T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 133

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente è militare in forza presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di xxx, Nucleo di xxx.
Afferma il ricorrente che il Comando Regionale Calabria, con radiomessaggio nr. 9197/1240 del 23 febbraio 2008 ha disposto il mutamento di sede di servizio del ricorrente dal Nucleo xxx di xxx alla Compagnia di xxx. Tale mutamento temporaneo di sede veniva qualificato come "distacco" e motivato dalla necessità di sopperire alle esigenze di servizio connesse all’espletamento di indagini della P.G. delegate dall’Autorità Giudiziaria.
In data 29 febbraio 2008 il ricorrente ha inoltrato al Nucleo di xxx di xxx richiesta di anticipo di indennità di missione ex art. 6, comma 9 del d.P.R. 170/2007 attesa la temporaneità dell’ordine e la mancanza di indicazioni relative alla fruizione di vitto ed alloggio.
Con nota del 27 marzo 2008 il Comando provinciale di xxx della Guardia di Finanza, premettendo che il provvedimento di "distacco temporaneo" non può essere equiparato alla "missione fuori servizio" escludeva il diritto all’indennità di cui alla legge 86/01 nonché a quella di missione.
In data 25 giugno 2008 è stata disposta la cessazione immediata del distacco nei confronti del ricorrente dal Nucleo xxx di xxx al Comando Compagnia Guardia di Finanza di xxx.
Il 27 febbraio 2009 il Comando Provinciale di xxx ha informato il Nucleo di xxx di aver provveduto a trasmettere per competenza al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – Ufficio Amministrazione- l’istanza di anticipo forfettario dell’indennità di missione prodotta dal ricorrente.
Con nota del 23 febbraio 2010 nr. 0063380/10 il competente Re. T. L. A Calabria – Ufficio Amministrazione – rispondeva al Comando Provinciale di xxx asserendo che non fosse possibile riconoscere il trattamento economico di missione al personale militare interessato dal provvedimento di distacco temporaneo in ragione delle disposizioni attualmente in vigore (T.U. sulla mobilità – circ. nr. 255300/1240/5 datata 01/08/2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza).
Avverso quest’ultimo provvedimento è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per violazione di legge per non essere stato riconosciuto al ricorrente il dovuto trattamento economico richiesto.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente affermando l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L’amministrazione ha negato il pagamento della indennità di missione in asserita applicazione
del Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri – circ. nr. 255300/1240/5 datata 01/08/2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Tale circolare al capitolo VIII distingue l’ipotesi del comando da quella di distacco individuando la prima nell’ipotesi in cui il pubblico dipendente viene destinato a prestare servizio presso un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza a tempo determinato mentre il distacco si configura quale prassi amministrativa adottata per circoscrivere la posizione del pubblico dipendente assegnato dall’Amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente inquadrato per sopperire alle esigenze temporanee del primo.
Il paragrafo sul distacco continua affermando che in caso di distacco è escluso il diritto all’indennità di cui alla legge n. 100/87 (ore 86/01) stante il carattere temporaneo dell’allontanamento dalla precedente sede di servizio cui, anzi il personale rimane formalmente avvinto, nonché a quella di missione.
La tesi difensiva dell’amministrazione non convince.
L’orientamento giurisprudenziale cui questo Collegio ritiene di aderire afferma che l’indennità di trasferta per missione spetta per il fatto che, al di là del nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione, un dipendente sia stato spostato temporaneamente in una sede diversa da quella ordinaria di servizio e distante da quest’ultima almeno dieci chilometri. In presenza delle predette condizioni, il dipendente acquista il diritto al beneficio in questione, che non può validamente essere negato per il fatto che l’atto organizzativo di attribuzione all’interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione, ma ad esempio, come nella specie, quella del tutto neutra e atecnica di distacco. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010, n. 986 con riguardo a fattispecie analoga concernente personale dell’Arma dei Carabinieri).
Ciò che rileva sul piano sostanziale, del resto, è la circostanza che vede il dipendente, sia pure per un lasso di tempo determinato, svolgere la propria prestazione lavorativa presso sede di servizio diversa da quella ordinariamente assegnata e presso la quale resta invero incardinato, non sostanziando infatti il "distacco" un vero e proprio trasferimento d’ufficio. Sussistono dunque tutti quei disagi e quegli oneri connessi all’espletamento del servizio presso altra sede ordinariamente compensati con l’indennità di trasferta per missione. Né, del resto, le circolari depositate dalla resistente Amministrazione in atti del presente giudizio, di cui si è dato conto innanzi, escludono in maniera chiara la spettanza del beneficio in questione con riguardo alla fattispecie del "distacco", limitandosi piuttosto ad esplicitare, in detta evenienza, la non spettanza della diversa indennità di trasferimento ex art. 1 L. 29 marzo 2001 n. 86.
Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato diniego e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere al ricorrente l’indennità di cui è questione.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, va annullato l’impugnato diniego e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere al ricorrente l’indennità di cui è questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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