T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Gli odierni ricorrenti, titolari delle farmacie pertinenti alle sedi nn. 1, 2, 3 e 4 del Comune di xxx chiedono con il proposto ricorso l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 25 del 28 gennaio 2010 con cui è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie del citato Comune riferita all’anno 2008. La detta revisione ha in sostanza conservato il numero delle farmacie operanti (pari a cinque) intervenendo tuttavia sulle loro sedi, nel senso di aver inurbato la farmacia pertinente alla sede n. 5 (farmacia rurale) ora situata nel centro abitato di xxx. La nuova delimitazione dei confini della sede n. 5 comporta che la stessa risulta ora estesa alla località xxx, che è parte integrante del capoluogo xxx, a circa 25 km. di distanza dall’abitato di xxx.
A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 362 del 1991 in ordine al riassorbimento della farmacia di xxx nel numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione; violazione dell’art. 5 della legge regionale n. 18 del 1990 ed eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione; violazione dell’art. 2 della legge n. 475 del 1968 e dell’art. 4 della citata legge regionale in riferimento alla parziale sovrapposizione delle sedi nn. 4 e 5.
Si sono costituiti in giudizio il controinteressato titolare della sede n. 5, la Regione Calabria ed il Comune di xxx affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Si è costituta anche l’A.S.P. di Cosenza chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Hanno esplicato intervento in giudizio ad adiuvandum la Comunità Montana xxx ed il Comune di xxx.
Con ordinanza n. 414 del 2010, confermata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4292 del 2010, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’avversata delibera di Giunta regionale e del conseguente decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 18 febbraio 2010, che dà attuazione alla prima.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso viene ritenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Collegio ritiene di estromettere dal giudizio la resistente Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza risultando estranea al giudizio per aver espresso solo un atto endoprocedimentale.
Devesi preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione in rito concernente l’asserito difetto di interesse a ricorrere degli odierni ricorrenti.
L’impugnazione proposta da un farmacista avverso la revisione della pianta organica che abbia comportato come nella specie la modifica delle circoscrizioni è infatti ammissibile anche prima del reale trasferimento della farmacia concorrente nell’ambito della sede come ridelimitata, dal momento che sussiste l’ interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e quindi a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche affinché tale procedimento si svolga nel rigoroso rispetto della normativa che lo disciplina (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 12 febbraio 2003, n. 269).
Peraltro, nel caso di specie i ricorrenti contestano una scelta dell’amministrazione in un certo senso più radicale, quella in sostanza di riassorbire la quinta sede farmaceutica, a suo tempo istituita in deroga agli ordinari criteri, in ragione e per effetto della sua nuova delimitazione territoriale. Ciò rende agevole sostenere che l’interesse all’impugnativa sussiste in capo a tutti i ricorrenti, quali titolari delle sedi farmaceutiche del Comune di xxx, di contro istituite nel rispetto degli ordinari criteri.
Va poi valutata la questione dell’ammissibilità degli interventi in giudizio ad adiuvandum svolti dalla Comunità Montana xxx e dal Comune di xxx sul presupposto di rappresentare i detti enti gli interessi delle popolazioni insediate nell’area montana della xxx (area che ricade nel territorio della citata Comunità montana). Va premesso che l’intervento nel processo amministrativo è ammissibile solo se finalizzato alla difesa di un interesse derivato o dipendente da quello della parte principale. In proposito, il fine che persegue colui che propone un intervento è sostenere le ragioni del ricorrente, o del resistente, in quanto titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio ovvero di quello sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento o dal rigetto del ricorso (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 9201). Pertanto, è inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato dal soggetto che assumendosi direttamente leso dal provvedimento gravato dal ricorrente, aveva l’onere di impugnare lo stesso nei termini decadenziali decorrenti dalla comunicazione o notifica ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento già impugnato da altri, vantando in tal caso una sostanziale posizione di cointeresse che lo legittimava a proporre l’impugnazione, la quale diviene inammissibile se proposta in adesione all’iniziativa processuale del ricorrente (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 28 luglio 2010, n. 3136). Applicando gli esposti principi giurisprudenziali deve ritenersi l’ammissibilità degli interventi spiegati dalla Comunità Montana xxx, e dal Comune di xxx.
Ciò detto, devesi preliminarmente rilevare che la sede n. 5 fu istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 4108 del 23 luglio 1985 in applicazione dell’art. 104 del testo unico n. 1275 del 1934 che appunto consentiva l’istituzione di sedi farmaceutiche, in deroga al criterio ordinario della popolazione, in ragione degli elementi allora rappresentati dal Comune di xxx in ordine alle "caratteristiche" della località xxx, fortemente decentrata rispetto al capoluogo.
Non sembrano sussistere dubbi sulla natura rurale della sede farmaceutica di cui è questione. In tal senso, soccorre innanzitutto il dato letterale. Come si legge, infatti, nella nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pervenuta alla Regione Calabria il 26 maggio 2009, in atti del presente giudizio, la sede farmaceutica di cui è questione era stata in via definitiva assegnata al controinteressato dott. Barberio quale sede "farmaceutica rurale" con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 22 gennaio 2006. Invero, la ruralità della sede di che trattasi deve essere affermata anche con riguardo ad un profilo sostanziale. In base all’art. 1 L. 8 marzo 1968, n. 221, il criterio discretivo, fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie urbana e rurale, è quello topograficodemografico, per cui sono "rurali" le farmacie che, come quella insediata in località xxx, sono situate in "comuni, "frazioni" o "centri abitativi con meno di cinquemila abitanti, ovvero in "quartieri periferici" non congiunti, per continuità abitativa, alla città. Sono farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5. 000 abitanti. Del resto, è anche lo stesso controinteressato titolare della sede farmaceutica di xxx a qualificarla come rurale (cfr. memoria per la presente odierna pubblica udienza).
Ciò posto, quanto alla corretta qualificazione della quinta sede farmaceutica come farmacia rurale, osserva il Collegio che la previsione del comma secondo dell’art. 104 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall’art. 2 della L. 8 novembre 1991, n. 362, relativa al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche (con la conseguente soprannumerarietà ai sensi dell’art. 380, secondo comma, del medesimo t.u.l.s.), si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali, che sono istituite in base al diverso criterio "topografico". (cfr. T.A.R. Veneto, II Sezione, 3 dicembre 2004 n. 4229, confermata sul punto da Cons. Stato, V Sezione, 15 maggio 2006 n. 2717). Come ha osservato la richiamata giurisprudenza, la mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione si spiega evidentemente con la considerazione che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione.
E’ evidente che la nuova delimitazione dell’ambito territoriale della sede farmaceutica in questione, che muove dalla (originaria) località xxx per allungarla (dilatandone i confini) fino al territorio del capoluogo xxx, operata peraltro nel dichiarato rispetto dei parametri relativi alla popolazione, altro non è sul piano tecnico che un’operazione di (non consentito) riassorbimento.
Risulta con ciò fondato il primo motivo di ricorso con cui si contesta appunto l’operato riassorbimento della farmacia di che trattasi nel numero complessivo delle farmacie quale stabilito in base al parametro della popolazione.
L’accoglimento di detto motivo di ricorso, atteso il suo carattere assorbente poiché investe la preliminare questione della stessa non riassorbibilità delle farmacie rurali, consente al Collegio di annullare gli atti impugnati prescindendo dall’esame delle ulteriori e distinte censure proposte da parte ricorrente.
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore
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