386).
L’effetto della sentenza dichiarativa d’illegittimità costituzionale di disposizioni di legge o di fonti primarie è di far perdere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali, nel senso che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nessuna pubblica autorità può più fare applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali; di conseguenza i provvedimenti, emanati sulla base della disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d’impugnazione, vanno annullati, a nulla rilevando che essi erano "legittimi alla data in cui furono adottati", e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1 L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, la declaratoria di incostituzionalità è efficace rispetto a situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle di provvedimenti, adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria suindicata, ma che non siano divenuti inoppugnabili o rispetto ai quali non sia intervenuto un giudicato di reiezione di eventuali impugnazioni. (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 25 novembre 2009, n. 1954).
Da ciò consegue la illegittimità degli avversati decreti che, appunto sulla scorta di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, hanno negato alla ricorrente il riscatto degli anni relativi al corso di studi svolto per conseguire il Diploma dell’xxx.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore

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